Precompilata 2017 con spese veterinarie, per occhiali e farmaci

A partire dall’anno d’imposta 2016, infatti, il Sistema Tessera Sanitaria metterà a disposizione dell’Agenzia delle entrate i dati relativi alle spese veterinarie, agli occhiali da vista, ai farmaci da banco, anche omeopatici, nonché ai servizi sanitari erogati dalle parafarmacie, come ecocardiogramma e test per la glicemia.

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 142369 pubblicato ieri definisce le regole per l’utilizzo delle informazioni dando attuazione al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 1° settembre 2016, che ha appunto allargato la platea dei soggetti tenuti a comunicare le spese dei cittadini.

In particolare, il decreto ha previsto la trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche, a partire dal 1° gennaio 2016, da parte:

  • degli esercenti l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci in possesso del codice identificativo univoco previsto dal decreto del Ministero della salute 15 luglio 2004 (ad esempio le parafarmacie);
  • degli iscritti agli albi professionali degli psicologi, degli infermieri, delle ostetriche e dei tecnici sanitari di radiologia medica;
  • degli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute (articoli 11, comma 7, e 13 del D.Lgs. 46/1997).

In relazioni a tali spese, il provvedimento in commento stabilisce le modalità tecniche di utilizzo dei dati per la elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata 2017. Al riguardo, viene confermata la medesima disciplina prevista dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 123325 del 29 luglio 2016 con riferimento:

  • alle modalità di accesso ai dati aggregati,
  • alla consultazione dei dati di dettaglio da parte del contribuente,
  • all’opposizione dell’assistito a rendere disponibili gli stessi dati all’Agenzia delle entrate,
  • alla registrazione delle operazioni di trattamento degli accessi e
  • alla conservazione dei dati per le finalità di controllo.

Inoltre, sono tenuti alla trasmissione telematica dei dati anche i veterinari iscritti all’albo. A questi viene richiesto di inviare le spese sostenute nel 2016 dalle persone fisiche riguardanti le tipologie di animali individuate dal decreto del Ministero delle finanze 289/2001. In linea generale, vi rientrano le spese sostenute per animali, legalmente detenuti, a scopo di compagnia o per la pratica sportiva.

Anche per queste spese, il provvedimento stabilisce le modalità tecniche di utilizzo dei relativi dati ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata a decorrere dall’anno d’imposta 2016.

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