L’Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. 159/E del 7 agosto 2026, ha chiarito che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente le somme rimborsate dal datore di lavoro, nell’ambito di un piano di welfare aziendale, per le spese di educazione e istruzione sostenute nell’interesse dei familiari indicati dall’art. 12, TUIR, anche qualora il pagamento sia stato effettuato dal coniuge del dipendente.
L’esenzione prevista dall’art. 51, comma 2, lett. f-bis), TUIR, comprende le somme, i servizi e le prestazioni riconosciuti alla generalità o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari, di servizi di educazione e istruzione, anche in età prescolare, dei servizi integrativi e di mensa, nonché per la frequenza di ludoteche, centri estivi e invernali e per l’erogazione di borse di studio. Secondo l’Agenzia, la modalità di pagamento non impedisce l’applicazione del regime di favore: il rimborso resta non imponibile anche se la spesa è stata materialmente sostenuta dal coniuge mediante strumenti di pagamento non direttamente riconducibili al dipendente.
L’agevolazione è, tuttavia, subordinata alla presenza di una documentazione idonea a comprovare la natura della spesa, il suo effettivo sostenimento e la destinazione in favore del familiare. Il datore di lavoro deve, inoltre, acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che le stesse fatture non siano già state, né saranno successivamente, oggetto di rimborso totale o parziale presso il medesimo datore di lavoro o presso altri soggetti. La relativa documentazione dev’essere conservata dal dipendente per eventuali controlli dell’Amministrazione finanziaria.
Sulle spese rimborsate in esenzione non è possibile beneficiare anche di deduzioni dal reddito o detrazioni dall’imposta. Il dipendente o il coniuge che ha effettuato il pagamento non potrà, quindi, utilizzare fiscalmente la parte di spesa già rimborsata, poiché l’onere non è rimasto effettivamente a suo carico.
