Collegio sindacale e adeguati assetti dopo il D.Lgs. n. 47/2026. Obblighi, doveri e casi pratici

Il D.Lgs. n. 47/2026 rafforza il ruolo dell’organo di controllo nella prevenzione della crisi, trasformando il Collegio sindacale in presidio attivo degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili. Il nuovo art. 2396-quinquies c.c. impone una vigilanza continua su legalità, corretta amministrazione, adeguatezza degli assetti e funzionamento dei controlli interni, mentre l’art. 2396-quater c.c. disciplina la denuncia al Tribunale in presenza di gravi irregolarità.

Il nuovo scenario: dal Collegio sindacale “notaio” al Collegio “sentinella” 

Il consiglio non si riunisce da mesi, la contabilità è in arretrato e nessuno sa valutare la tenuta finanziaria del prossimo semestre.  

Per anni, situazioni simili sono state lette come semplici allarmi di gestione; oggi, con il D.Lgs. n. 47/2026, diventano campanelli di diretta responsabilità per amministratori e sindaci.  

Nel diritto societario attuale, la prevenzione della crisi si fonda sull’obbligo inderogabile ex art. 2086, comma 2, c.c.: istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e alle dimensioni dell’impresa. La Riforma D.Lgs. n. 47/2026 compie un ulteriore salto di qualità: definisce i doveri dell’organo di controllo nel nuovo art. 2396-quinquies, c.c., e colloca la denuncia al Tribunale per gravi irregolarità nel nuovo art. 2396-quater, c.c., che prende il posto operativo del previgente art. 2409, c.c.. 

I doveri dell’organo di controllo e la catena delle responsabilità ex art. 2381, c.c. 

Il nuovo art. 2396-quinquies, c.c., fissa i parametri di vigilanza dell’organo di controllo: rispetto della legge e dello statuto, corretta amministrazione, adeguatezza degli assetti e funzionamento del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi. Il Collegio non può limitarsi a un riscontro a consuntivo, ma deve pretendere report, piani finanziari e correttivi immediati.  

La catena della responsabilità societaria si snoda su 3 livelli: 

  • organi delegati (art. 2381-bis, comma 4, c.c.): hanno l’obbligo esecutivo di predisporre e valutare l’adeguatezza degli assetti, riferendo al CdA e ai sindaci; 
  • Consiglio di Amministrazione: valuta comparativamente l’efficacia degli assetti sulla base dei flussi informativi ricevuti; 
  • Collegio sindacale (art. 2396-quinquies, c.c.): vigila con continuità sia sulle valutazioni del CdA sia sul concreto funzionamento degli assetti. L’inerzia dei sindaci di fronte alle omissioni gestorie può comportare responsabilità per i danni cagionati. In base all’art. 2407, c.c., qualora tale violazione dei doveri avvenga con colpa, il risarcimento è circoscritto entro i limiti dei relativi scaglioni legali basati sul compenso annuo percepito, mentre la responsabilità resta illimitata nell’ipotesi in cui i sindaci abbiano agito con dolo. 

La nuova denuncia al Tribunale ex art. 2396-quater, c.c. 

La disciplina del controllo giudiziario per gravi irregolarità gestorie viene riordinata: l’art. 2396-ter, c.c., disciplina la denuncia dei soci all’organo di controllo (aggiornando il previgente art. 2408, c.c.), mentre l’art. 2396-quater, c.c., diviene la nuova sede della denuncia al Tribunale, ereditando la funzione dell’art. 2409, c.c.. 

La mancata adozione degli assetti ex art. 2086, c.c., integra una grave irregolarità gestoria, idonea a determinare un fondato pericolo di danno. Ove rilevata, la denuncia ex art. 2396-quater, c.c., permette al Tribunale di adottare provvedimenti d’urgenza: nei casi di stallo o assenza di contabilità, il giudice dispone la revoca dell’amministratore inadempiente e la contestuale nomina di un amministratore giudiziario per ripristinare la legalità o accertare le cause di scioglimento. 

Casistiche reali di inadeguatezza degli assetti 

La prassi giurisprudenziale individua diverse fattispecie di inadeguatezza che legittimano il ricorso al Tribunale: 

  • il buio contabile (Trib. Venezia n. 2057/2023): società inattiva che non approva bilanci né tiene le scritture contabili per oltre un decennio. L’assenza di contabilità è la forma più grave di violazione dell’art. 2086, c.c., e comporta la revoca dell’organo amministrativo; 
  • sede fittizia e blocco dei controlli (Trib. Milano 2025): società che nomina il sindaco solo su segnalazione d’ufficio ex art. 2477, comma 5, c.c., e fissa la sede in un luogo inaccessibile, impedendo l’ispezione dei libri contabili; 
  • carenza dei presidi di sicurezza (Trib. Bari 2025): assenza di un organigramma chiaro, mancata nomina del RSPP e omissione del DVR. Tali carenze espongono l’impresa a sanzioni capaci di comprometterne la continuità operativa; 
  • assenza di pianificazione finanziaria e gestione dei crediti (Trib. Cagliari, decr. 19 gennaio 2022): gestione “a vista” priva di budget, rendiconto finanziario prospettico (cash flow) o procedure interne di monitoraggio e recupero crediti, in aperto contrasto con le finalità di prevenzione della crisi.  

Nel nuovo scenario disegnato dal D.Lgs. n. 47/2026, gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili non costituiscono un mero adempimento formale o burocratico, ma rappresentano la condizione di esistenza e la garanzia minima di sopravvivenza dell’impresa sul mercato. Il D.Lgs. n. 47/2026 ha trasformato il Collegio sindacale da “notaio delle assemblee” a sentinella degli assetti e della crisi: l’art. 2396-quinquies, c.c., indica che cosa vigilare, l’art. 2396-quater, c.c., indica quando e come alzare la mano davanti al giudice.  

In tutti i casi di prassi giurisprudenziale richiamati (dai decreti del Tribunale di Cagliari nel 2022 a quelli dei Tribunali di Venezia, Bari e Milano), l’inadeguatezza degli assetti ex art. 2086, c.c., ha condotto i giudici all’applicazione di misure di controllo giudiziale, tra cui spicca la nomina di un amministratore giudiziario. È bene evidenziare, tuttavia, che l’intervento del Tribunale e la nomina di questa figura gestoria straordinaria non avvengono in modo automatico sulla base dei soli precedenti giurisprudenziali, bensì all’esito del procedimento attivato dalla denuncia ex art. 2396-quater, c.c., previa valutazione discrezionale da parte del giudice sulla gravità del pericolo di danno e sull’effettivo stallo dell’organo amministrativo.

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