La vigilanza e i controlli esterni su enti del Terzo settore
di Patrizia SideriIl decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 agosto 2025 completa il sistema dei controlli sugli enti del Terzo settore, dando concreta attuazione alla disciplina contenuta nel Titolo XI del Codice del Terzo settore. Il provvedimento individua, nei controlli ordinari triennali, lo strumento principale di vigilanza, affidato agli Uffici del RUNTS e, per gli enti aderenti, alle reti associative e ai CSV autorizzati, con l’obiettivo di verificare la permanenza dei requisiti per l’iscrizione e il corretto perseguimento delle finalità istituzionali.
L’oggetto dei controlli ordinari è ampio e coinvolge l’intero assetto giuridico, organizzativo ed economico dell’ente. Accanto alla verifica della corretta qualificazione come ETS e della conformità dello statuto, il decreto attribuisce particolare rilievo all’adempimento degli obblighi di rendicontazione. In sede di controllo verrà accertato che i bilanci siano stati redatti, approvati e depositati nel rispetto dell’art. 13, D.Lgs. n. 117/2017, e dei relativi schemi ministeriali, nonché che, nei casi previsti, sia stato correttamente predisposto e pubblicato il bilancio sociale. Tale verifica non ha natura meramente formale, poiché è funzionale a valutare la coerenza complessiva della gestione con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dichiarate.
In particolare, i controlli ordinari hanno quale obiettivo principale la verifica della conformità dell’ente a una serie di requisiti fondamentali:
- verifica dei requisiti di iscrizione: si accerta che l’ente mantenga i requisiti necessari per restare iscritto nel RUNTS;
- perseguimento delle finalità: si verifica che l’ente stia effettivamente perseguendo le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale definite nel proprio statuto;
- adempimento degli obblighi: si controlla che l’ente rispetti tutti gli obblighi previsti dall’iscrizione al RUNTS, come la corretta gestione contabile e la trasparenza delle attività.
In questo contesto, il decreto rafforza indirettamente il ruolo del bilancio e della relazione di missione, che diviene elemento essenziale di lettura del bilancio. Il controllo ordinario accerta, infatti, che l’ente abbia svolto in via prevalente attività di interesse generale e che eventuali attività diverse siano state esercitate in modo secondario e strumentale. Tali profili, difficilmente desumibili dai soli prospetti contabili, trovano nella relazione di missione lo strumento naturale di raccordo tra dati economici e attività effettivamente svolte.
Il legame tra bilancio e relazione di missione emerge con particolare evidenza anche nella verifica dell’assenza di distribuzione, diretta o indiretta, di utili. L’analisi delle voci di bilancio relative ai costi, ai compensi e alle operazioni con parti correlate richiede una spiegazione coerente nella relazione di missione, che consenta di dimostrare la funzionalità delle scelte gestionali al perseguimento della missione istituzionale.
Analogamente, la corretta rappresentazione delle attività di raccolta fondi e dell’impiego delle risorse raccolte costituisce un punto di intersezione tra informativa contabile e contenuto narrativo all’interno della specifica rendicontazione.
Il decreto impone, quindi, un cambio di prospettiva nella predisposizione dei documenti di rendicontazione: il bilancio non è più valutato solo in termini di correttezza tecnica, ma come parte di un sistema informativo unitario, nel quale la relazione di missione assume una funzione fondamentale per superare il vaglio dei controlli: una relazione generica o scollegata dai dati contabili può esporre l’ente a rilievi in sede di controllo ordinario, mentre una relazione ben strutturata e coerente con il bilancio diviene uno strumento di prevenzione delle contestazioni.
Il decreto sulla vigilanza conferma così che la trasparenza degli ETS è basata anche sulla coerenza tra numeri e missione, mediante un sistema di rendicontazione integrata, capace di superare positivamente il vaglio dei controlli ordinari e di dimostrare, anche sul piano economico-finanziario, l’effettività della funzione sociale svolta dall’ente.
In particolare, si riportano di seguito le varie tipologie di controlli ordinari previsti dall’art. 11, comma 1 del D.M, evidenziando quelli che hanno diretta correlazione con il bilancio e/o con la relazione di missione:
«a) la denominazione dell’ente è correttamente formata, anche in ragione della sezione di iscrizione nel RUNTS, e la sua forma giuridica è compatibile con la qualifica di ETS e la sezione di iscrizione nel RUNTS;
b) l’ente non è un soggetto escluso ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 2017, e non risulta sottoposto a direzione e coordinamento o controllato da soggetti esclusi, fatte salve le deroghe previste dalla legge;
c) è presente il numero minimo di associati se richiesto dalla legge e la base sociale non e’ composta in contrasto con quanto previsto dalla disciplina vigente;
d) l’atto costitutivo o lo statuto dell’ente prevedono gli elementi di cui all’articolo 21 del decreto legislativo n. 117 del 2017, nonché’ quelli previsti per le particolari categorie di ETS;
e) l’ente ha effettivamente svolto attività di interesse generale in via quanto meno prevalente, anche in considerazione della specifica qualifica acquisita e non risultano accertate da parte delle amministrazioni competenti violazioni di norme particolari che ne disciplinano l’esercizio ai sensi dell’art. 92, comma 2 del decreto legislativo n. 117 del 2017;
f) nel caso di avvenuto svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale, le stesse sono state esercitate sulla base di apposita disposizione statutaria e in via secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 117 del 2017 e relative disposizioni di attuazione;
g) sono stati rispettati i principi e le linee guida sull’attività di raccolta fondi eventualmente svolta;
h) non è stato distribuito nessun utile, neanche in via indiretta;
i) i bilanci sono stati redatti e depositati in conformità alle previsioni di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 117 del 2017 e relative disposizioni di attuazione;
j) il bilancio sociale, ove obbligatorio per legge, è stato redatto, depositato e pubblicato in conformita’ alle previsioni di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017 e relative disposizioni di attuazione;
k) sono state pubblicate, ove richiesto dalla legge, le informazioni di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 2017;
l) sono stati correttamente tenuti i libri sociali obbligatori per legge;
m) sono state rispettate le norme di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 117 del 2017, il registro dei volontari è stato correttamente tenuto e l’obbligo di assicurazione dei volontari di cui all’articolo 18 del decreto legislativo n. 117 del 2017 è stato adempiuto;
n) per gli enti iscritti nelle sezioni a) e b) del RUNTS sono stati prevalentemente impiegati volontari associati o aderenti agli enti associati e sussiste il corretto rapporto tra volontari e lavoratori o, in alternativa nel secondo caso tra associati e lavoratori richiesto dalla legge;
o) il patrimonio degli enti con personalità giuridica non è inferiore di oltre un terzo rispetto al patrimonio minimo necessario per conseguire la personalità giuridica;
p) sono stati nominati e sono correttamente composti e funzionanti gli organi sociali essenziali per legge;
q) sono state effettuate le comunicazioni e i depositi al RUNTS che sono obbligatori in forza della normativa vigente;
r) non sussistono cause di scioglimento o estinzione dell’ente.
Se l’ente ha la forma giuridica di fondazione, mediante il controllo ordinario si accerta anche che:
a) lo scopo non e’ divenuto irrealizzabile;
b) non sono state assunte deliberazioni contrarie a norme imperative, all’atto di fondazione, all’ordine pubblico o al buon costume;
c) gli amministratori non hanno agito in difformità allo statuto, allo scopo della fondazione o alla legge».


