L’imputazione dell’utile da delibera assembleare
di Viviana GrippoAl temine del processo di approvazione del bilancio, l’assemblea dei soci decide quale sarà la destinazione del risultato di esercizio determinatosi nel corso d’anno, tale delibera deve essere rilevata contabilmente.
La destinazione dell’utile nelle società di capitali
I soci di una società di capitali possono decidere di accantonare l’utile in una o più riserve del patrimonio netto, attribuirlo a determinate categorie di soggetti, utilizzarlo a copertura di perdite pregresse, portarlo in aumento del capitale sociale, rinviarlo a futuri esercizi, distribuirlo a sé stessi.
Accantonamento a riserva
L’art. 2430, c.c., stabilisce che: «dagli utili netti annuali risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire una riserva, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del Capitale sociale. La riserva deve essere reintegrata se viene diminuita per qualsiasi ragione».
Ne consegue che, in primis, occorrerà considerare l’ammontare della riserva legale rispetto al capitale sociale e definire la necessità (o meno) di incrementarla, quindi si potrà destinare l’utile diversamente. Tuttavia, fatta tale analisi, occorrerà anche verificare il contenuto dello statuto sociale al fine di riscontrare possibili ed ulteriori obblighi di accantonamento “preventivo”.
Nel caso di incapienza della riserva legale occorrerà contabilizzare l’incremento nella misura della ventesima parte, come previsto dal Codice civile, come segue:
Utile d’esercizio a Riserva legale 10.000
Ovvero in caso di obbligo di accantonamento a riserva statutaria derivante dallo statuto occorrerà registrare:
Utile d’esercizio a Riserva Statuaria 5.000
La parte di utile eccedente potrà essere inviata a qualsiasi altra riserva, ad esempio alla riserva straordinaria:
Utile d’esercizio a Riserva straordinaria 3.500
Copertura delle perdite
La copertura delle perdite di esercizio può avvenire mediante utilizzo di riserve, di utili portati a nuovo, di riduzione del capitale sociale. La perdita può poi essere rinviata al futuro in attesa di copertura con gli utili che verranno.
Occorre ricordare che non tutte le riserve possono essere usate a copertura delle perdite; in particolare possono essere impiegate:
- la riserva legale;
- la riserva da sovrapprezzo azioni;
- la riserva da rivalutazione;
- le riserve statutarie e quelle straordinarie;
- le riserve da valutazione delle partecipazioni con metodo del patrimonio netto;
- la riserva da utili su cambi.
La scrittura contabile in caso di utilizzo di riserve miste al fine della copertura sarà:
Diversi a Perdita di esercizio 100.000
Riserva straordinaria 90.000
Riserva statuaria 5.000
Riserva legale 5.000
Distribuzione di utili ai soci
Prima di esaminare questo caso, occorre ricordare che l’art. 2344, comma 2, c.c., prevede che non: «possono essere pagati dividendi sulle azioni, se non per utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato»; inoltre, il comma 3 del medesimo articolo prevede che «se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente».
L’art. 2426, n. 5, c.c., prevede, poi, che nel caso in cui in bilancio siano presenti costi di impianto e di ampliamento, costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità capitalizzati, possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l’ammontare di tali costi non ancora ammortizzato.
Una volta stabilità la disponibilità alla distribuzione la scrittura contabile da farsi alla data della delibera (che si ricorda va registrata) sarà la seguente:
Utile d’esercizio a Debiti vs soci per utili da distribuire 50.000
A
ll’atto del pagamento occorrerà stornare il debito:
Debiti vs soci per utili da distribuire a Banca c/c 10.000
(si ipotizza pagamento in diverse tranches)
Le medesime scritture verranno adottate anche dagli imprenditori in regime di contabilità ordinaria che, seppur non obbligati all’approvazione del bilancio, debbono contabilizzare la destinazione dell’utile o della perdita al patrimonio netto, tenendo conto degli eventuali prelievi in conto utili effettuati nel corso dell’esercizio.
La destinazione dell’utile nelle imprese individuali e società di persone
Nelle ditte individuali e nelle società di persone, in presenza di utili, l’imprenditore può decidere di prelevare gli stessi o di lasciarli investiti nell’impresa.
Si potranno quindi verificare due casi il mancato prelievo:
Utili d’esercizio a Capitale netto 10.000
ovvero il prelievo:
Utili d’esercizio a Prelevamenti del titolare 10.000
Seguirà il pagamento.
Nel rilevare il prelievo a fine anno occorrerà tenere in considerazione gli eventuali prelievi di acconti eseguiti dal titolare nel corso dell’esercizio.
Si ricorda, infatti, che in tema di società semplice l’art. 2262, c.c., detta un principio fondamentale per questo tipo di società: il socio ha diritto a percepire la propria quota di utili solo dopo l’approvazione del rendiconto, a meno che nello statuto sociale venga stabilito un patto contrario.
Per le altre società di capitale, invece, l’art. 2303, c.c., stabilisce che è vietato dare luogo a ripartizione di somme se non per utili realmente conseguiti, deve quindi ritenersi necessario un rendiconto approvato ed in questo caso non sono previsti patti in deroga.


