L’argomento è di quelli che ha fatto, sta facendo e farà discutere; ciò grazie a una serie di questioni confliggenti tra loro. Tra queste meritano rilievo una produzione normativa non proprio cristallina e una tenace volontà dell’INPS di fare cassa. Sto parlando della contribuzione obbligatoria INPS, per artigiani e commercianti, in relazione ai soci di S.r.l.
Attualmente la disposizione di riferimento (art. 3-bis, comma 1, D.L. n. 384/1992) recita: «A decorrere dall’anno 1993, l’ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all’articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, è rapportato alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF per l’anno al quale i contributi stessi si riferiscono».
La vicenda in esame ha visto adesso un interessante aggiornamento offerto dalla Suprema Corte, con una vera e propria raffica di sentenze (tra le altre, la n. 25377/2026 e n. 25378/2026), tutte racchiuse in pochi giorni, che sono andate a demolire un aspetto non secondario di una delle varie tesi sostenute dall’Istituto previdenziale; ossia l’influenza o meno della distribuzione dell’utile ai fini contributivi.
L’INPS, infatti, continua a sostenere che la base imponibile contributiva, per i soci di S.r.l., sia legata alla parte di utile a loro riferibile pro quota; a ciò non deroga il fatto che gli utili non vengano distribuiti poiché destinati, con delibera dell’organo sociale, a riserva. Il caso, sia chiaro, è quello di S.r.l. che non ha optato per il regime fiscale di trasparenza.
Detta tesi non trova d’accordo molte Corti D’Appello, sparse per la penisola, così come i Supremi giudici, i quali, nella premessa alla loro decisione, avvisano che «nella vicenda controversa non si ravvisa un mero apporto al capitale», in quanto il socio «svolge l’attività lavorativa nella società a responsabilità limitata e da tale attività scaturisce l’obbligo assicurativo». In sostanza non è in discussione, nei casi esaminati, l’obbligo di iscrizione a una Gestione autonomi INPS; pur se anche tale aspetto – sia detto quale mero inciso – pone sovente distinte problematiche.
La Corte di Cassazione offre, inoltre, un netto distinguo tra redditi d’impresa, ottenuti da aziende individuali e società di persone, e redditi di partecipazione, ossia quelli dei soci di S.r.l. non in regime di trasparenza. Da ciò i giudici si chiedono come occorra «chiarire a quali condizioni il reddito d’impresa dichiarato dalla società di Capitali si debba considerare attribuito al socio che collabora al lavoro aziendale di tale società, confluendo così nella base imponibile contributiva». La risposta è netta: «Condizione imprescindibile è che il reddito sia dichiarato ai fini IRPEF».
Ne deriva che solo con la percezione di utili, pro quota da parte del socio, ovvero con l’applicazione del principio di trasparenza, tali redditi siano conteggiabili ai fini IRPEF; secondo la Corte, infatti, «il dato letterale è poi corroborato, sul versante sistematico, dall’intento del legislatore di armonizzare la disciplina previdenziale con quella tributaria».
Nessun riscontro trova anche un’altra tesi dell’INPS, in sede di ricorso, secondo la quale non potrebbe essere lasciato a un organo sociale il potere di disporre, con l’accantonamento degli utili a riserva, circa la base imponibile contributiva. Secondo i Supremi giudici la risposta sta nella norma speciale, che regola l’argomento definendone in via inderogabile ed esaustiva il nesso inscindibile tra disposizione fiscale e previdenziale.
La Corte di Cassazione, per riepilogare, ha affrontato dei casi di non distribuzione di utili, facendo, però, notare che «solo con la percezione degli utili o con la scelta dell’imputazione “per trasparenza”, il reddito è imputato al socio e può essere denunciato ai fini IRPEF. In difetto di tali presupposti, il reddito è riconducibile alla società». Ciò pare, quindi, attribuire valore, ai fini dell’imponibile previdenziale, agli utili distribuiti ai soci, i quali dunque confluirebbero nel detto imponibile.
Tale aspetto potrebbe porre, tuttavia, qualche problema nel momento in cui, detti utili, saranno semmai distribuiti.
Su tale questione, a mio parere, si potrebbe, però, ancora lavorare. Se ricordate la norma, citata in apertura, dispone che entrino a far parte della base imponibile contributiva la «totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF». Mi chiedo: il reddito ricavato dal socio di S.r.l. non è, al contrario, un reddito di capitale ex art. 44, comma 1, lett. e), TUIR?
Tale conclusione porterebbe verso l’estrema tesi delle sua non imponibilità, laddove l’interpretazione della norma speciale fosse davvero letterale.
Magari non succede; ma se succede?
