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  • Domande per “bonus psicologo” al via il prossimo 15 settembre 2025
4 Settembre 2025

Domande per “bonus psicologo” al via il prossimo 15 settembre 2025

di Laura Mazzola
Scarica in PDF

Dal 15 settembre 2025 e fino al prossimo 14 novembre 2025 è possibile presentare la domanda telematica per il cosiddetto “bonus psicologo” 2025.

Tale contributo è stato introdotto dall’art. 1-quater, comma 3, D.L. n. 228/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 15/2022, al fine di sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, “tenuto conto dell’aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica”.

L’INPS, di intesa con il Ministero della Salute, ha individuato la finestra temporale intercorrente tra il 15 settembre e il 14 novembre 2025 per presentare la domanda di accesso al contributo.

Il beneficio è destinato ai soggetti residenti in Italia con un reddito ISEE in corso di validità non superiore a 50.000 euro, a seconda dei seguenti scaglioni:

  • per ISEE inferiore a 15.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ciascuna seduta, è erogato fino a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.500 euro per ogni beneficiario;
  • per ISEE compreso tra 15.000 e 30.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ciascuna seduta, è erogato fino a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.000 euro per ogni beneficiario;
  • per ISEE compreso tra 30.000 e 50.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ciascuna seduta, è erogato fino a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 500 euro per ogni beneficiario.

Il contributo può essere richiesto una sola volta ed è utilizzabile presso gli specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti – Albo degli psicologi – che abbiano comunicato l’adesione all’iniziativa al Consiglio nazionale dell’Ordine degli Psicologi.

La domanda, come indicato nel messaggio Inps n. 2460/2025, dello scorso 8 agosto 2025, deve essere presentata attraverso una delle seguenti modalità:

  • portale Web dell’INPS;
  • contattando il numero verde 803.164, da rete fissa, o il numero 06.164.164, da rete mobile a pagamento.

Nella prima ipotesi, il cittadino può autenticarsi direttamente con la propria identità digitale (SPID di livello 2 o superiore, CIE 3.0 o CNS); di seguito occorre seguire il seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Strumenti” > “Vedi tutti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”.

A ogni beneficiario verrà comunicato un codice univoco, che individua il contributo assegnato e che deve essere comunicato al professionista per ogni sessione di psicoterapia.

Il professionista psicoterapeuta, in apposita sezione, deve indicare il codice univoco, in fase di prenotazione o di conferma della sessione di psicoterapia, unitamente al codice fiscale del beneficiario.

L’importo spettante, nella quota massima di 50 euro a seduta, è erogato direttamente a favore del professionista secondo le modalità da esso indicate.

La scadenza del bonus è fissata a 270 giorni dalla data di accoglimento della domanda.

Decorso tale termine il codice univoco è automaticamente annullato e le risorse non utilizzate sono riassegnate nel rispetto dell’ordine della graduatoria regionale o provinciale.

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Autore
Laura Mazzola

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