8 Luglio 2025

La definibilità delle sanzioni a seguito di provvedimento di autotutela parziale: novità D.Lgs. 81/2025

di Gianfranco Antico
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L’art. 17-bis, D.Lgs. n. 472/1997 – introdotto dal D.Lgs. n. 87/2024 – ha ripristinato, a determinate condizioni, la possibilità per il contribuente – prima prevista dall’abrogato art. 2-quater, comma 1-sexies, D.L. n. 564/1994, conv. con modif. in Legge n. 656/1994 – di avvalersi degli istituiti di definizione agevolata delle sanzioni a seguito della notifica di un provvedimento di autotutela parziale, alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell’atto, purché rinunci al ricorso e l’atto non risulti definitivo. In caso di rinuncia al ricorso le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute.

In altri termini, il beneficio della definizione agevolata delle sanzioni può essere fruito solo in relazione a provvedimenti di autotutela parziale che abbiano ad oggetto atti di imposizione, per i quali il contribuente abbia proposto ricorso o risulti ancora pendente il termine di impugnazione. In quest’ultimo caso, la definizione agevolata delle sanzioni deve avvenire entro il termine per la proposizione del ricorso. Principi sostanzialmente confermati dall’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 21/E/2024: non è possibile accedere alla definizione agevolata delle sanzioni, nelle ipotesi in cui l’atto d’imposizione sia divenuto definitivo per mancata impugnazione da parte del contribuente

La stessa circolare n. 21/E/2024 richiama i chiarimenti già forniti con la circolare n. 12/E/2016, nella quale è stato evidenziato che all’ipotesi di autotutela parziale relativa a un atto impugnato «vada assimilata quella dell’autotutela parziale intervenuta in assenza di impugnazione ma antecedentemente alla scadenza del termine di impugnazione».

Come abbiamo visto, per poter beneficiare della definizione agevolata delle sanzioni, l’art. 17-bis, D.Lgs. n. 472/1997, richiede che il contribuente rinunci al ricorso. A tali fini, assumono rilevanza non solo la rinuncia espressa al ricorso, ma anche comportamenti concludenti, quali l’omessa notifica del medesimo e la mancata costituzione in giudizio, sempre che, ai fini della definizione, sia intervenuto il puntuale e tempestivo versamento degli importi dovuti in unica soluzione o della prima rata, in caso di rateazione.

In questo contesto, si inserisce l’art. 18, D.Lgs. n. 81/2025, che modifica l’art. 5, D.Lgs. n. 87/2024, prevedendo che la decorrenza generale (violazioni commesse dal 1° settembre 2024) non opera per l’art. 17-bis, D.Lgs. n. 472/1997, dando così continuità all’abrogato art. 2-quater, comma 1-sexies, D.L. n. 564/1994, conv. con modif. in Legge n. 656/1994.

Peraltro, la stessa circolare n. 21/E/2024, richiamando la Relazione al citato D.Lgs. n. 87/2024 – dove era stato chiarito che, con tale disposizione, il Legislatore ha inteso «… ripristinare il beneficio della riduzione delle sanzioni in sede di autotutela parziale tenendo conto delle nuove disposizioni in tema di autotutela e condizionando tale beneficio alla rinuncia al ricorso e agli atti non definitivi» – coerentemente con la ricordata finalità di ripristinare un beneficio già previsto, a favore del contribuente, dall’abrogata disciplina in materia di autotutela, aveva già ritenuto che la definizione agevolata delle sanzioni disciplinata dall’art. 17-bis sia applicabile, alle condizioni ivi previste, anche ai provvedimenti di autotutela parziale emessi dopo l’abrogazione dell’art. 2-quater, D.L. n. 564/1994, conv. con modif. in Legge n. 656/1994 (18 gennaio 2024).

Per quanto riguarda il versamento delle sanzioni in misura agevolata richiesto ai fini del perfezionamento della definizione, ai sensi del citato art. 17-bis, D.Lgs. n. 472/1997, conformemente a quanto già espresso nella circolare n. 12/E/2016, il pagamento delle somme richieste col provvedimento di autotutela parziale deve effettuarsi con le stesse modalità ed entro i medesimi termini previsti dal legislatore al momento della notifica dell’atto oggetto di annullamento, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di autotutela e, comunque, deve avvenire non oltre il termine per impugnare il predetto provvedimento di autotutela. Trascorsi ulteriori 30 giorni dal predetto termine per il pagamento, le somme sono iscritte a ruolo, ovvero affidate all’agente della riscossione da parte del competente ufficio.

Ricorrendone i presupposti, anche il provvedimento di autotutela parziale può essere oggetto di sospensione amministrativa della riscossione, ai sensi dell’art. 39, D.P.R. n. 602/1973.

Inoltre, l’art. 19, D.Lgs. n. 81/2025, ha aggiunto all’art. 17-bis, D.Lgs. n. 472/1997, dopo il comma 1, il comma 1-bis, prevedendo che nell’ipotesi di annullamento parziale di un atto divenuto definitivo per mancata impugnazione, il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata solo quando l’istanza di autotutela è presentata nei termini per proporre ricorso. Così da evitare possibili contenziosi strumentali alla mera applicabilità delle sanzioni ridotte.