La sezione III del quadro RR del Modello Redditi PF 2026 è dedicata ai lavoratori autonomi sportivi dilettantistici tenuti alla Gestione separata INPS, secondo le indicazioni fornite anche dalla circolare INPS n. 62/2026.
Ai lavoratori autonomi sportivi del settore dilettantistico, che producono reddito ex art. 53, TUIR, e sono tenuti alla contribuzione previdenziale obbligatoria presso l’INPS Gestione separata, è dedicata la sezione III del Quadro RR. In passato, l’INPS ha già fornito indicazioni con la circolare n. 88/2023 e ora ritorna con la recente circolare n. 62/2026.
In base all’art. 25, D.Lgs. n. 36/2021, è definito lavoratore sportivo «l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico», che, a fronte di un corrispettivo, esercita attività sportiva «a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato», nonché «ogni altro tesserato, ai sensi dell’articolo 15, che svolge verso un corrispettivo a favore dei soggetti di cui al primo periodo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale».
Pertanto, il rapporto, sia esso riconducibile al settore professionistico o dilettantistico, può costituire oggetto di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell’art. 409, comma 1, n. 3, c.p.c..
Ai fini della compilazione della sezione III del quadro RR del Modello Redditi PF è in primis necessario determinare correttamente la base imponibile sulla quale poi determinare il contributo dovuto.
Base imponibile
Il comma 8-bis art. 35, D.Lgs. n. 36/2021, prevede che l’aliquota contributiva pensionistica e l’aliquota aggiuntiva di cui al comma 8 del medesimo articolo siano calcolate sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro annui. In relazione a tale fattispecie, quindi, la norma modifica il concetto della base imponibile previdenziale che non si ravvisa più nel reddito prodotto quale reddito da lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, compreso quello prodotto in forma associata e/o quello prodotto in regime forfettario, bensì sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro annui.
Per detta ragione, al campo 1 del rigo RR9 della sezione III del Modello Redditi PF devono essere riportati i compensi percepiti al lordo delle quote esenti ai fini fiscali conseguiti nell’intero anno di imposta quale lavoratore sportivo del settore dilettantistico. Si evidenzia che nel caso di soggetti che esercitano più attività, di cui una è da lavoro sportivo, devono essere compilate sia la sezione II per i redditi prodotti con attività diverse da sportivo, sia la sezione III per i compensi come lavoratore sportivo, prendendo come riferimento gli importi di seguito indicati.
Nei casi di “doppia attività” i quadri e i righi interessati sono i seguenti:
- Quadro RE: compensi esposti al rigo RE2, campo 2;
- Quadro LM, sezione I: rigo LM2, se flaggata la casella “autonomo”;
- Quadro LM, sezione III: rigo LM22 (o seguenti se il codice Ateco è dichiarato su altro rigo) campo 3, “se flaggato la casella “autonomo”.
Al campo 2 è necessario inserire la franchigia prevista fino alla concorrenza di 5.000,00 euro. L’imponibile da indicare nel campo 3 corrisponde, per l’anno 2025, all’importo sul quale devono essere applicate le aliquote previste per la determinazione del contributo dovuto (24% per i soggetti con altra forma di previdenza obbligatoria o titolari di pensione diretta e 26,07% per i contribuenti privi di altra forma di previdenza). Come detto in precedenza, ai sensi del comma 8-ter art. 35, D.Lgs. n. 36/2021, fino al 31 dicembre 2027, ai fini della sola contribuzione pensionistica, l’imponibile previdenziale è limitato al 50% al netto della franchigia.
Esempio: € 25.000 Compensi percepiti – € 5.000 franchigia x 50% = € 10.000 imponibile previdenziale, da esporre nel campo 4 e sul quale è applicata l’aliquota IVS prevista per anno 2025.
Il contribuente privo di altra forma di previdenza è obbligato anche al pagamento dell’aliquota aggiuntiva relativa alle prestazioni non pensionistiche, che deve essere applicata, invece, sulla totalità dei compensi al netto della franchigia (reddito imponibile esposto nel campo 3, nell’esempio precedente, quindi, pari a 20.000 euro). Devono inoltre essere compilati più moduli nel caso in cui il soggetto, nel corso dell’anno, abbia modificato la situazione contributiva (ad esempio, lavoratore subordinato per il periodo da gennaio a maggio per il quale l’aliquota da applicare è quella minore ai soli fini pensionistici IVS).
Aliquote applicabili
Le aliquote previste per i lavoratori sportivi del settore del dilettantismo che svolgono prestazioni autonome sono:
- per i lavoratori privi di altra forma di previdenza obbligatoria: 25% per la tutela IVS a cui aggiungere le aliquote aggiuntive pari all’1,07% relative alla contribuzione per il finanziamento delle prestazioni non pensionistiche (0,72% per maternità, malattia, degenza ospedaliera e 0,35% per indennità straordinaria di continuità reddituale operativa – ISCRO); l’aliquota totale per l’anno di imposta 2025 è quindi pari a 26,07%. Nel modello l’aliquota è indicata con il codice corrispondente E;
- per i lavoratori coperti per l’anno di imposta con altra forma previdenziale obbligatoria o titolari di pensione diretta o reversibilità l’aliquota è pari al 24% al fine della tutela IVS. Il codice di riferimento è F.
Contribuzione dovuta
Al fine del calcolo del contributo dovuto, nel fascicolo 2 del Modello Redditi PF 2026 relativo al periodo d’imposta 2025, le istruzioni alla compilazione riportano i seguenti esempi.
Esempio 1 – assenza di altra previdenza obbligatoria
Reddito
Colonna 3: € 50.000
Colonna 4: € 25.000
Colonna 7: codice E
Colonna 8: (25.000 x 25% = 6.250) + (50.000 x 1,07% = 535) = contributo dovuto totale da esporre € 6.785,00 (da versare tramite il modello F24 con il codice tributo PXX).
Esempio 2 – presenza di altra previdenza obbligatoria
Reddito
Colonna 3: € 50.000
Colonna 4: € 25.000
Colonna 7: codice F
Colonna 8: (25.000 x 24%) = contributo dovuto totale da esporre euro 6.000 (da versare tramite il modello F24 con codice tributo P10).
Nel caso in cui il soggetto abbia raggiunto il massimale annuo, che per l’anno 2025 è pari a 120.607,00 euro, in altra attività lavorativa soggetta alla contribuzione in Gestione separata (quale, ad esempio, come collaboratore coordinato e continuativo per il quale sono presenti i flussi Uniemens e la contribuzione sia stata versata dal o dai committenti, o il contribuente svolga altra attività professionale e quindi è presente anche la contribuzione calcolata nel Quadro RR, sezione II) il campo “Contributo a debito” del rigo RR10 non deve essere compilato perché lo stesso non è più dovuto.
L’eventuale importo pagato a titolo di acconto può essere posto in acconto per l’anno di imposta successivo o richiesto a rimborso compilando il rigo RR11.
Il chiarimento sulla franchigia
Nel recente documento di prassi (circolare n. 62/2026), l’INPS precisa che nel caso in cui la franchigia pari a 5.000 euro sia stata già assolta, ad esempio come collaboratore coordinato e continuativo sportivo o lavoratore autonomo occasionale anche non sportivo, non è possibile portarla in detrazione dai compensi percepiti quale lavoro autonomo.
