Perdite su crediti: adempimenti civilistici
di Alessandro BonuzziI crediti devono essere iscritti in bilancio, ai sensi dell’art. 2426, comma 1, n. 8, c.c., secondo il presumibile valore di realizzo.
Il valore nominale dei crediti va rettificato tramite lo stanziamento di un apposito fondo di svalutazione, laddove siano previste inesigibilità. Il fondo è diretto a coprire:
- le perdite già manifestatesi, ma non ritenute definitive;
- le perdite non ancora manifestatesi, ma ritenute probabili, ossia quelle per le quali, come affermato dal Principio contabile OIC 15, la situazione di inesigibilità, pur essendo intrinseca nei saldi, può manifestarsi in esercizi successivi a quella di iscrizione del credito in bilancio.
Infatti, le perdite connesse all’inesigibilità non devono gravare sul bilancio dell’esercizio in cui le stesse si manifesteranno, ma, in ossequio ai principi di prudenza e competenza, devono gravare sull’esercizio in cui si possono ragionevolmente prevedere.
Lo stanziamento al fondo svalutazione può essere effettuato a seguito di una valutazione analitica ovvero sintetica:
- la valutazione analitica riguarda ogni singolo credito iscritto in bilancio, tenendo conto altresì delle condizioni economiche generali, di settore e del c.d. rischio Paese (rischio connesso alla situazione politica, economica, ambientale, sanitaria, eccetera, del Paese del debitore). Il criterio analitico è generalmente utilizzato per crediti di ammontare cospicuo;
- la valutazione sintetica va effettuata sulla base del grado di realizzabilità dei crediti, utilizzando dati storici (ad esempio, percentuale sulle vendite o sui crediti) che conducano a svalutazioni realistiche.
In ogni caso, trattandosi di un’analisi valutativa, la svalutazione deve essere effettuata utilizzando un criterio prudenziale, dovendo da essa scaturire valori adeguati.
I crediti oggetto di svalutazione rimangano iscritti in contabilità per il loro valore nominale, finché la perdita diviene certa, mentre in bilancio devono essere esposti al netto del relativo fondo di svalutazione.
Quest’ultimo va utilizzato al verificarsi della definitiva inesigibilità dei crediti. In particolare, il fondo va utilizzato fino a capienza dello stesso, con rilevazione della eventuale differenza quale perdita su crediti.
Si ricorda che, secondo il Principio contabile OIC 15, in linea generale, il credito deve essere cancellato dal bilancio quando:
- i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono (parzialmente o totalmente). Ciò può accadere per pagamento, prescrizione, transazione, rinuncia al credito, rettifiche di fatturazione e ogni altro evento che fa venire meno il diritto a esigere determinati ammontari di disponibilità liquide, o beni/servizi di valore equivalente, da clienti o da altri soggetti; oppure
- la titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito è trasferita e con essa sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi e i benefici inerenti al credito. Ai fini della valutazione del trasferimento dei rischi e dei benefici si deve tener conto di tutte le clausole contrattuali, quali – a titolo meramente esemplificativo – gli obblighi di riacquisto al verificarsi di certi eventi o l’esistenza di commissioni, di franchigie e di penali dovute per il mancato pagamento.
Gli eventi più ricorrenti idonei a determinare la cancellazione sono nella pratica:
- l’avvenuta prescrizione del credito, la quale, ai sensi dell’ 2934, c.c., si manifesta quando il titolare del diritto non lo eserciti per un determinato periodo di tempo previsto dalla legge (in generale, ai sensi dell’art. 2946, c.c., 10 anni. Il termine è di 5 anni, ex art. 2948, c.c., per i crediti relativi ai canoni di locazione, agli interessi e ai pagamenti da effettuarsi annualmente o in termini più brevi ovvero di 1 anno per i crediti relativi alle provvigioni spettanti al mediatore ex art. 2950, c.c., ai premi di assicurazione ex art. 2952, c.c., ecc.);
- la cessione del credito. Al riguardo, va precisato che solo la cessione pro soluto comporta la cancellazione del credito dal bilancio, siccome può ritenersi definitiva con trasferimento del rischio d’insolvenza al cessionario e rilevanza della differenza tra quanto ricevuto e il valore di iscrizione del credito in bilancio.


