Dividendi paradisiaci: il test del comma 1007 non può morire!
di Ennio VialLa risposta a interpello n. 191/E/2025, dello scorso 21 luglio 2025, ha affrontato un tema, a me caro, che abbiamo trattato anche nella scorsa edizione del Master Breve e che spesso affrontiamo nelle giornate specialistiche di Euroconference, dedicate alla tassazione dei redditi esteri: la disciplina dei dividendi paradisiaci.
Come si valuta se il dividendo extracomunitario è considerato paradisiaco? Si tratta di affrontare un groviglio di norme ignote ai più. Non è, infatti, infrequente, che si sia ancora oggi erroneamente indotti a giudicare il Paese estero in base alla presenza o assenza dello stesso in una black list. Si badi, però, che ormai da diversi anni, non è più così.
Il quadro normativo prevede, infatti, 3 fasi. La prima fase, che nei convegni sono solito chiamare come gli esami di giugno, è il “test del comma 1007”.
Il comma 1007, dell’art. 1, Legge n. 205/2017, stabilisce che se la società estera che paga i dividendi risultava non paradisiaca, secondo le regole vigenti pro tempore nell’anno di maturazione dell’utile cui si riferisce il dividendo, quell’utile è sempre white. È, quindi, possibile “marchiare” quei dividendi come white e gli stessi risulteranno tali, a prescindere dal momento in cui saranno distribuiti al socio. In sostanza, siamo promossi a giugno e per noi non ci sono esami di riparazione.
Se, tuttavia, la società risultava black/paradisiaca al momento della maturazione dell’utile, secondo le regole vigenti pro tempore, non sei immediatamente bocciato, nel senso che il dividendo non è paradisiaco: sei semplicemente “rinviato a settembre”. Gli esami di riparazione si svolgono con 2 sessioni (le 2 fasi che mancano) ed è necessario superare entrambe le prove.
I 2 esami sono quelli indicati nella circolare n. 35/E/2016. Il primo consiste nel valutare la natura paradisiaca al momento della percezione, con le regole vigenti in tale momento. Se la società risulta paradisiaca, la stessa è “bocciata” e i dividendi risulteranno paradisiaci.
Se, invece, la società è considerata white al momento della percezione con le regole vigenti in tale momento, non è, comunque, terminata la fase di test. È necessario procedere con il secondo esame di “riparazione”. Infatti, per considerare white il dividendo, è necessario, come nel test del comma 1007, giudicare l’anno di maturazione dell’utile ancora una volta; tuttavia, a differenza “dell’esame di giugno/del test del comma 1007”, la valutazione non va fatta con le regole dell’anno di maturazione (regole vigenti pro tempore) come abbiamo fatto in precedenza, bensì con le regole in vigore al momento di percezione del dividendo!
È appena il caso di osservare che, se le regole del momento di maturazione sono uguali a quelle del momento di percezione il fallimento dell’esame di giungo porta inesorabilmente alla bocciatura, perché appare di tutta evidenza che il secondo esame di riparazione non potrà essere superato.
La ricostruzione si può desumere anche dal principio di diritto n. 17/E/2019.
Invero, per i bocciati esiste, comunque, un appello: la dimostrazione della esimente, di cui all’art. 47-bis, comma 2, lett b), TUIR, ossia che «dalle partecipazioni non consegua l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato».
L’art. 89, comma 3, prevede che la condizione deve essere rispettata sin dal primo periodo di possesso della partecipazione.
La risposta a interpello n. 254/E/2019 e la più recente risposta n. 131/E/2025 hanno chiarito che, ai fini della dimostrazione della esimente, si possono valorizzare anche le ritenute in uscita subite nel Paese estero. La risposta n. 254/E/2019 chiarisce che “«come affermato nella relazione illustrativa al decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142, la verifica della condizione della congruità del carico fiscale complessivo “deve essere dimostrata con riferimento ai soli periodi di imposta per i quali gli utili si considerano provenienti da regimi fiscali privilegiati”».
Il quadro, seppur ricostruito con un certo sforzo, risulta tutto sommato chiaro e alla risposta a interpello n. 191/E/2025, dovrebbe essere riconosciuto un ruolo meramente ricognitivo della disciplina. Anzi, forse l’ufficio poteva declinare la risposta, evidenziando come non esista incertezza normativa sul tema.
In effetti, il recente intervento non aggiunge nulla di nuovo al quadro tratteggiato, se non che l’Agenzia si è “dimenticata” il comma 1007 dell’art. 1, Legge n. 205/2017. In sostanza le vacanze sono rovinate per tutti perché siamo tutti rimandati a settembre. Appena letta, alcuni colleghi sono stati presi dallo sconforto. La ricostruzione fatta sembra vacillare. Come possiamo uscirne?
La via di uscita è molto chiara: la risposta è sbagliata. L’Agenzia non può superare il suo pensiero espresso nel principio di diritto n. 17/E/2019, perché tale intervento appare meramente ricognitivo del dato normativo. Non sui può pensare di abrogare una norma con una risposta a interpello: il principio di diritto n. 17/E/2019 non colmava un vuoto, ma confermava l’impostazione data dal Legislatore.
Una seconda via di uscita può essere rappresentata dal considerare che la risposta è tagliata in modo un po’ grossolano sul caso concreto.
In buona sostanza, possiamo dire che se sei paradisiaco nel 2025 (come emerge dalla lettura) il salvacondotto del comma 1007 non vale più, per cui ti rimane la circolare n. 35/E/2016. Con un ulteriore sforzo potremmo affermare che la risposta dice che bisogna far riferimento alla circolare n. 35/E/2016 trascurando il comma 1007 proprio perché il contribuente, per l’anno 2025, di fatto aveva già palesato di non essere in grado di superare il test del comma 1007.
In effetti, l’esito per il contribuente non cambia, perché per il 2025 si salva grazie alle ritenute, come affermato nelle risposte n. 254/E/2019 e n. 131/E/2025. Le annualità vecchie dalla 2019, a prescindere da quanto si legge nella risposta, sono salve “a monte” col test del comma 1007 e non a seguito della dimostrazione dell’esimente, in quanto, come si legge nell’interpello «negli anni di gestione operativa la Società partecipata risulta superare l’ETR test di cui all’articolo 47bis, comma 1». In sostanza, la società estera è sempre risultata “white” negli anni antecedenti il 2025.
Quindi, il comma 1007 è salvo e ci permetterà ancora di finire la scuola a giugno senza gli esami di riparazione. Precisato ciò, la recente risposta non risulta più problematica. Purtroppo, l’intervento potrà creare incertezza a chi in futuro lo leggerà senza consapevolezza di tutto l’impianto normativo che ci sta attorno.


