Associazioni professionali: concordato valido anche se il biennio di adesione è disallineato rispetto a quello degli associati

L’adesione al CPB può essere valida anche con bienni disallineati tra associazione e associati, purché il vincolo sia poi mantenuto tramite il rinnovo dell’adesione da parte di tutti i soggetti interessati. Le nuove cause di esclusione e cessazione introdotte dal D.Lgs. n. 81/2025 mirano infatti a evitare riallocazioni di reddito tra professionisti e strutture partecipate.

Se gli associati hanno aderito al concordato per il biennio 2024-2025l’adesione dell’associazione per il biennio 2025-2026 è valida; gli associati devono, però, confermare il concordato anche per il biennio 2026-2027pena la cessazione degli effetti del concordato per l’associazione con riferimento all’annualità 2026

Il vincolo posto dal D.Lgs. n. 81/2025 tra associazione e associati non viene, infatti, infranto dal fatto che il biennio di adesione può essere disallineato (per il primo anno tale vincolo infatti non esisteva), a patto che tutte le parti in causa continuino ad essere assoggettate al concordato, rinnovando l’adesione. 

Il vincolo tra associati e associazione 

Con decorrenza dal 13 giugno 2025 opera una nuova causa di esclusione dal concordato, ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. b-quinquies), D.Lgs. n. 13/2024: con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, opera una causa di esclusione per gli associati che hanno dichiarato individualmente redditi di lavoro autonomo e, contemporaneamente, hanno partecipato a un’associazione professionale, a una STP o una società tra avvocati. La predetta causa di esclusione non opera se l’associazione o la società partecipata aderiscono al Concordato Preventivo Biennale per i medesimi periodi d’imposta cui aderisce il socio o l’associato. Analogamente la successiva lettera b-sexies) prevede una causa di esclusione a carico dell’associazione professionale (o della STP o della STA), qualora non aderiscano al CPB, nei medesimi periodi d’imposta, tutti i soci o associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo

Analoghe previsioni sono contenute nell’art. 21 quali ipotesi di cessazione del concordato

Le nuove previsioni hanno lo scopo di vincolare al concordato i professionisti che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo professionale e le associazioni professionali/società tra professionisti/società tra avvocati a cui tali soggetti partecipano. Lo scopo è evidentemente quello di prevenire riallocazioni di reddito verso il soggetto che ha aderito al concordato. 

Questo vincolo opera a patto che professionista associato e associazione svolgano analoga attività, come chiarito nella risposta a interpello n. 45/2026

Nella circolare n 9/E/2025, l’Agenzia chiarì che le cause di esclusione dal CPB non operano se per l’attività svolta da uno dei due soggetti coinvolti (professionista da un lato, soggetto collettivo dall’altro) non risultano approvati gli ISA; tale conclusione opera anche nell’ipotesi per cui associazione o associato siano interessati da una causa di esclusione dell’applicazione degli ISA. 

Nel videoforum del 5 febbraio 2026, l’Agenzia ha affermato che, con riferimento all’ipotesi di decadenza dal concordato da parte di un socio, si verifica la cessazione del concordato sia per l’associazionesia per gli altri associati. Conseguentemente, per gli altri associati e per l’associazione, l’eventuale precedente periodo d’imposta risulterebbe salvaguardato.  

Periodi di adesione non coincidenti 

Venendo al tema proposto in apertura del presente contributo, si valuti il caso per cui gli associati presentino un biennio concordato diverso e disallineato rispetto a quello che caratterizza l’associazione

Va osservato come non si tratti di un’ipotesi remota: relativamente al primo biennio, 2024-2025, non esisteva alcun vincolo (così come non esisteva per le opzioni esercitate entro il 12 giugno 2025 per il biennio 2025-2026) e quindi è ben possibile che il concordato possa essere stato prescelto solo da parte di alcuni dei soggetti richiamati. 

Il tema è stato esaminato dalla risposta a interpello n. 100/2026 (confermando il contenuto di una precedente risposta FAQ pubblicata sul sito istituzionale): può aderire al CPB per il biennio 2025-2026 l’associazione professionale nel caso in cui gli associati (con partita IVA autonoma) abbiano aderito per la propria posizione individuale per il biennio 2024-2025. 

A questo punto si innesca, però, un secondo vincolo “a catena”: per l’associazione, per il 2025 il concordato produce effetti regolarmente, mentre per il periodo d’imposta 2026 gli effetti del CPB continueranno a prodursi al rinnovo dell’adesione da parte degli altri associati

Qualora, invece, gli associati non procedano al rinnovo, si genererà una causa di cessazione dal concordato in capo all’associazione (così come per eventuali altri associati che abbiano aderito per il 2025-2026). 

Lo stesso effetto si verifica evidentemente anche nel caso inverso: qualora uno studio associato avesse aderito nel 2024-2025, mentre gli associati per il biennio 2025-2026, la validità del concordato 2026 si avrebbe solo con rinnovo da parte dell’associazione. in caso contrario si innescherà una ipotesi di cessazione.

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