La rassegna settimanale è redatta con l’ausilio di Normo.ai, piattaforma editoriale basata su tecnologie di intelligenza artificiale, e sottoposta a revisione e validazione scientifica da parte di Euroconference.
Impatto operativo
La settimana è caratterizzata da chiarimenti applicativi sul Concordato Preventivo Biennale, da pronunce della Corte di Cassazione in materia tributaria, penale-tributaria, previdenziale e concorsuale, nonché da una decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea con riflessi sulla qualificazione dei corrispettivi e sulla valutazione delle clausole contrattuali nei rapporti con i consumatori.
Normativa
Non sono state selezionate novità normative autonome per il periodo esaminato.
Prassi
Concordato Preventivo Biennale: chiarimenti sulle modifiche normative e sul termine di adesione
La disciplina del Concordato Preventivo Biennale è destinata a confluire, dal 1° gennaio 2027, nel nuovo Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 5 agosto 2026, n. 141. Il professionista deve pertanto coordinare gli adempimenti immediati relativi all’adesione con l’assetto normativo destinato a operare dal successivo periodo.
Un ulteriore chiarimento riguarda l’esonero dall’apposizione del visto di conformità sui crediti d’imposta, che, secondo le indicazioni riportate, opera esclusivamente con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta oggetto di concordato, vale a dire il 2024 e il 2025. La circolare precisa, inoltre, la natura di autodichiarazione di alcune informazioni riportate nei righi P02 e P03 del Modello CPB.
Per il biennio 2026-2027 viene indicato il differimento del termine di adesione al 2 novembre 2026. Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, il termine è collegato all’ultimo giorno del decimo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta.
La circolare esamina, tra gli altri profili, le modifiche ai requisiti di accesso, alle cause di esclusione, agli effetti premiali, alle cause di cessazione e alle ipotesi di decadenza dal concordato. Sono inoltre fornite indicazioni sulla compilazione del modello CPB e sulla gestione degli eventi straordinari che possono incidere sulla proposta o sull’adempimento degli obblighi concordatari.
L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla disciplina del Concordato Preventivo Biennale alla luce delle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 7 agosto 2026, n. 148, indicato nella circolare come “Decreto Omnibus”.
Fonte: Agenzia delle Entrate, circolare n. 8/E del 6 ottobre 2026, “Decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 e successive modificazioni e integrazioni – Disciplina del Concordato Preventivo Biennale”.
Giurisprudenza
Previdenza complementare: privilegio per i contributi a carico del lavoratore e per il TFR non versato
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno distinto la natura dei crediti derivanti dal mancato versamento dei contributi destinati alla previdenza complementare nell’ambito delle procedure concorsuali.
Con la sentenza n. 26355 del 7 ottobre 2026, la Corte ha affermato che conservano natura retributiva i crediti relativi ai contributi a carico del lavoratore e agli accantonamenti del TFR maturando destinati a forme pensionistiche complementari. Tali crediti sono assistiti dal privilegio generale sui mobili previsto dall’art. 2751-bis, n. 1, c.c..
Diversamente, i crediti relativi ai contributi a carico del datore di lavoro non hanno natura retributiva e non beneficiano del medesimo privilegio. La distinzione assume rilievo nella predisposizione delle domande di ammissione al passivo e nella ricostruzione delle posizioni creditorie dei lavoratori e degli enti previdenziali.
Il principio non equipara quindi tutti i mancati versamenti alla previdenza complementare, ma impone di separare, anche contabilmente e nella documentazione concorsuale, le quote a carico del lavoratore, le quote di TFR e la contribuzione posta direttamente a carico del datore di lavoro.
Fonte: Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza n. 26355 del 7 ottobre 2026
TFR destinato al Fondo di Tesoreria INPS: natura retributiva del credito del lavoratore
Con la sentenza n. 26356 del 7 ottobre 2026, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ribadito la natura di retribuzione differita del trattamento di fine rapporto disciplinato dall’art. 2120, c.c., anche nel regime introdotto dall’art. 1, commi 755–757, Legge n. 296/2006.
La pronuncia riguarda le quote di TFR maturate dai lavoratori dipendenti di datori di lavoro con almeno 50 dipendenti e destinate al Fondo di Tesoreria. Secondo il principio affermato, le quote non versate costituiscono crediti retributivi del lavoratore. In caso di crisi o di apertura di una procedura concorsuale, il datore di lavoro mantiene la titolarità passiva dell’obbligazione, con conseguente possibilità per il lavoratore di chiedere l’ammissione del credito al passivo.
La decisione è rilevante per la verifica delle posizioni debitorie nelle procedure di liquidazione giudiziale e per la corretta ricostruzione delle passività relative al personale, distinguendo il debito retributivo verso il lavoratore dagli obblighi di versamento nei confronti del Fondo di Tesoreria.
Fonte: Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza n. 26356 del 7 ottobre 2026
Immobili-patrimonio: indeducibilità delle perdite sui canoni non riscossi
La Corte di Cassazione, Sezione tributaria, con la sentenza n. 26363 del 7 ottobre 2026, ha esaminato la deducibilità delle perdite e degli accantonamenti relativi a canoni di locazione non riscossi da società proprietarie di immobili-patrimonio.
La Corte ha richiamato il coordinamento tra l’art. 90, TUIR, e l’art. 26, TUIR, nella formulazione applicabile alla controversia. Per gli immobili-patrimonio situati in Italia, il reddito concorre alla formazione del reddito d’impresa secondo le regole proprie dei redditi fondiari. In caso di locazione abitativa, i canoni concorrono al reddito indipendentemente dall’effettivo incasso fino alla conclusione del procedimento di convalida dello sfratto per morosità.
Ne consegue, secondo il principio affermato, l’indeducibilità delle perdite su crediti derivanti dal mancato pagamento dei canoni e dei relativi accantonamenti al fondo svalutazione crediti, poiché la deduzione determinerebbe un risultato incompatibile con il regime di tassazione fondiaria applicabile agli immobili-patrimonio.
La pronuncia richiede particolare attenzione nella gestione fiscale delle società immobiliari, soprattutto in presenza di morosità dei conduttori, procedure di sfratto non ancora concluse e accantonamenti effettuati in bilancio.
Fonte: Corte di Cassazione, Sezione tributaria civile, sentenza n. 26363 del 7 ottobre 2026
Fatture per operazioni inesistenti: responsabilità penale e divergenza tra documentazione e realtà economica
La Corte di Cassazione, Sezione III penale, con la sentenza n. 35620 dell’8 ottobre 2026, ha confermato la condanna per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, previsto dall’art. 2, D.Lgs. n. 74/2000.
La Corte ha ribadito che, ai fini della configurabilità del reato, non è decisiva la distinzione tra inesistenza oggettiva e inesistenza soggettiva dell’operazione. Assume rilievo la divergenza tra la realtà commerciale e la rappresentazione risultante dalla fattura. In assenza di adeguata dimostrazione della corrispondenza tra i costi documentati e quelli realmente sostenuti, l’operazione può essere considerata inesistente ai fini penali-tributari.
La pronuncia conferma l’importanza della verifica sostanziale dei rapporti con fornitori e controparti, della tracciabilità dei pagamenti, della documentazione contrattuale e della coerenza tra prestazioni ricevute, fatture registrate e scritture contabili. L’affidamento degli adempimenti a un professionista non elimina, in ogni caso, la responsabilità del soggetto tenuto agli obblighi dichiarativi quando ricorrano gli elementi del reato.
Fonte: Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 35620 dell’8 ottobre 2026
Dichiarazione infedele: responsabilità del legale rappresentante e irrilevanza dell’affidamento al professionista
Con la sentenza n. 35629 dell’8 ottobre 2026, la Corte di Cassazione, Sezione III penale, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto in una vicenda relativa al reato di dichiarazione infedele previsto dall’art. 4, D.Lgs. n. 74/2000.
La pronuncia ribadisce che il conferimento degli adempimenti fiscali a un professionista non esonera automaticamente il legale rappresentante dalla responsabilità penale. Il dovere di presentare una dichiarazione fiscalmente corretta resta infatti riferibile al soggetto obbligato, il quale deve fornire al professionista dati completi e veritieri e verificare, nei limiti della propria posizione, la correttezza degli adempimenti.
La Corte ha inoltre ritenuto che il dolo specifico di evasione possa essere desunto anche da comportamenti successivi alla presentazione della dichiarazione, tra cui il mancato pagamento delle imposte, quando tali elementi siano valutati insieme agli altri dati del procedimento.
Per l’attività professionale assume rilievo la documentazione delle informazioni ricevute dal cliente, delle verifiche svolte e delle eventuali contestazioni o richieste di chiarimento rivolte all’organo amministrativo o al contribuente.
Fonte: Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 35629 dell’8 ottobre 2026
Corte di Giustizia UE: clausole penali nei contratti di servizi e qualificazione ai fini IVA
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con sentenza dell’8 ottobre 2026 nella cause riunite C-872/24 e C-909/24, ha esaminato la compatibilità con la Direttiva 93/13/CEE delle clausole che impongono al consumatore il pagamento di somme elevate in caso di ritardo o di risoluzione anticipata di un contratto per servizi di comunicazione elettronica.
La Corte ha chiarito che la qualificazione di una somma come corrispettivo di una prestazione di servizi ai fini della Direttiva IVA 2006/112/CE non impedisce al giudice nazionale di verificare se la relativa clausola sia abusiva ai sensi della disciplina europea sulla tutela dei consumatori.
Una clausola che imponga, in caso di cessazione anticipata, il pagamento delle rate residue fino alla scadenza del periodo minimo di impegno può quindi essere sottoposta a un controllo di abusività, anche quando la somma sia fiscalmente qualificata come remunerazione di un servizio. Analogamente, le penali sproporzionate per il ritardato pagamento possono essere disapplicate integralmente dal giudice nazionale, senza una riduzione meramente equitativa dell’importo.
La decisione è rilevante per le imprese che applicano penali, costi di recesso o meccanismi di recupero delle rate residue e richiede di mantenere distinta la qualificazione fiscale del pagamento dalla valutazione civilistica della validità della clausola contrattuale.
Fonte: Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Ottava Sezione, sentenza dell’8 ottobre 2026, cause riunite C-872/24 e C-909/24, Digi România SA c. VK.
Scadenze e azioni operative
2 novembre 2026 – Adesione al Concordato Preventivo Biennale 2026-2027
Soggetti interessati: contribuenti ammessi al Concordato Preventivo Biennale per il biennio 2026-2027 e professionisti incaricati della gestione degli adempimenti.
Attività richiesta: verifica della proposta concordataria, controllo dei requisiti di accesso e delle cause di esclusione, valutazione degli effetti premiali e trasmissione dell’adesione entro il 2 novembre 2026.
Condizioni da verificare: il termine deve essere coordinato con la disciplina applicabile ai soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, per i quali rileva l’ultimo giorno del decimo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta. Devono inoltre essere verificati i dati riportati nel Modello CPB, compresi quelli aventi natura di autodichiarazione nei righi P02 e P03.
Fonte: Agenzia delle Entrate, circolare n. 8 del 6 ottobre 2026, “Decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 e successive modificazioni e integrazioni – Disciplina del Concordato Preventivo Biennale”.
