L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 7/E del 7 agosto 2026, ha offerto indicazioni operative sulle principali questioni tributarie emerse dopo la riforma degli enti e del lavoro sportivo introdotta dal D.Lgs. n. 36/2021. Il documento affronta 7 temi riguardanti le agevolazioni per le società sportive dilettantistiche, i rimborsi ai volontari, la tassazione dei compensi, l’IRAP e l’IVA.
Un primo chiarimento interessa le società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali o cooperative. Il D.Lgs. n. 36/2021 consente a tali enti di adottare un regime di “lucratività attenuata”, destinando una quota inferiore al 50% degli utili e degli avanzi di gestione all’aumento gratuito del capitale o alla distribuzione di dividendi, entro specifici limiti, e permettendo il rimborso ai soci del capitale versato. Queste previsioni, pur compatibili con la qualifica civilistica di ente sportivo dilettantistico senza fini di lucro, non soddisfano il più rigoroso requisito fiscale del divieto assoluto di distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione. Le SSD che intendono applicare la decommercializzazione dei corrispettivi specifici prevista dall’art. 148, comma 3, TUIR, e dall’art. 4, Decreto IVA, devono quindi integrare le clausole statutarie previste dal D.Lgs. n. 36/2021 con quelle richieste dalla normativa tributaria. L’agevolazione resta, inoltre, subordinata alla circostanza che le prestazioni siano rese nei confronti dei soggetti individuati dalla legge e in diretta attuazione degli scopi istituzionali.
Un secondo gruppo di chiarimenti riguarda i rimborsi forfetari ai volontari sportivi. Le prestazioni devono essere personali, spontanee, gratuite e prive di finalità lucrative; non possono essere retribuite, ma è possibile riconoscere rimborsi per le spese sostenute in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti, nel limite complessivo di 400 euro mensili. L’ente deve individuare con apposita deliberazione le attività e le spese ammesse e comunicare al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche i beneficiari e gli importi erogati entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. Il limite di 400 euro va verificato considerando tutti i rimborsi ricevuti dal volontario, anche da enti diversi, nell’anno solare. Entro tale soglia le somme non costituiscono reddito, ma concorrono al raggiungimento della franchigia fiscale annua di 15.000 euro prevista per i compensi di lavoro sportivo dilettantistico. Se il volontario svolge anche attività di lavoro sportivo e ha già percepito compensi superiori a 15.000 euro, il rimborso assume rilevanza fiscale secondo la natura del rapporto con l’ente erogante. In caso di lavoro autonomo, l’importo eccedente è qualificato come reddito di lavoro autonomo ed è soggetto a ritenuta. Se il totale precedentemente percepito è inferiore alla soglia, diviene imponibile soltanto la parte del rimborso che determina il superamento dei 15.000 euro. A tale scopo il lavoratore deve rilasciare, al momento del pagamento, un’autocertificazione sui compensi percepiti nell’anno. La circolare precisa, inoltre, che la franchigia di 15.000 euro non è riservata al lavoro autonomo o alle collaborazioni coordinate e continuative. Il beneficio è collegato alla natura sportiva dilettantistica dell’attività e opera indipendentemente dalla categoria reddituale dei compensi. L’esclusione si applica, quindi, anche alle remunerazioni dei lavoratori sportivi subordinati. L’agevolazione riduce la base imponibile, ma non modifica la natura del reddito: la quota eccedente è tassata secondo le regole del lavoro dipendente, del reddito assimilato o del lavoro autonomo, in base al contratto stipulato.
Un’ulteriore precisazione concerne l’IRAP. I singoli compensi dei collaboratori coordinati e continuativi nell’area del dilettantismo inferiori all’importo annuo di 85.000 euro non concorrono alla base imponibile dell’ente erogante. Secondo l’Agenzia, l’esclusione non riguarda soltanto le collaborazioni aventi direttamente a oggetto prestazioni sportive, ma si estende anche alle collaborazioni amministrativo-gestionali rese in favore degli enti sportivi dilettantistici. Sul versante IVA, la circolare esamina i servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, resi da organismi senza fini di lucro alle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica. Poiché tali operazioni sono esenti, i soggetti che le effettuano possono optare per la dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione. La dispensa riguarda soltanto le operazioni esenti e non elimina gli adempimenti relativi alle eventuali operazioni imponibili. Diversa è la disciplina della cessione del contratto di un atleta da parte di una ASD o SSD a una società professionistica. L’Agenzia esclude l’esenzione prevista per i servizi connessi con la pratica sportiva: la cessione riguarda l’aspetto economico-finanziario dell’acquisizione del diritto alle prestazioni dell’atleta, non è indispensabile allo svolgimento dello sport e ha come beneficiario effettivo la società professionistica. L’operazione costituisce, pertanto, una prestazione di servizi imponibile IVA.
L’ultimo chiarimento riguarda l’agevolazione dell’art. 25, comma 2, Legge n. 133/1999, modificata dal D.l. n. 38/2026. Dal 23 maggio 2026 il suo ambito comprende espressamente le associazioni sportive, con o senza personalità giuridica, e le società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali o cooperative secondo il D.Lgs. n. 36/2021. Gli enti che applicano il regime della Legge n. 398/1991 possono escludere dal reddito imponibile i proventi delle attività commerciali connesse agli scopi istituzionali e quelli derivanti da raccolte pubbliche di fondi effettuate in concomitanza con celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. Il beneficio resta subordinato al limite di 2 eventi complessivi per anno e all’importo massimo di 51.645,69 euro.
