16 Luglio 2025

Perdite su “mini” crediti

di Alessandro Bonuzzi
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La scheda di FISCOPRATICO

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 105, comma 5, TUIR, le perdite su crediti sono deducibili dal reddito d’impresa se:

  • risultano da elementi certi e precisi e sono definitive. Gli elementi certi e precisi sussistono quando:
  • il credito è di modesta entità e sono decorsi 6 mesi dalla scadenza del relativo pagamento (c.d. mini crediti);
  • il diritto alla riscossione del credito è prescritto;
  • il credito è cancellato dal bilancio;
  • il debitore è assoggettato a procedure concorsuali (c.d. perdite automatiche).

Certamente, tra tutte, una delle fattispecie più diffuse è senz’altro quella dei mini crediti.

Il credito può dirsi di modesta entità se il relativo ammontare non è superiore a:

  • 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione, ex art. 27, comma 10, D.L. n. 185/2008, ossia quelle con ricavi non inferiori a 100 milioni di euro;
  • 2.500 euro per le altre imprese.

La disposizione in esame non è applicabile ai crediti assistiti da garanzia assicurativa; per gli stessi, infatti, l’inadempimento del creditore non genera una perdita, bensì un credito nei confronti dell’assicuratore.

Con riferimento al limite di 2.500/5.000 euro occorre tener conto di quanto qui di seguito indicato.

1 La soglia si riferisce valore nominale del credito, senza tener conto di eventuali svalutazioni civilistiche o fiscali.
2 Rileva il corrispettivo stabilito per l’acquisto, qualora la titolarità del credito sia stata acquisita a seguito di un atto traslativo.
3 Rileva il valore nominale del credito al netto di quanto incassato, nel caso in cui lo stesso sia stato riscosso parzialmente dal creditore ossia al valore residuo.
4 Va considerata anche l’IVA (a prescindere dalla detraibilità o meno della stessa).
5 Non rilevano gli interessi di mora e gli oneri accessori addebitati al debitore in caso di inadempimento.
6 In presenza di più posizioni creditorie nei confronti del medesimo soggetto, ai fini della verifica del superamento o meno del limite, assume rilevanza la riconducibilità al medesimo contratto.
7 Nel caso in cui uno o più mini crediti non siano dedotti nel periodo d’imposta di scadenza dei 6 mesi, bensì in un periodo d’imposta successivo, a seguito dell’imputazione a Conto economico, la loro deduzione è fatta salva, ancorché, sommati ad altri mini crediti per i quali i 6 mesi siano scaduti nel periodo d’imposta interessato, superino il limite di 2.500/5.000 euro e facciano riferimento allo stesso contratto.

Proprio sotto il profilo temporale, anche alla luce dell’art. 101, comma 5-bis, TUIR, si evidenzia che la perdita su mini crediti può essere dedotta:

  • nel periodo d’imposta in cui si realizza il requisito del decorso dei 6 mesi, se la stessa è stata imputata nel Conto economico dell’esercizio o di un esercizio precedente oppure se il mini credito è stato oggetto di una precedente svalutazione con rilevanza solo contabile (si deve infatti ricordare che l’imputazione a Conto economico è considerata avvenuta anche qualora in un esercizio sia stata rilevata la svalutazione e la stessa non sia stata dedotta), in applicazione dei principi civilistici di redazione del bilancio;
  • nell’esercizio di cancellazione del credito dal bilancio in applicazione dei Principi contabili, se successivo all’esercizio in cui si è realizzata la condizione dei 6 mesi. Di fatto, quindi, è ammesso il rinvio della deducibilità, a titolo di perdita, della svalutazione civilistica al momento dell’eliminazione del mini credito da bilancio.

Peraltro, con la risposta a interpello n. 342/E/2021, l’Agenzia delle Entrate dovrebbe aver definitivamente chiarito che l’impresa è libera di scegliere l’anno in cui operare la deduzione, con l’unico limite rappresentato dall’esercizio nel quale, in base ai Principi contabili, si è proceduto, o si sarebbe dovuto procedere, a cancellare il credito. Pertanto, un mini credito scaduto da oltre 6 mesi nel 2023 (anno nel quale era presente in bilancio un fondo tassato) può essere dedotto nel 2024 (c.d. esercizio intermedio) operando la corrispondente variazione nel quadro RF del modello Redditi 2025, anche se non si sono verificati i presupposti per la cancellazione.