1 Settembre 2025

Le Sezioni Unite ritornano sulla sorte dei crediti della società estinta

di Carlo Arsie
Scarica in PDF

Nella recentissima sentenza n. 19750/2025, pubblicata lo scorso 16 luglio 2025, le Sezioni Unite prendono nuovamente posizione sulla sorte dei crediti facenti capo alla società cancellata dal Registro Imprese, enunciando il seguente principio di diritto: «L’estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non comporta anche l’estinzione dei crediti della stessa, i quali costituiscono oggetto di trasferimento in favore dei soci, salvo che il creditore abbia inequivocamente manifestato, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito, comunicandola al debitore, e sempre che quest’ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare: a tal fine, non risulta tuttavia sufficiente la mancata iscrizione del credito nel bilancio di liquidazione, la quale non giustifica di per sé la presunzione dell’avvenuta rinunzia allo stesso, incombendo al debitore convenuto in giudizio dall’ex-socio, o nei confronti del quale quest’ultimo intenda proseguire un giudizio promosso dalla società, l’onere di allegare e provare la sussistenza dei presupposti necessari per l’estinzione del credito».

Nel contesto di un ricorso proposto dalla procuratrice speciale di un istituto di credito (che lamentava, tra l’altro, violazione e falsa applicazione degli artt. 2495, c.c., e 110, c.p.c.), le Sezioni Unite venivano investite della risoluzione del contrasto esistente in giurisprudenza circa la possibilità di ravvisare (o meno) un automatismo tra la cancellazione della società dal Registro Imprese e la sua (tacita) rinuncia ai crediti non riportati nel bilancio finale di liquidazione, laddove l’estinzione della prima fosse avvenuta in pendenza del giudizio volto all’accertamento dei secondi.

Sul tema, in giurisprudenza si erano effettivamente registrati orientamenti contrapposti:

  1. un primo orientamento negava che, a seguito dell’estinzione della società, le mere pretese e i crediti incerti o illiquidi non riportati nel suo bilancio di liquidazione – come tali ancora bisognosi di accertamento – si trasferissero ai soci, tale omissione risultando indiziaria della volontà della società di (implicitamente) rinunciarvi, così beneficiando di una più sollecita definizione del procedimento liquidatorio (Cass., SS.UU., n. 6070/2013, n. 6071/2013 e n. 6072/2013; Cass., 11411/2024, n. 24246/2023, n. 19302/2018, n. 23269/2016 e n. 25974/2015);
  2. un secondo orientamento affermava che l’estinzione della società non determinasse di per sé pure l’estinzione dei suoi crediti e delle sue pretese, salvo che il creditore avesse manifestato (anche per fatti concludenti, ma comunque inequivocamente) di voler rimettere il debito e il debitore non avesse dichiarato di non volerne profittare, non potendosi presumere che la richiesta di cancellazione pendente iudicio implicasse rinuncia al diritto azionato (Cass. 1724/2021, n. 30075/2020 e n. 9464/2020).

In un simile scenario, le Sezioni Unite – rilevando:

(i) le incertezze connesse all’individuazione dei “diritti suscettibili di estinzione e al trattamento bilancistico delle “mere pretese”;

(ii) le difficoltà di ricondurre all’istituto della remissione del debito un contegno (la mancata appostazione del credito nel bilancio di liquidazione) meramente omissivo e;

(iii) l’eventualità, per i creditori sociali, di veder diminuita, in conseguenza della mancata iscrizione di pretese / crediti “incert[i] o illiquid[i]” nel bilancio di liquidazione, la consistenza patrimoniale destinata alla loro soddisfazione senza disporre di adeguati strumenti di tutela – hanno ritenuto preferibile quell’orientamento che, «escludendo l’operatività di una presunzione di estinzione in conseguenza della mancata inclusione del credito nel bilancio di liquidazione, pone a carico del soggetto convenuto in giudizio dall’ex-socio, o nei confronti del quale quest’ultimo intenda proseguire un giudizio promosso dalla società, l’onere di allegare e dimostrare la mancata successione della controparte nella titolarità del credito originariamente spettante alla società», enunciando il principio di diritto in esordio.