Mancata pausa e buoni pasto: il risarcimento non è imponibile

L’Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. 156/E del 7 agosto 2026, ha chiarito che le somme riconosciute ai dipendenti a titolo di risarcimento del danno per la mancata fruizione della pausa durante i turni di guardia e per la mancata attribuzione dei buoni pasto o del servizio sostitutivo di mensa non concorrono alla formazione del reddito imponibile. Non sono, inoltre, soggetti a tassazione gli interessi e la rivalutazione monetaria liquidati sulle medesime somme.

I lavoratori della società istante avevano agito in giudizio per ottenere il risarcimento del danno subito a causa della mancata fruizione del servizio di mensa o della prestazione sostitutiva in relazione ai turni continuativi di durata superiore a 6 ore. Nella quasi totalità dei casi, i giudici avevano riconosciuto l’esistenza del diritto alla mensa, ricondotto al diritto alla pausa spettante ai dipendenti il cui orario giornaliero eccede le 6 ore, condannando l’azienda al pagamento delle somme dovute, oltre agli interessi legali o alla rivalutazione monetaria, secondo il trattamento più favorevole al lavoratore. ,L’istante ha, quindi, chiesto di conoscere il regime fiscale applicabile alle somme liquidate per la mancata fruizione della pausa durante i turni di guardia, per la mancata attribuzione dei buoni pasto o del servizio sostitutivo e, infine, agli interessi e alla rivalutazione monetaria maturati sui relativi importi.

Per individuare il corretto trattamento tributario, l’Amministrazione finanziaria richiama l’art. 6, comma 2, TUIR, in base al quale i proventi conseguiti in sostituzione di redditi e le indennità ottenute a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi costituiscono redditi appartenenti alla stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. La disposizione precisa, inoltre, che gli interessi moratori e quelli dovuti per la dilazione del pagamento assumono la stessa natura reddituale dei crediti sui quali sono maturati.

Ai fini fiscali è, pertanto, necessario stabilire la funzione concretamente svolta dalla somma risarcitoria:

  1. se l’indennizzo è diretto a compensare la mancata percezione di redditi di lavoro o un mancato guadagno, esso configura un risarcimento del lucro cessante, sostituisce un reddito che il beneficiario avrebbe altrimenti conseguito e deve quindi essere incluso nel suo reddito complessivo e assoggettato a tassazione. Sono imponibili, in particolare, le somme destinate a sostituire o integrare guadagni non realizzati, presenti o futuri, indipendentemente dalla qualificazione formale attribuita al pagamento;
  2. diversamente, quando il risarcimento è finalizzato a reintegrare il patrimonio del soggetto per una perdita economica effettivamente subita, si configura un danno emergente. In tale ipotesi la somma non sostituisce né integra un trattamento retributivo e non assume rilevanza reddituale, venendo meno il presupposto dell’imposizione. La distinzione tra lucro cessante e danno emergente dev’essere effettuata sulla base della causa e della funzione effettiva dell’attribuzione patrimoniale, tenendo conto del contenuto delle sentenze e delle circostanze concrete.

Nel caso esaminato, dai documenti e dalle pronunce giudiziali allegati all’interpello emerge che i dipendenti non avevano chiesto la monetizzazione del pasto, peraltro preclusa dalla disciplina del contratto collettivo applicabile, ma il risarcimento del pregiudizio derivante dalla mancata fruizione della pausa per la mensa durante i turni di lavoro superiori a 6 ore. Il valore dei buoni pasto non rappresentava, quindi, una prestazione sostitutiva della retribuzione o del pasto non erogato, ma era stato utilizzato dal giudice esclusivamente come parametro equitativo per determinare l’ammontare del danno. Secondo l’Agenzia delle Entrate, le somme riconosciute sia per la mancata fruizione della pausa durante i turni di guardia sia per la mancata attribuzione dei buoni pasto o del servizio sostitutivo devono pertanto essere qualificate come risarcimento di un danno emergente. Esse sono, infatti, destinate a ristorare il pregiudizio prodotto dal mancato riconoscimento del diritto contrattuale alla pausa pranzo e non a sostituire un reddito di lavoro non percepito. Il ricorso al controvalore dei buoni pasto costituisce soltanto il criterio adottato per quantificare equitativamente il danno e non modifica la natura risarcitoria dell’erogazione. Di conseguenza, tali importi non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente e non devono essere assoggettati a imposizione fiscale. La medesima conclusione vale per gli interessi e per la rivalutazione monetaria liquidati sulle somme principali. In ragione della loro natura accessoria, tali componenti seguono, infatti, il trattamento tributario del credito dal quale derivano: poiché la somma principale è qualificata come risarcimento di un danno emergente ed è fiscalmente irrilevante, anche gli interessi e la rivalutazione monetaria risultano non imponibili. Il principio assume particolare rilievo operativo per i sostituti d’imposta chiamati a dare esecuzione a sentenze analoghe. La denominazione attribuita dal giudice o dalle parti alla somma non è, da sola, sufficiente a stabilirne il trattamento fiscale: occorre verificare se il pagamento sostituisca un reddito non conseguito oppure reintegri una perdita patrimoniale. Nel primo caso l’importo è imponibile come reddito della stessa categoria di quello sostituito; nel secondo resta escluso dalla tassazione.

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