3 Febbraio 2026

I dividendi non sono frutti civili: puntualizzazioni dalla Suprema Corte

di Carlo Arsie
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La scheda di FISCOPRATICO

Nella sentenza n. 34221 pubblicata il 26 dicembre 2025, la Corte Suprema affronta la particolare questione circa la possibilità di equiparare dividendi e frutti civili, negandola alla luce dei principi di diritto riportati in chiusura.

All’esito di un’intricata vicenda societaria, la Corte d’Appello statuiva (tra l’altro e per quanto interessa) che ai dividendi sarebbe possibile attribuire natura di frutti civili. La società ricorrente impugnava la statuizione avanti la Corte Suprema, articolando un complesso motivo di ricorso in cui lamentava (anche) violazione e falsa applicazione degli artt. 820, 821 e 1148, c.c., in relazione agli artt. 2247, 2350 e 2433, c.c..

Le motivazioni rese dalla Corte d’Appello rispetto a tale equiparazione (condivisa da prevalente dottrina) si coglievano nella circostanza della progressiva e quotidiana maturazione degli utili, «intesi come differenza tra ricavi e costi di un’impresa, prodotti dalla società giorno per giorno con l’esercizio dell’attività imprenditoriale che sfrutta e mette a reddito i capitali conferiti dai soci, e non solo al momento della delibera di approvazione del bilancio, anche se l’andamento della gestione viene contabilmente valutato solo al termine dell’esercizio”. Il dividendo risulterebbe insomma “assimilabile a uno dei corrispettivi del conferimento», che attribuisce la qualità di socio e che l’art. 2247, c.c., rende funzionale alla ripartizione degli utili.

Su tale inquadramento si appuntano le censure della ricorrente, che il Supremo Collegio ritiene di accogliere sulla scorta delle seguenti argomentazioni.

La distribuzione ai soci di utili o dividendieccedenze del patrimonio netto della società rispetto al capitale sociale iniziale») viene a frazionarsi in periodi di durata annuale chiamati “esercizi”. Ciò ne esclude la maturazione automatica e, quindi, la possibilità di qualificazione come “corrispettivo del godimento” di capitali da parte di terzi, ai sensi dell’art. 820, comma 3, c.c. (che definisce “frutti civili quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia” quali “gli interessi dei capitali, i canoni enfiteutici, le rendite vitalizie e ogni altra rendita, il corrispettivo delle locazioni”). L’eventuale distribuzione degli utili e la loro misura vengono peraltro deliberate dall’assemblea dei soci, i quali ultimi non godono di un diritto (ma semmai di una mera aspettativa) al loro ottenimento.

Ben diversamente accade per i “frutti civili” propriamente detti, che invece «si distaccano dal capitale al momento della loro maturazione, ossia giorno per giorno in ragione della durata del diritto, e dunque presentano il carattere della periodicità e non possono essere concettualmente equiparati ai dividendi ed a tutti quei ‘premi’, che costituiscono invece un aumento di valore della res conferita, dipendente dal caso».

La Corte di Cassazione, accogliendo per quanto di ragione il motivo di ricorso, ha dunque enunciato i seguenti principi di diritto: «I dividendi non sono conseguenza dell’utilizzo della res, ma rappresentano il portato di un’attività economica di produzione e scambio di beni e servizi e sono conseguiti in tanto in quanto vengano ottenuti utili nell’esercizio dell’attività d’impresa, che poi la società decida di distribuire». «Gli utili (o dividendi) da distribuire ai soci rappresentano le eccedenze del patrimonio netto della società rispetto al capitale sociale iniziale. Conseguentemente, non maturano automaticamente, sicché non possono considerarsi come un corrispettivo del godimento di capitali da parte di terzi (art. 820, co. 3, c.c.), anche perché la distribuzione è deliberata dall’assemblea e non esiste un diritto all’ottenimento degli utili, se non di quelli la cui misura sarà stabilita appunto dall’assemblea stessa».