9 Settembre 2025

Credito d’imposta 5.0 nel modello Redditi 2025

di Alessandro Bonuzzi
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La scheda di FISCOPRATICO

Nel modello Redditi 2025 figura per la prima volta il credito d’imposta transizione 5.0; va indicato nella Sezione I del quadro RU, utilizzando il nuovo codice credito “T6”.

In particolare, la misura agevolativa maturata, comunicata al beneficiario da parte del GSE, deve essere inserita nel rigo RU5. Quindi, in generale, nel modello Redditi 2025 vanno indicati i crediti d’imposta transizione 5.0 relativi a progetti di innovazione completati e comunicati dal GSE nel periodo d’imposta 2024.

Nella Sezione II del quadro RU non deve essere indicato alcun dato, a differenza di quanto avviene per il credito d’imposta 4.0. Peraltro, avendo il GSE chiarito con una faq del 24 febbraio 2024 che il credito d’imposta transizione 5.0 non è un aiuto di stato, il soggetto beneficiario non dovrebbe essere tenuto a compilare il corrispondente prospetto del quadro RS, al rigo RS401.

Si ricorda che il beneficio, disciplinato dall’art. 38, D.L. n. 19/2024, consiste in un credito d’imposta riconosciuto alle imprese che effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici.

Possono accedere all’agevolazione tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa. Ne sono, però, escluse le imprese:

  • in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale, oppure che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
  • destinatarie di sanzioni interdittive ex D.Lgs. n. 231/2001, nonché ai sensi del codice antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011;
  • che non rispettino le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e inadempienti rispetto agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Sono ammissibili al beneficio, invece, i progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025 aventi ad oggetto investimenti effettuati in uno o più beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli Allegati A e B, Legge n. 232/2016, tramite i quali sia conseguita complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione, non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.

Ad ogni modo, l’interconnessione, che non rileva ai fini del completamento, dei beni strumentali 4.0 deve avvenire entro il 28 febbraio 2026.

Nell’ambito del progetto di innovazione sono altresì agevolabili:

  • gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, anche a distanza, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta;
  • le spese in attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.

Per data di avvio del progetto di innovazione si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento, ovvero qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile l’investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima.

Il progetto di innovazione si intende, invece, completato alla data di effettuazione dell’ultimo investimento che lo compone, e in particolare:

  1. nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali e immateriali nuovi strumentali 4.0, alla data di effettuazione degli investimenti secondo le regole generali previste dai commi 1 e 2 dell’art. 109, TUIR, a prescindere dai principi contabili applicati;
  2. nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, alla data di fine lavori dei medesimi beni;
  3. nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, alla data di sostenimento dell’esame finale attestante il risultato conseguito.

Gli investimenti oggetto dei progetti di innovazione sono agevolabili nel limite massimo complessivo di costi ammissibili pari a 50.000.000 di euro annui per ciascun soggetto beneficiario in riferimento all’anno di completamento dei progetti di innovazione.

Il beneficio è determinato a seconda dell’ammontare della spesa agevolabile e della riduzione dei consumi energetici conseguita.

Il credito d’imposta transizione 5.0:

  • non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, né rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 con codice tributo “7072”, decorsi 5 giorni dalla trasmissione da parte del GSE all’Agenzia delle Entrate dell’elenco dei beneficiari e del credito d’imposta spettante e comunque decorsi 10 giorni dalla comunicazione del GSE all’impresa dell’importo del credito utilizzabile;
  • è utilizzabile in una o più quote entro il 31 dicembre 2025. L’ammontare del credito d’imposta non utilizzato al 31 dicembre 2025 è utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo;
  • non è soggetto al limite annuale di utilizzazione dei crediti d’imposta del quadro RU pari a 250.000 euro (ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007);
  • non è soggetto al limite generale annuo alla compensazione orizzontale in F24 pari a 2 milioni di euro (ex 34, Legge n. 388/2000);
  • non soggiace al divieto di compensazione dei crediti erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per un importo superiore a 1.500 euro (ex art. 31, D.L. n. 78/2010).