Auto ad uso promiscuo: la revisione del D.L. n. 148/2026 (Decreto Omnibus)

Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, pubblicato in G.U. n.185 dell’11 agosto (S.O. n. 30) e contenente disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, di imposta sulle successioni e donazioni, di IVA, di accise nonché in materia di controlli, di adempimento collaborativo e di semplificazione, interviene in materia di auto aziendali ad uso promiscuo e, nello specifico, nella determinazione del valore ai fini fiscali che determina tale fringe benefit.

Le modifiche apportate, pur confermando la struttura della recente riforma operata con la Legge n. 207/2024 (Legge di bilancio 2025) – ossia il 50% costo chilometrico Tabelle ACI per una percorrenza convenzionale di 15.000 Km, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente in relazione alla concessione del veicolo, ridotta al 10% peri veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug in – ne ridisegnano la concreta applicazione, in primo luogo da un punto di vista cronologico.

Il testo ora vigente dell’art. 51, comma 4, lett. a), TUIR, non prevede più, come criteri di applicazione della nuova disciplina che le auto ad uso promiscuo siano di nuova immatricolazione, interpretata dall’Agenzia delle Entrate come prima immatricolazione effettuata dal 1° gennaio 2025, e che siano concesse in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025. Tale disciplina, ora superata, aveva concorso, alla luce di interpretazioni dell’Agenzia estremamente rigide e formalistiche, a determinare fattispecie in cui l’auto doveva essere assoggettata nel suo valore normale, molto meno vantaggioso e assolutamente molto più complesso da gestire rispetto ai criteri forfettari dell’art. 51, comma 4, lett. a), TUIR.

Con il D.Lgs. n. 148/2026 viene, quindi, meno la stratificazione di regimi fondata su data di immatricolazione e data di contratto di concessione, fatta salva la disciplina transitoria, anch’essa riformata, di cui si darà conto di seguito.

Si tenga poi in considerazione che l’art. 2, comma 5, D.Lgs. n. 148/2026, disciplinando l’entrata in vigore delle disposizioni, prevede l’applicazione a partire dal periodo d’imposta 2026, anche per i veicoli concessi nel 2025 che non rientrano tra quelli oggetto del regime transitorio.

Riguardo alla disciplina transitoria (art. 48-bis, D.L. n. 19/2025, convertito in Legge n. 60/2025), se ne modifica radicalmente la gittata: i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, nonché i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo nell’anno 2025 sono soggetti alla disciplina dettata dall’art. 51, comma 4, lett. a), TUIR, nel testo vigente al 31 dicembre 2024, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione.

Rispetto al testo previgente, viene meno il termine infrannuale del 30 giugno 2025 per i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024: è sufficiente che siano stati concessi in uso entro il 31 dicembre 2025.

Il termine del periodo transitorio, tuttavia, non segue la data di concessione, ma la data di prima immatricolazione, che ne sancirà il termine al 31 dicembre del quinto anno successivo. Scaduto il termine, il valore, stabilito sempre sulla base della disciplina vigente al 31 dicembre 2024, sarà incrementato del 50%. Eventuali variazioni del dipendente a cui è assegnato il veicolo non comportano alcuna conseguenza sulla decorrenza del periodo transitorio, agganciata, come detto, alla prima immatricolazione.

Il DLgs. n. 148/2026 apporta, poi, 2 ulteriori novità.

Innanzitutto introduce un meccanismo di penalizzazione per gli autoveicoli “datati”: i valori ordinari (50% costo chilometrico Tabelle ACI per una percorrenza convenzionale di 15.000 Km, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente in relazione alla concessione del veicolo, ridotta al 10% peri veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20 % per i veicoli elettrici ibridi plug-in) sono incrementati del 50% dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione.

Infine, introduce una nuova disciplina in materia di accessori, andando così a chiudere le problematiche sorte a seguito dell’interpello n. 233/E/2025, dove si era ritenuto che «nell’ipotesi in cui il dipendente versi delle somme per la fruizione di altri benefit legati al veicolo concesso in uso promiscuo, le stesse non potranno essere portate in diminuzione del valore del veicolo forfetariamente determinato in base al costo di percorrenza riportato nelle tabelle ACI».

Innanzitutto, il nuovo testo dell’art. 51, comma 4, lett. a), TUIR, prevede che il valore del fringe benefit per le auto ad uso promiscuo sia determinato al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente in relazione alla concessione del veicolo, incluse quelle relative agli accessori e allestimenti.

Ancora, in caso di accessori o di allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI e non direttamente acquistati dal lavoratore, il valore, determinato in base alle regole ordinarie, è incrementato del 5%. Inoltre, a partire dal 1° gennaio 2026, tale disposizione trova applicazione anche in relazione ai veicoli a cui si applica il regime transitorio (dui all’articolo 1, comma 48-bis, Legge n. 207/2024, come modificato).

A chiudere il cerchio, si prevede che siano fatti salvi i comportamenti, assunti dai datori di lavoro fino al 31 dicembre 2025, riguardanti le modalità di tassazione dei valori relativi agli accessori o agli allestimenti e, parimenti, non si dà luogo al rimborso delle maggiori imposte eventualmente versate.

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