Tassata esclusivamente in Italia la pensione INPS del contribuente residente in Cina

L’Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. 179/E del 1° ottobre 2026, ha offerto chiarimenti sul trattamento fiscale della pensione INPS percepita da un soggetto fiscalmente residente nella Repubblica popolare cinese e maturata esclusivamente a seguito di attività lavorativa svolta nel settore privato.
Il contribuente chiede indicazioni circa il corretto trattamento fiscale da riconoscere alla pensione percepita.

L’Agenzia ricorda che, sul piano della normativa interna, l’art. 3, TUIR, prevede che i soggetti non residenti siano assoggettati a imposizione in Italia limitatamente ai redditi prodotti nel territorio dello Stato. L’art. 23, comma 2, lett. a), TUIR, stabilisce, inoltre, che le pensioni e gli assegni assimilati si considerano prodotti in Italia quando sono corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio italiano o da stabili organizzazioni italiane di soggetti non residenti. Si tratta di una presunzione assoluta che, nel caso esaminato, determina la rilevanza fiscale in Italia della pensione, in quanto erogata dall’INPS.
La disciplina nazionale deve, tuttavia, essere coordinata con la Convenzione Italia-Cina, in applicazione del principio di prevalenza delle norme convenzionali sul diritto interno.
La regola generale dettata dall’art. 18, par. 1, Convenzione, stabilisce che le pensioni e le remunerazioni analoghe corrisposte a un residente di uno Stato contraente in relazione a un cessato impiego sono imponibili soltanto nello Stato di residenza. Tale principio incontra, però, specifiche eccezioni: in particolare, l’art. 18, par. 2, disciplina le pensioni e gli altri pagamenti analoghi corrisposti nell’ambito di un “sistema previdenziale pubblico” di uno Stato contraente, di una sua suddivisione politica o di un ente locale.
Un’ulteriore disciplina è prevista dall’art. 19, par. 2, per le pensioni corrisposte dallo Stato o dagli enti locali in relazione ai servizi prestati a tali soggetti, ma non si applica al caso esaminato, avendo il contribuente dichiarato di avere lavorato esclusivamente nel settore privato.

Decisiva è, invece, la qualificazione della pensione INPS come trattamento erogato nell’ambito di un “sistema previdenziale pubblico”. In assenza di una specifica definizione nella Convenzione, l’Agenzia richiama i lavori parlamentari relativi alla ratifica dell’Accordo, dai quali emerge che l’espressione comprende sia le pensioni corrisposte in base alla legislazione sulla previdenza sociale a fronte del versamento di contributi obbligatori per legge, sia le prestazioni garantite dallo Stato per il perseguimento di finalità generali di solidarietà, come le pensioni di invalidità.
Per definire la nozione di “previdenza sociale” è, inoltre, richiamata la circolare n. 41/E/2003, secondo la quale vi rientrano le remunerazioni corrisposte, in relazione alla cessazione dell’impiego, a fronte di contributi obbligatori per legge, mentre ne sono escluse le prestazioni collegate a forme di contribuzione volontaria.
È, dunque, la natura del sistema previdenziale nel quale il trattamento viene erogato, e non la natura pubblica o privata del precedente datore di lavoro, a risultare determinante.

La pensione INPS maturata dal contribuente attraverso contribuzione obbligatoria deve, pertanto, essere qualificata come pensione corrisposta nell’ambito di un sistema previdenziale pubblico ai sensi dell’art. 18, par. 2, Convenzione Italia-Cina.
Di conseguenza, non opera la regola generale della tassazione esclusiva nello Stato di residenza prevista dal par. 1 dello stesso articolo: la potestà impositiva spetta in via esclusiva allo Stato della fonte, ossia all’Italia. La pensione INPS percepita dal contribuente residente fiscalmente in Cina resta, quindi, assoggettata a imposizione in Italia, nonostante derivi integralmente da attività lavorativa prestata nel settore privato.

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