Con la scadenza del regime emergenziale al 30 settembre 2026, le assemblee societarie da remoto tornano a dipendere dalle regole ordinarie del Codice civile e dalle clausole statutarie. Per le S.p.A. l’intervento mediante mezzi di telecomunicazione richiede una previsione statutaria espressa, mentre per le S.r.l. resta aperto il confronto interpretativo, anche alla luce della massima n. 216/2025 del Consiglio notarile di Milano.
A seguito della pandemia di Covid, la legislazione emergenziale ha consentito di tenere le assemblee societarie da remoto. Il regime speciale è stato prorogato diverse volte, ma – al 30 settembre 2026 – è giunto a scadenza. L’art. 106, comma 2, D.L. n. 18/2020, prevedeva espressamente che «con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione». Si è trattata di una ventata di modernizzazione che ha consentito, per circa 6 anni, di tenere le assemblee con tutti gli ausili della moderna tecnologia.
Terminate le proroghe della normativa emergenziale, rivivono le disposizioni di legge contenute nel Codice civile e riprendono vigore le disposizioni statutarie. Più precisamente, l’ultima proroga è scaduta pochi giorni fa, il 30 settembre 2026. Generalmente un’eventuale proroga adottata dal Legislatore anticipa la precedente scadenza, ovvero si sarebbe dovuti intervenire a settembre 2026. Giunti a ottobre 2026, si deve assumere che si sia definitivamente tornati al regime pre-Covid, salvo nuove norme che il Legislatore dovesse adottare prossimamente.
Ora, se si deve convocare l’assemblea, bisogna anzitutto verificare se si tratti di una S.p.A. oppure di una S.r.l.. Successivamente bisogna esaminare con attenzione le clausole statutarie. A seconda dei casi, l’amministratore che convoca potrà volere un’assemblea fisica oppure telematica.
Per quanto riguarda la S.p.A., la legge prevede che «lo statuto può consentire l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica. Chi esprime il voto per corrispondenza o in via elettronica si considera intervenuto all’assemblea» (art. 2370, comma 4, c.c.). Questa previsione esige un’apposita clausola dello statuto per le assemblee da remoto. In assenza, i soci sono costretti a recarsi di persona nel luogo in cui si tiene l’assemblea. La massima n. 216 del 25 novembre del 2025 del Consiglio notarile di Milano conferma questa soluzione.
Nella S.r.l. la previsione è nel senso che «salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo l’assemblea si riunisce presso la sede sociale» (art. 2479-bis, comma 3, c.c.). Parrebbe dunque, anche in questo tipo societario, non consentita un’assemblea in videoconferenza. La massima n. 216/2025 del Consiglio notarile di Milano reputa tuttavia che, anche in assenza di una apposita disposizione statutaria, l’assemblea nella S.r.l. possa tenersi da remoto, purché non espressamente vietato. Va detto che la motivazione di questa massima è debole. Secondo i notai milanesi, non sarebbe necessaria una clausola statutaria di deroga in quanto i mezzi di telecomunicazione sono facilmente praticabili nelle società che si compongono di pochi soci, reciprocamente noti. Il testo del comma 3 dell’art. 2479-bis, c.c., dice però qualcosa di diverso, richiedendo una previsione dell’atto costitutivo.
I tipi societari S.r.l. e S.p.A. consentono l’assemblea c.d. totalitaria: si tratta del caso in cui, seppur assente una convocazione, tutti i soci partecipano all’assemblea e deliberano. Per questo caso, secondo la massima n. 216/2025 del Consiglio notarile di Milano, sarebbe sempre consentita la tenuta a distanza, anche se lo statuto della società coinvolta tace al riguardo. L’argomento addotto dai notai milanesi è che la partecipazione di tutti i soci a distanza, senza che nessuno obietti nulla, sarebbe equivalente all’espressione del consenso di tutti i presenti per via elettronica (seppur distanti fisicamente) alla tenuta mediante mezzi di telecomunicazione. Di nuovo si pone il problema che abbiamo appena esaminato sopra. Il testo della legge (comma 4 dell’art. 2370, c.c.) prescrive una disposizione statutaria per l’intervento in assemblea con mezzi di telecomunicazioni. Se non c’è la clausola, l’intervento non è consentito. L’interpretazione offerta dal Consiglio notarile di Milano è vantaggiosa dal punto di vista pratico ed è del tutto sensata, ma cozza contro la prescrizione di legge. Naturalmente rimane in ogni caso fermo il diritto di opporsi da parte di chi non sia sufficientemente informato sulle questioni oggetto di discussione e delibera, essendo questa previsione di legge (art. 2366, comma 4, c.c.) del tutto slegata dal luogo di tenuta dell’assemblea.
Vi è poi un altro profilo da trattare, relativo al “luogo” in cui si tiene l’assemblea. Per quanto concerne la S.p.A., «l’assemblea è convocata nel comune dove ha sede la società, se lo statuto non dispone diversamente» (art. 2363, comma 1, c.c.). Per quanto riguarda la S.r.l., come si ricordava sopra, «salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo l’assemblea si riunisce presso la sede sociale» (art. 2479-bis, comma 3, c.c.). Emerge una maggiore flessibilità nella S.p.A., in quanto si menziona il Comune dove ha sede la società, mentre nella S.r.l. ci si trova proprio presso la sede sociale. La domanda è chi debba essere presente presso la sede sociale (o altro luogo fisico dove si tiene l’assemblea). La massima n. 216/2025 del Consiglio notarile di Milano afferma che è sufficiente che nel luogo della convocazione si trovi il soggetto verbalizzante (a seconda dei casi segretario oppure notaio), mentre tutti gli altri soggetti possono intervenire mediante mezzi di telecomunicazione.
Questa soluzione proposta dal Consiglio notarile di Milano affonda le proprie radici in una precedente massima del medesimo Consiglio Notarile. Con la massima n. 187 dell’11 marzo 2020, i notai milanesi hanno affermato che l’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione – ove consentito dallo statuto ai sensi dell’art. 2370, comma 4, c.c., o comunque ammesso dalla vigente disciplina – può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il presidente, fermo restando che nel luogo indicato nell’avviso di convocazione deve trovarsi il segretario verbalizzante o il notaio.
Paradossalmente, la recente riforma delle società quotate consente le modalità di telecomunicazione nelle assemblee delle società quotate, ma non modifica il Codice civile per le non quotate. Il nuovo art. 125-bis.1, TUF, prevede difatti espressamente che «l’organo di amministrazione può prevedere […] che l’assemblea si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione […] Può, altresì, essere prevista l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica ai sensi dell’articolo 2370, quarto comma, del codice civile». Questa formulazione riflette naturalmente il contesto delle società quotate, tuttavia non si vedono particolari ragioni ostative nel consentire anche nelle S.p.A. e nelle S.r.l. non quotate la possibilità di usare in via generalizzata gli strumenti di telecomunicazione per le assemblee societarie. Occorrerebbe una riforma in questo senso.
In una prospettiva di riforma dell’assemblea nelle società di capitali non quotate, sarebbe auspicabile prevedere espressamente già nel testo della legge (ossia nel Codice civile) che le assemblee di S.r.l. e S.p.A. possono tenersi in videoconferenza, senza necessità di apposite clausole statutarie che legittimino la tenuta da remoto. La recente riforma del diritto delle società quotate sarebbe stata un’occasione propizia per toccare anche questo aspetto. Vedremo se in futuro il Legislatore si muoverà nel senso qui auspicato.
