L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’opzione per la tassazione anticipata del trust può essere esercitata anche quando, per effetto delle franchigie, non sia dovuto alcun versamento d’imposta. Il chiarimento supera il dubbio generato dal riferimento normativo alla “corresponsione” dell’imposta, valorizzando anche il semplice consumo della franchigia come effetto fiscale rilevante. Ne deriva che la tassazione anticipata può operare anche nei conferimenti interamente assorbiti dalle franchigie, configurando la riduzione delle stesse come forma di tassazione al momento della costituzione del vincolo.
L’Agenzia delle Entrate, in occasione della videoconferenza del 24 settembre scorso, ha avuto modo di chiarire che l’opzione per la tassazione anticipata del trust prevista dal comma 3 dell’art. 4-bis, TUSD, può essere esercitata dal disponente, in caso di trust istituito per atto inter vivos, o dal trustee, in caso di trust testamentario, anche se la liquidazione dell’imposta non comporta alcun versamento per effetto dell’applicazione delle franchigie, bensì solamente il “consumo” delle stesse.
Il quesito è tutt’altro che banale, in quanto il primo periodo del comma 3 dell’art. 4-bis, TUSD, stabilisce che «Il disponente del trust o di altro vincolo di destinazione o, in caso di trust testamentario, il trustee può optare per la corresponsione dell’imposta sulle successioni e donazioni, [n.d.R.: l’enfasi è nostra] nonché delle imposte ipotecaria e catastale in occasione di ciascun conferimento dei beni e dei diritti ovvero dell’apertura della successione».
Il Legislatore non usa l’espressione “liquidazione dell’imposta” bensì il termine “corresponsione” dell’imposta. Liquidare significa calcolare mentre “corrispondere” significa pagare (eventualmente anche attraverso compensazione di un credito esistente).
Il dubbio insorto tra gli operatori, infatti, era che in assenza di un concreto versamento l’opzione per la tassazione anticipata non fosse ammessa. Si sarebbe trattato di un’interpretazione asistematica e contraria a ogni forma di buon senso, tuttavia coerente con il dato normativo.
La questione appare di tutta evidenza. Si pensi al caso in cui il disponente sia un genitore e il beneficiario sia un figlio. Ipotizziamo a questo punto 2 casi:
- il patrimonio apportato in trust presenta un valore ai fini dell’imposta di successione di 1 milione di euro;
- il patrimonio apportato in trust presenta un valore ai fini dell’imposta di successione di 1.100.000 euro.
Nel primo caso, l’imposta liquidata è pari a zero, in quanto viene consumata la franchigia di 1 milione. Nel secondo caso, invece, la franchigia non è capiente, per cui viene liquidata l’imposta di donazione per 4.000 euro (il 4% dei 100.000 euro).
In base al dato letterale della norma, nel primo caso l’opzione non sarebbe possibile (manca la corresponsione), mentre nel secondo caso sì. Appare di tutta evidenza come la lettera della norma porti a un risultato asistematico.
La Relazione n. 139 del 18/09/2024 – Camera dei Deputati – non forniva spunti utili al riguardo, in quanto si limitava ad affermare che «il comma 3 dà facoltà al disponente, o al trustee in caso di trust testamentari, di optare per la corresponsione dell’imposta anticipatamente, in occasione di ciascun conferimento dei beni e dei diritti ovvero dell’apertura della successione».
Gli operatori attendono ancora fiduciosi il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, previsto dal comma 4 dell’art. 4-bis, con cui verranno stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui all’art. 4.
Nella recente videoconferenza, l’Agenzia ha chiarito che deve ritenersi che l’esercizio dell’opzione sia consentito anche nel caso in cui, per effetto del mancato superamento delle franchigie previste dagli artt. 7 e 56, D.Lgs. n. 346/1990, non sia dovuto alcun versamento d’imposta.
Viene infatti opportunamente rilevato che anche la riduzione dell’importo delle franchigie ai sensi e per gli effetti dell’art. 57, TUSD, può considerarsi una forma di “tassazione” al momento della costituzione del vincolo.
