Sul sito dell’Agenzia delle Entrate sono state pubblicate, tra il 29 aprile e il 31 luglio 2026, 3 nuove FAQ in tema di F24.
- Con risposta del 31 luglio 2026 viene precisato che, in materia di rimborsi derivanti dal modello 730, i crediti maturati dal sostituto d’imposta a seguito delle somme erogate ai dipendenti possono essere recuperati mediante compensazione nel modello F24. Tali crediti possono essere utilizzati anche per il versamento delle imposte sostitutive applicate a:
– premi di risultato e alla partecipazione agli utili;
– incrementi retributivi riconosciuti ai dipendenti del settore privato in attuazione di rinnovi contrattuali;z
– maggiorazioni e indennità corrisposte per lavoro notturno, festivo o prestato nei giorni di riposo e per lavoro a turni;
– somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità (le c.d. “mance”);
– compensi per lavoro straordinario degli infermieri. - Con riferimento alle operazioni di conguaglio, la FAQ del 23 giugno 2026 precisa che, in caso di restituzione di imposte sostitutive versate in eccesso, relative alle maggiorazioni e alle indennità per lavoro notturno, festivo o a turni, agli incrementi retributivi dei dipendenti del settore privato oppure al trattamento economico accessorio riconosciuto al personale non dirigenziale delle Pubbliche amministrazioni, il datore di lavoro può recuperare le ritenute mediante compensazione verticale nel modello F24, purché il recupero avvenga nel medesimo anno. In questo caso dev’essere utilizzato il codice tributo 1627; le somme recuperate devono essere riportate nella colonna 1 del rigo SX1 del modello 770, mentre la compensazione verticale deve confluire nella colonna 7 dello stesso rigo.
Se, invece, il credito viene utilizzato nell’anno successivo, sia in compensazione orizzontale sia in compensazione verticale, è necessario evidenziarlo nel rigo SX4, colonna 5, del modello 770 e indicare nel modello F24 il codice tributo 6781. - La risposta alla Faq del 29 aprile 2026, infine, offre chiarimenti sulla responsabilità solidale negli appalti e, in particolare, sulle modalità con cui il committente o la stazione appaltante devono versare contributi e premi assicurativi in nome e per conto dell’affidatario inadempiente. Il pagamento dev’essere effettuato mediante modello F24, indicando, quale codice fiscale del contribuente, ossia come primo codice fiscale, quello del soggetto inadempiente e, come secondo codice fiscale, quello del soggetto che esegue il versamento. Quest’ultimo dev’essere associato al codice identificativo “50 – obbligato solidale” oppure “51 – stazione appaltante”. Poiché il committente o la stazione appaltante estinguono un debito riferibile a un altro soggetto, non è consentito utilizzare crediti in compensazione. Una simile operazione violerebbe, infatti, il divieto di pagare debiti altrui mediante la compensazione di propri crediti previsto dall’art. 1, D.Lgs. n. 124/2019.
