Le conseguenze di una contabilità inattendibile
di Viviana GrippoSi parla poco di contabilità inattendibile, nonostante la stessa costituisca presupposto per l’Amministrazione finanziaria di ricalcolo induttivo del reddito.
Il tema è stato nuovamente affrontato da alcune ordinanze nel corso del 2025, la prima, che citeremo di seguito, con riferimento alla contabilità semplificata, e poi con l’ordinanza n. 8751/2025 del 2 aprile 2025 e con la n. 19574/2025 del 15 luglio 2025.
La prima ordinanza del 2025 è datata 27 gennaio 2025 (n. 1861/2025) e chiarisce che, in tema di imposte sui redditi di impresa, anche le imprese minori, che fruiscono del regime di contabilità semplificata, ai sensi dell’art. 18, D.P.R. n. 600/1973, devono indicare ogni anno nel registro degli acquisti, tenuto ai fini IVA, il valore delle rimanenze, senza limitarsi ad annotare quello globale, ma distinguendo i beni per categorie omogenee, del medesimo tipo e della stessa quantità, secondo la disciplina tributaria della valutazione delle rimanenze. In assenza di tali indicazioni, che ove fatte oggetto di richiesta da parte dei verificatori possono essere fornite dal contribuente, anche in sede procedimentale durante l’accesso, l’ispezione e la verifica, l’Amministrazione finanziaria può ritenere inattendibile la contabilità e procedere all’accertamento induttivo.
L’art. 39, D.P.R. n. 600/1973, prevede, infatti, che «se l’incompletezza, la falsità o l’inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall’ispezione delle scritture contabili … ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all’impresa nonché dei dati e delle notizie raccolti dall’ufficio … L’esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti». Il citato articolo specifica, poi, che sussiste, comunque, inattendibilità, qualora il reddito d’impresa non sia stato indicato nella dichiarazione dei redditi, quando il contribuente non ha tenuto le scritture contabili o comunque quando esse non sono disponibili per “causa di forza maggiore”, e infine se siano riscontrate omissioni, inesatte indicazioni, irregolarità formali gravi, numerose e ripetute.
A quanto suddetto, si affianca la previsione dell’art. 1, D.P.R. n. 570/1996, il quale, limitatamente alle aziende (esercenti attività d’impresa) soggette a studi di settore o parametri, identifica alcune fattispecie, irregolarità formali o sostanziali, al verificarsi delle quali scatta l’inattendibilità delle scritture contabili con conseguente possibilità di accertamento presuntivo da studi di settore.
Si esaminano nella tabella che segue tali fattispecie.
| Irregolarità formali | |
| Disponibilità liquide |
Per la determinazione del contenuto della voce “Disponibilità liquide” si rinvia al contenuto dell’OIC 14; tuttavia, va qui sottolineato che, ai fini della regolarità, l’azienda è tenuta a tenere contabilmente distinta: · la cassa contanti, assegni oltre alle operazioni in carta di credito; · dalla banca per la quale è opportuna l’apertura di tanti conti quanti sono i rapporti di conto intrattenuti. |
| Crediti e debiti (no dipendenti) |
I crediti e i debiti devono essere registrati in modo analitico, così che ogni creditore e ogni debitore disponga di una propria scheda, ne consegue che sul conto “crediti diversi” debbano essere riportati solo movimenti di modesto importo. |
| Versamenti e prelevamenti (titolare e soci) |
I versamenti e i prelevamenti di titolari, soci o associati devono essere contabilmente rilevati. |
| Rimanenze |
È obbligatoria l’indicazione dei criteri seguiti per la determinazione delle rimanenze sia per le società di capitali che per le società di persone e le ditte individuali. |
| Irregolarità sostanziali | |
| Scostamenti tra valori in sede di verifica e registrazioni contabili |
Gli scostamenti di cui qui trattasi possono anche emergere dal semplice controllo degli organi di revisione e non soltanto dalle verifiche dell’Amministrazione finanziaria. Lo scostamento nel valore dei beni risultanti dalle scritture, con quello rilevato dalle ispezioni, è origine di irregolarità solo qualora: – sia superiore al 10% del valore complessivo dei beni verificati; – sia di importo non inferiore ad euro 25.822,84. Nel caso in cui lo scostamento sia inferiore alla soglia del 10%, ma superiore a 25.822,84 euro, l’inattendibilità si considera realizzata. Se lo scostamento dipende da errata applicazione dei criteri di valutazione o da errori di imputazione negli anni di competenza, la contabilità non si intende inattendibile solo se i criteri (errati) siano sempre stati osservati, ovvero se le poste rilevate nell’errato periodo di competenza risultino presenti nell’esercizio precedente o successivo. |
| Scostamenti tra valori in sede di verifica e registrazioni contabili delle rimanenze |
Trovano comunque applicazione i limiti di cui sopra, ma incrementati: – dell’1% del valore complessivo dei beni fino a 1.549.370,00 euro; – dello 0,5% per l’eccedenza. Il campione delle rimanenze esaminato deve rappresentare almeno il 25% del valore contabile complessivo delle rimanenze. |
| Omessa indicazione dei beni strumentali nelle rilevazioni contabili |
I beni strumentali posseduti devono risultare dalle scritture contabili anche se completamente ammortizzati. La mancata indicazione costituisce causa di inattendibilità, qualora il valore complessivo: – sia superiore al 10% del valore complessivo dei beni verificati; – sia di importo non inferiore a 2.582,29 euro e non superiore a 25.822,84 euro. |
| Omessa rilevazione salari |
La mancata dichiarazione negli appositi registri di lavoratori dipendenti rappresenta causa di inattendibilità, qualora per essi sia anche decaduto il termine per il versamento dei relativi contributi. Anche in questo caso, l’irregolarità scatta quando l’ammontare delle retribuzioni non dichiarate sia: – superiore al 10% del valore complessivo del costo; – di importo non inferiore a 25.822,84 euro. |


