8 Settembre 2025

La Cassazione conferma la validità degli accordi pre-divorzio

di Angelo Ginex
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La scheda di FISCOPRATICO

Con ordinanza n. 20415/2025 del 21 luglio 2025, la Corte di cassazione è tornata a pronunciarsi sul delicato tema della validità degli accordi stipulati tra coniugi in previsione di una crisi familiare, segnando un importante punto di svolta nella giurisprudenza di legittimità. La decisione si inserisce nel solco di un’evoluzione interpretativa che, a partire dagli anni 2000, ha progressivamente ampliato lo spazio dell’autonomia negoziale in ambito familiare, pur nel rispetto dei limiti posti dall’ordine pubblico e dalle norme imperative.

Nel caso di specie, molti anni prima della separazione (e precisamente nel 2011), 2 coniugi sottoscrivevano una scrittura privata finalizzata a regolare i rapporti in caso di divorzio. In particolare, il marito riconosceva alla moglie il contributo economico da essa apportato alla ristrutturazione di un immobile intestato esclusivamente a lui. Contestualmente, egli si impegnava, in caso di separazione, a corrisponderle la somma di 146.400 euro, mentre la moglie rinunciava a determinati beni mobili (tra cui un’imbarcazione e parte dell’arredamento).

Il Tribunale e la Corte d’Appello di Brescia ritenevano valido l’accordo, qualificandolo come contratto atipico con condizione sospensiva, e condannavano il marito al pagamento della somma indicata. Quest’ultimo proponeva ricorso per cassazione, deducendo la nullità della pattuizione per violazione degli artt. 143 e 160, c.c. (che sanciscono i doveri inderogabili dei coniugi) e per contrasto con le norme in materia di assegno divorzile.

Anche la Suprema Corte respingeva il ricorso, confermando la piena legittimità dell’accordo. Il ragionamento della Cassazione si fonda sull’autonomia negoziale in ambito familiare, ai sensi dell’art. 1322, c.c.. In estrema sintesi, l’accordo tra i coniugi è stato qualificato come contratto atipico, espressione dell’autonomia contrattuale riconosciuta dall’art. 1322, c.c., meritevole di tutela perché diretto a realizzare interessi patrimoniali ritenuti leciti e non in contrasto con norme imperative.

Inoltre, la separazione personale è stata considerata un mero evento condizionale futuro e incerto, idoneo a far scattare le obbligazioni pattuite. Non si tratta, dunque, della “causa genetica” dell’accordo (che sarebbe illecita), bensì di un presupposto sospensivo perfettamente compatibile con l’art. 1354, c.c..

La Cassazione, poi, ha escluso qualsiasi interferenza con l’assegno divorzile. È stato precisato che l’accordo non si configura come una rinuncia preventiva all’assegno divorzile né come corresponsione “una tantum”, ma come un riequilibrio economico volto a compensare il contributo della moglie alle spese familiari e patrimoniali. In virtù di ciò, quindi, essa ha concluso che non incide su diritti indisponibili.

La Suprema Corte ha richiamato altresì il principio secondo cui il contratto di mutuo non richiede necessariamente la consegna materiale del denaro: è sufficiente che il patrimonio di un coniuge risulti accresciuto dall’apporto dell’altro. Nel caso in esame, il riconoscimento del debito da parte del marito è stato ritenuto pienamente valido.

Ciò detto, la Cassazione ha individuato i limiti invalicabili evidenziando che tali accordi non possono riguardare profili sottratti alla disponibilità delle parti, come:

Al contrario, sono legittime le pattuizioni che mirano a regolare i rapporti economici interni, specie laddove perseguano un riequilibrio proporzionale agli apporti e alle risorse di ciascun coniuge.

La decisione si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato:

  • già con n. 23713/2012 e Cass. n. 19304/2013 era stata riconosciuta la validità di patti condizionati alla separazione o al divorzio, purché privi di incidenza sui diritti indisponibili;
  • con n. 5065/2021 e Cass. n. 11012/2021 erano stati ammessi accordi patrimoniali qualificati come rendite vitalizie sottoposte a condizione sospensiva;
  • più di recente, Cass. n. 13366/2024 ha ribadito la vincolatività di convenzioni stipulate in costanza di matrimonio in materia di ripartizione delle spese familiari.

L’ordinanza in esame conferma il definitivo superamento del vecchio orientamento (Cass. n. 8109/2000), che dichiarava radicalmente nulli gli accordi pre-divorzio per illiceità della causa, avvicinando l’Italia a modelli già consolidati in altri Paesi. Questa convergenza internazionale testimonia la crescente rilevanza della pianificazione patrimoniale preventiva come strumento di certezza e di tutela, in particolare per le famiglie imprenditoriali e ad elevata capacità patrimoniale.

La pronuncia n. 20415/2025 rappresenta un tassello significativo nell’evoluzione del diritto di famiglia, valorizzando la libertà negoziale dei coniugi pur entro i confini dell’ordine pubblico e dei diritti indisponibili. La Cassazione riconosce che gli accordi pre-divorzio possono costituire strumenti utili per prevenire conflitti, ridurre l’incertezza e garantire un riequilibrio patrimoniale equo in caso di crisi.

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