L’Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. 174/E del 16 settembre 2026, ha chiarito quali versamenti possono essere considerati ai fini della verifica del requisito necessario per il rilascio del DURF, ex art. 17-bis, comma 5, lett. a), D.Lgs. n. 241/1997. In particolare, l’Amministrazione finanziaria ha riconosciuto la possibilità di includere nel calcolo della soglia del 10% sia le ritenute d’acconto applicate sugli interessi attivi maturati su disponibilità bancarie e depositi, sia, entro determinati limiti, le imposte pagate all’estero.
L’istante, operante nel settore dell’edilizia industriale e tecnico-specialistica, precisa che generalmente rende prestazioni negli appalti non labour intensive, poiché non comportano un impiego prevalente di manodopera presso le sedi dei committenti né l’utilizzo strutturale dei loro beni strumentali, ma alcuni committenti richiedono il DURF quale presidio ordinario di conformità contrattuale, anche in assenza dei presupposti previsti dall’art. 17-bis, D.Lgs. n. 241/1997. La società chiede, quindi, chiarimenti sulla determinazione del requisito necessario per ottenere il documento, in base al quale i versamenti registrati nel conto fiscale nell’ultimo triennio devono essere almeno pari al 10% dei ricavi o compensi dichiarati nello stesso periodo. In particolare, il quesito riguarda la possibilità di includere nel numeratore del rapporto le ritenute d’acconto applicate dagli istituti di credito sugli interessi attivi maturati su disponibilità bancarie e depositi, indicate nel rigo RN15 del modello Redditi SC e versate all’Erario dai sostituti d’imposta.
La società domanda, inoltre, se debbano essere escluse le imposte pagate all’estero sui redditi prodotti nell’ambito delle commesse internazionali, per le quali è riconosciuto il credito d’imposta ai sensi dell’art. 165, TUIR, indicato nel rigo RN13 del modello Redditi SC, considerato che tali somme non transitano nel conto fiscale italiano. Entrambe le componenti sono destinate a ripresentarsi nei successivi periodi d’imposta, per effetto della continuità dell’attività internazionale e della gestione della liquidità bancaria.
La disciplina dell’art. 17-bis è finalizzata a contrastare l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali, anche mediante indebite compensazioni, nell’ambito degli appalti caratterizzati da un rilevante impiego di manodopera. Gli obblighi si applicano ai sostituti d’imposta residenti in Italia che affidano a un’impresa, mediante contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o altri rapporti negoziali comunque denominati, il compimento di opere o servizi per un importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro. Deve, inoltre, ricorrere il prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente e con l’impiego di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o a esso riconducibili.
In presenza di tali condizioni, il committente deve richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle eventuali imprese subappaltatrici copia delle deleghe di pagamento relative alle ritenute operate sui lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio. Questi adempimenti non trovano applicazione se l’impresa consegna al committente il DURF, con il quale l’Agenzia delle Entrate certifica la sussistenza dei requisiti di affidabilità fiscale stabiliti dalla legge. L’impresa deve risultare in attività da almeno 3 anni, essere in regola con gli obblighi dichiarativi e avere effettuato, nei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, versamenti complessivi registrati nel conto fiscale per un ammontare non inferiore al 10% dei ricavi o compensi dichiarati nello stesso periodo. È, inoltre, necessario che non risultino iscrizioni a ruolo, accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione, relativi alle imposte sui redditi, all’IRAP, alle ritenute e ai contributi previdenziali, per importi superiori a 50.000 euro, i cui termini di pagamento siano scaduti e per i quali siano ancora dovute somme. Non rilevano, tuttavia, gli importi oggetto di provvedimenti di sospensione o di piani di rateazione regolarmente in corso.
Per determinare il rapporto del 10%, al numeratore devono essere considerati i versamenti effettuati tramite modello F24 per tributi, contributi e premi assicurativi INAIL, al lordo dei crediti utilizzati in compensazione, nel corso dei periodi d’imposta relativi alle dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio. Non sono, invece, computabili i pagamenti dei debiti iscritti a ruolo.
Al denominatore vanno indicati i ricavi o compensi complessivamente risultanti dalle dichiarazioni presentate nel medesimo triennio.
La prassi dell’Agenzia ha progressivamente ampliato le somme rilevanti, andando oltre il dato letterale dei soli versamenti registrati nel conto fiscale dell’impresa. La risoluzione n. 53/E/2020 ha ammesso, tra l’altro, l’IVA relativa alle operazioni soggette a reverse charge e split payment, l’imposta teorica riferibile ai redditi attribuiti al consolidato fiscale, quella corrispondente al reddito imputato per trasparenza ai soci e l’IVA teorica della società controllata assolta dalla controllante nell’ambito della liquidazione IVA di gruppo. Si tratta di fattispecie nelle quali il debito tributario matura in capo a un soggetto, mentre il relativo pagamento viene materialmente eseguito da un altro soggetto legato al primo da specifici rapporti giuridici, di partecipazione o di controllo.
Inoltre, con la risposta n. 63/E/2026, l’Agenzia aveva precisato che nel calcolo devono confluire tutti i versamenti effettuati nel periodo compreso tra l’inizio del periodo d’imposta della dichiarazione più remota e la fine di quello relativo alla dichiarazione più recente, assumendo come criterio la data del pagamento. Possono, quindi, rilevare anche i versamenti eseguiti mediante modello F24 per definire comunicazioni di irregolarità e avvisi telematici derivanti dai controlli automatizzati, purché effettuati nel triennio di riferimento.
La risposta n. 174/E/2026 estende questi principi alle ritenute d’acconto sugli interessi attivi relativi a disponibilità bancarie e depositi. Sebbene il versamento sia effettuato dalla banca in qualità di sostituto d’imposta, il prelievo è economicamente imputabile all’impresa che percepisce gli interessi e costituisce espressione della sua capacità contributiva. Per tale ragione, le ritenute possono essere incluse tra i versamenti utili per il raggiungimento della soglia del 10%. Analoga apertura riguarda le imposte pagate all’estero, che possono essere computate fino a concorrenza del credito d’imposta riconosciuto ai sensi dell’art. 165, TUIR, e indicato nel rigo RN13 del modello Redditi SC 2026. Pur non risultando nel conto fiscale italiano, neppure indirettamente, tali imposte sono considerate indicative dell’affidabilità fiscale dell’impresa: l’utilizzo del relativo credito in diminuzione dell’IRES dovuta in Italia rappresenta, nella sostanza, una modalità di assolvimento dell’imposta.
L’Agenzia precisa, infine, che la risposta non comporta una valutazione della correttezza del DURF già rilasciato né dell’attività istruttoria svolta dall’Ufficio competente. Qualora l’impresa ritenga che il certificato non tenga conto di dati rilevanti, può chiederne il riesame all’Ufficio che lo ha emesso, segnalando gli elementi non considerati mediante il modello utilizzato per la richiesta del DURF.
