L’Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. 178/E del 30 settembre 2026, ha chiarito che l’ente bilaterale che rimborsa ai propri iscritti spese sanitarie finanziate mediante contributi che non hanno prodotto alcun beneficio fiscale per i lavoratori non è tenuto a comunicare all’Amministrazione finanziaria i dati relativi ai rimborsi erogati.
Il caso di specie riguarda un ente bilaterale che intende riconoscere ai propri iscritti contributi sotto forma di rimborso delle spese sanitarie sostenute, finanziati attraverso versamenti effettuati sia dai datori di lavoro sia dai lavoratori. In particolare, la quota a carico dell’azienda, pari allo 0,13% dell’imponibile previdenziale, concorre alla formazione del reddito fiscalmente imponibile del dipendente, mentre quella a carico del lavoratore, pari allo 0,07%, non viene dedotta dall’imponibile fiscale.
I rimborsi, inoltre, sono erogati direttamente dall’ente e non per il tramite dei datori di lavoro.
Il dubbio dell’istante riguarda l’applicazione dell’art. 78, comma 25-bis, Legge n. 413/1991, che prevede la trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle spese sanitarie rimborsate. Tale comunicazione è funzionale alla corretta elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata e ai controlli sugli oneri deducibili e detraibili, evitando che il contribuente possa beneficiare della detrazione o della deduzione per una spesa sanitaria che, per effetto del rimborso, non è effettivamente rimasta a suo carico.
L’obbligo interessa, in particolare, enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente finalità assistenziale, fondi integrativi del SSN e altri fondi comunque denominati, con riferimento ai rimborsi collegati a contributi per i quali il contribuente ha beneficiato di un trattamento fiscale agevolato.
Per stabilire se la comunicazione sia dovuta assume, quindi, rilievo il trattamento fiscale dei contributi utilizzati per finanziare il rimborso. L’Agenzia richiama sul punto la circolare n. 14/E/2023, secondo cui le spese sanitarie possono essere detratte soltanto se effettivamente sostenute e rimaste a carico del contribuente. Sono considerate rimaste a carico anche le spese successivamente rimborsate quando i contributi o i premi che hanno finanziato il rimborso non abbiano determinato alcun beneficio fiscale, sotto forma di detrazione d’imposta, deduzione dal reddito o esclusione dalla formazione del reddito imponibile. Al contrario, quando i contributi o i premi beneficiano di un trattamento fiscale agevolato, le spese sanitarie rimborsate non possono essere portate in detrazione. A tal fine non rileva neppure che il contribuente abbia concretamente fruito o meno della deduzione o della detrazione prevista per il contributo o il premio, essendo sufficiente che il beneficio fiscale fosse astrattamente spettante.
Da tale principio deriva che, se il rimborso riguarda spese considerate fiscalmente rimaste a carico del contribuente perché i contributi utilizzati per finanziarlo non hanno prodotto alcun vantaggio fiscale, non sussiste l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati delle spese sanitarie rimborsate. Con specifico riferimento agli enti bilaterali, l’Amministrazione richiama, inoltre, la risposta a interpello n. 24/E/2018 e la risoluzione n. 54/E/2020, nelle quali è stato precisato che i contributi versati dal datore di lavoro a un ente bilaterale concorrono, in linea generale, alla formazione del reddito di lavoro dipendente.
L’esclusione prevista dall’art. 51, comma 2, lett. a), TUIR, riguarda, infatti, i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge e non si estende ai contributi con finalità assistenziale dovuti agli enti bilaterali sulla base di accordi contrattuali.
Nel caso sottoposto all’Agenzia, il Contratto Provinciale di Lavoro (CPL) prevede che le attività dell’ente siano finanziate attraverso contributi posti a carico sia dei datori di lavoro sia dei lavoratori. La quota aziendale costituisce parte integrante della retribuzione del dipendente e, come dichiarato dall’ente, concorre alla formazione del suo reddito fiscalmente imponibile; parallelamente, la quota sostenuta direttamente dal lavoratore non viene dedotta ai fini IRPEF. Nessuna delle 2 componenti contributive determina, dunque, un beneficio fiscale per il dipendente.
Sulla base di tali elementi, l’Agenzia conclude che le spese sanitarie successivamente rimborsate dall’ente devono essere considerate fiscalmente “rimaste a carico” dei lavoratori. Di conseguenza, l’ente bilaterale non è soggetto all’obbligo di trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi a tali rimborsi previsto dall’art. 78, comma 25-bis, Legge n. 413/1991.
