Il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento n. 620 del 3 settembre 2026, a seguito dei reclami di 2 dipendenti, che lamentavano una violazione dei dati personali e dell’art. 4, St. Lav., in relazione all’impiego di un impianto di videosorveglianza, ha comminato una sanzione di 10.000 euro a un Ente pubblico.
L’impianto di videosorveglianza era stato installato per motivi di sicurezza e, in base all’accordo con le organizzazioni sindacali, doveva riprendere solo i muri e le recinzioni. L’Ente, tuttavia, aveva installato l’impianto in maniera difforme rispetto alla planimetria condivisa, aumentando di 8 unità il numero di telecamere previste e modificandone la collocazione e le relative aree di ripresa rispetto a quanto stabilito nell’accordo sindacale.
Inoltre, a soli fini di test, l’Ente aveva attivato, all’insaputa dei dipendenti, i dispositivi in 4 giornate, durante gli orari di apertura degli uffici, determinando un trattamento illecito dei dati personali dei propri lavoratori e di tutti i soggetti che, a vario titolo, erano presenti in sede.
Infine, contravvenendo al principio di “liceità, correttezza e trasparenza” previsto dal Regolamento europeo, l’Istituto non aveva fornito ai lavoratori un’informativa sul trattamento dei dati personali, risultando irrilevante che l’attivazione delle telecamere fosse avvenuta a soli fini di verifica tecnica e non avesse comportato la registrazione delle immagini.
L’Istituto, da ultimo, non aveva svolto una valutazione di impatto sulla protezione dei dati, prima di iniziare il trattamento, per tutelare i diritti e le libertà degli interessati.
