21 Luglio 2025

Modello IVA TR II° trimestre 2025 in scadenza al 31.7.2025

di Alessandro Bonuzzi
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La scheda di FISCOPRATICO

Il modello IVA TR per chiedere il rimborso o l’utilizzo in compensazione orizzontale del credito IVA relativo al secondo trimestre 2025 deve essere presentato all’Agenzia delle Entrate entro giovedì 31 luglio 2025.

L’art. 38-bis, comma 2, D.P.R. n. 633/1972, prevede la possibilità di richiedere il rimborso, oppure l’utilizzo in compensazione nel modello F24, del credito IVA maturato nel trimestre a condizione che:

I requisiti per la presentazione del modello TR sono i seguenti:

  • aliquota media delle operazioni attive, aumentata del 10%, inferiore a quella degli acquisti o importazioni;
  • effettuazione di operazioni non imponibili per un ammontare superiore al 25% del totale delle operazioni effettuate;
  • effettuazione di acquisti o importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti o importazioni;
  • effettuazione prevalente di operazioni non soggette a IVA per assenza del presupposto territoriale verso soggetti passivi non stabiliti in Italia;
  • contribuente soggetto non residente identificato direttamente in Italia oppure con rappresentante fiscale italiano.

Il rimborso o la compensazione deve riguardare esclusivamente l’IVA maturata nello specifico trimestre e non già l’IVA riferita al trimestre precedente.

Si deve poi osservare che:

  • per le richieste di compensazione per importi fino a 5.000 euro, limite riferito all’ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell’anno d’imposta, l’utilizzo del credito è possibile dopo aver presentato il modello IVA TR, senza che sia necessario il visto di conformità;
  • per le richieste di compensazione per importi superiori a 5.000 euro, limite riferito all’ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell’anno d’imposta, va apposto il visto di conformità sul modello IVA TR. In tale circostanza, peraltro, l’utilizzo del credito è possibile solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione del modello IVA TR;
  • in caso di richiesta di rimborso per importi fino a 30.000 euro, non è necessario prestare la garanzia, né è dovuta l’apposizione del visto di conformità;
  • in caso di richiesta di rimborso per importi superiori a 30.000 euro da parte di un soggetto “non a rischio”, la somma è erogata, alternativamente, previa prestazione di garanzia oppure con apposizione del visto di conformità sul modello TR corredato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali e la regolarità contributiva;
  • in caso di richiesta di rimborso per importi superiori a 30.000 euro da parte di un soggetto “a rischio”, la somma è erogata previa prestazione di garanzia;
  • i soggetti passivi ISA che hanno conseguito:
  1. un punteggio ISA almeno pari a 9 per il periodo d’imposta 2023 oppure come valore medio del biennio 2022-2023, beneficiano dell’esonero dal visto di conformità o della garanzia per importi non superiori a 70.000 euro annui;
  2. un punteggio ISA almeno pari a 8 per il periodo d’imposta 2023 oppure almeno pari a 8,5 come media del biennio 2022-2023, beneficiano dell’esonero dal visto di conformità o della garanzia per importi non superiori a 50.000 euro annui.

L’importo dell’esonero, pari a 50.000/70.000 euro, è annuo e, quindi, si riferisce a tutte le richieste di rimborso/compensazione effettuate nel corso del 2025 (c.d. rilevanza cumulativa del credito IVA 2024 e dei crediti IVA trimestrali 2025).

Si rileva, infine, che il modello TR presenta degli aggiornamenti rispetto al passato già recepiti in occasione della prima scadenza del 2025. Si tratta dei quadri TA e TB, in cui sono state separate le operazioni soggette alle aliquote IVA rispetto a quelle connesse con le percentuali di compensazione (da indicare nel campo 2), nonché delle novità in materia di visto di conformità per i soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2024-2025, a cui sono riconosciuti i benefici premiali ex art. 9-bis, comma 11, D.L. n. 50/2017.