È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2026, S.O. n. 30, il D.Lgs. n. 148 del 7 agosto 2026, con disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, di imposta sulle successioni e donazioni, di IVA, di accise nonché in materia di controlli, di adempimento collaborativo e di semplificazione.
In particolare, il decreto interviene sulla nozione di familiari a fini welfare e sul regime fiscale delle auto aziendali concesse ad uso promiscuo.
In relazione al trattamento fiscale dei familiari a carico, l’art. 1 modifica l’art. 12, comma 4-ter, TUIR, rimuovendo il vincolo generalizzato di convivenza o di percezione di assegni alimentari e limitando il requisito della convivenza o degli assegni alimentari solo agli «altri familiari» di cui all’art. 433, c.c.
Pertanto, quando le disposizioni fiscali fanno riferimento ai soggetti di cui all’art. 12, TUIR, si considerano, ancorché non spetti una detrazione per carichi di famiglia, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli (compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto), e le altre persone elencate nell’art. 433, c.c. (ad esempio, genitori, suoceri, generi o nuore). Nel caso in cui, invece, si faccia riferimento ai familiari fiscalmente a carico, richiamando le condizioni di cui al comma 2, si considerano i soggetti sopra indicati nel rispetto dei limiti reddituali, e, limitatamente alle altre persone elencate nell’art. 433, c.c., è richiesta anche la convivenza con il contribuente o la percezione di assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria. Tale disposizione è valida dal periodo d’imposta 2025.
In relazione alle auto aziendali, l’art. 2 modifica nuovamente il regime fiscale delle auto concesse ad uso promiscuo ai dipendenti, di cui all’art. 51, comma 4, lett. a), TUIR. Le principali novità prevedono:
- dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione il valore del benefit è incrementato del 50%;
- ai veicoli concessi dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, nonché ai veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo nell’interno anno 2025 (la precedente disposizione prevedeva fino al I semestre 2025), si applica il regime basato sulle emissioni di CO2 in essere al 2024. Anche per tali veicoli, dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione, il valore fiscale aumenta del 50%, anche qualora il veicolo sia stato riassegnato ad altro dipendente;
- viene eliminata la possibilità di applicare la tassazione delle auto ad uso promiscuo in ragione del valore normale;
- dal 2026, in presenza di accessori o allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI e non direttamente acquistati dal lavoratore, il valore fiscale dell’auto (eventualmente maggiorato anche del 50% per i vecchi veicoli) è incrementato di un ulteriore 5%. Sono fatti salvi i comportamenti, assunti dai datori di lavoro fino al 31 dicembre 2025, pur non dando luogo al rimborso delle maggiori imposte eventualmente versate. Pertanto, dovranno essere effettuati conguagli relativamente all’anno 2026, ma non interventi per sanare i periodi pregressi.
