Pensione pubblica svizzera tassata esclusivamente in Svizzera anche con doppia cittadinanza

L’Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. 177/E del 23 settembre 2026, ha chiarito il trattamento fiscale applicabile alla pensione pubblica svizzera percepita da un soggetto che, dopo avere lavorato alle dipendenze dell’Amministrazione federale elvetica, intende trasferire la propria residenza fiscale in Italia ed è in possesso della doppia cittadinanza italiana e svizzera. Il contribuente aveva prestato servizio presso il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport della Confederazione Svizzera (DDPS) e avrebbe percepito una rendita erogata dalla Cassa pensioni federale PUBLICA, ente dotato di personalità giuridica e qualificato dalla legislazione svizzera come istituto autonomo di diritto pubblico. Il dubbio interpretativo riguardava l’individuazione dello Stato titolare della potestà impositiva sulla pensione, tenuto conto del futuro trasferimento in Italia e della contemporanea titolarità delle 2 cittadinanze.

In base alla disciplina interna, dal momento in cui acquisisce la residenza fiscale in Italia il soggetto è assoggettato al principio della tassazione mondiale previsto dall’art. 3, comma 1, TUIR: il reddito imponibile comprende quindi, in linea generale, tutti i redditi posseduti, ovunque prodotti. Vi rientrano anche le pensioni di ogni genere e gli assegni equiparati, qualificati dall’art. 49, comma 2, lett. a), TUIR, come redditi di lavoro dipendente e, pertanto, ordinariamente soggetti a IRPEF.

La normativa nazionale deve, tuttavia, essere coordinata con la Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Svizzera il 9 marzo 1976 e ratificata con Legge n. 943/1978. Le disposizioni convenzionali prevalgono su quelle interne, secondo un principio riconosciuto dagli artt. 169, TUIR, e 75, D.P.R. n. 600/1973, oltre che dalla giurisprudenza costituzionale.
Nel caso esaminato assume rilievo l’art. 19, paragrafo 1, Convenzione, relativo alle remunerazioni e alle pensioni pubbliche. La norma stabilisce che le somme, comprese le pensioni, corrisposte da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o amministrativa, da un ente locale oppure da una persona giuridica o da un ente autonomo di diritto pubblico, direttamente o mediante un fondo speciale, a una persona fisica avente la nazionalità dello stesso Stato, in relazione a servizi resi in precedenza, sono imponibili soltanto nello Stato dal quale provengono.

Per applicare tale regime di tassazione esclusiva devono, quindi, ricorrere 3 condizioni:

  1. il trattamento dev’essere erogato da uno Stato contraente, da una sua articolazione territoriale o amministrativa oppure da una persona giuridica o da un ente autonomo di diritto pubblico appartenente a tale Stato;
  2. la pensione deve costituire il corrispettivo differito di servizi prestati allo Stato o a uno degli enti pubblici contemplati dalla disposizione;
  3. il beneficiario deve possedere la nazionalità dello Stato che eroga il trattamento.

La Convenzione, tuttavia, non attribuisce rilevanza alla circostanza che il pensionato possieda contemporaneamente anche la nazionalità dell’altro Stato contraente e non contiene una deroga specifica per i soggetti con doppia cittadinanza. Ai fini della tassazione esclusiva nello Stato di provenienza della pensione è, pertanto, sufficiente che l’interessato abbia la nazionalità di quest’ultimo, anche quando sia cittadino anche dello Stato di residenza. La conclusione è coerente con l’art. 3, Convenzione, che considera “nazionali” le persone fisiche aventi la nazionalità di uno Stato contraente, e con il Commentario al Modello OCSE, secondo il quale la nozione comprende il possesso della nazionalità o della cittadinanza del medesimo Stato.

Secondo l’Agenzia, nel caso prospettato risultano integrate tutte le condizioni previste dall’art. 19, paragrafo 1.
Quanto alla natura del soggetto erogatore, la Cassa pensioni federale PUBLICA può essere qualificata come istituzione di diritto pubblico della Confederazione Svizzera. La Legge federale sulla Cassa pensioni della Confederazione del 20 dicembre 2006 la definisce, infatti, istituto di diritto pubblico dotato di personalità giuridica propria, incaricato di assicurare il personale contro le conseguenze economiche derivanti da vecchiaia, invalidità e morte. La Cassa attua la previdenza professionale secondo la normativa federale ed è iscritta nel relativo registro. Anche le informazioni pubblicate dall’Ufficio federale del personale e dalla stessa PUBLICA confermano che i dipendenti dell’Amministrazione federale sono assicurati presso la Cassa di previdenza della Confederazione, inserita nell’istituto autonomo di diritto pubblico PUBLICA.
Risulta soddisfatto anche il requisito relativo alla natura del precedente rapporto di lavoro, poiché il contribuente ha dichiarato di avere prestato servizio presso il DDPS, appartenente all’Amministrazione centrale della Confederazione federale svizzera. Tale circostanza è stata assunta dall’Agenzia sulla base di quanto rappresentato nell’istanza, senza procedere a una verifica fattuale.
È, infine, presente il requisito della nazionalità svizzera: il contemporaneo possesso della cittadinanza italiana non impedisce l’applicazione della disposizione convenzionale né determina l’attribuzione della potestà impositiva all’Italia.

In conclusione, gli emolumenti corrisposti dalla Cassa PUBLICA, finanziati con fondi provenienti dal settore pubblico e collegati all’attività lavorativa precedentemente prestata presso il DDPS, devono essere qualificati come pensione pubblica ai sensi dell’art. 19, paragrafo 1, Convenzione Italia-Svizzera. Anche dopo il trasferimento della residenza fiscale in Italia, la rendita resta, pertanto, soggetta a tassazione esclusiva in Svizzera e non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF in Italia. La doppia cittadinanza del beneficiario non modifica tale conclusione, essendo sufficiente, ai fini dell’applicazione della norma convenzionale, il possesso della cittadinanza dello Stato dal quale proviene la pensione.

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