Da alcuni anni la normativa comunitaria, ma altresì quella del nostro ordinamento e la conseguente giurisprudenza, hanno dato un chiaro indirizzo al fine di garantire il diritto al lavoro alle persone con disabilità e affette da gravi patologie o soggette a trattamenti terapeutici specifici. In questo articolo e nei prossimi, analizzeremo i principali interventi normativi e le declinazioni prodotte dalla contrattazione collettiva.
Il congedo fino a 24 mesi
La Legge n. 106/2025 introduce la possibilità per i lavoratori con disabilità e affette da gravi patologie o soggette a trattamenti terapeutici specifici di fruire di un periodo di congedo:
- continuativo o frazionato;
- non superiore a 24 mesi;
- con diritto alla conservazione del posto di lavoro;
- durante il quale non hanno diritto alla retribuzione e non possono svolgere alcun tipo di attività lavorativa.
Il congedo oggetto di trattazione è compatibile con il concorrente godimento di eventuali altri benefici economici o giuridici e la sua fruizione decorre dall’esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, spettanti al dipendente a qualunque titolo.
Il periodo di congedo non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali; tuttavia, il dipendente può comunque procedere al riscatto del periodo di congedo mediante versamento dei relativi contributi, secondo quanto previsto per la prosecuzione volontaria dalla normativa vigente.
In base all’art. 1, comma 2, Legge n. 106/2025, la certificazione delle malattie citate è rilasciata dal medico di medicina generale o dal medico specialista, operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, che ha in cura il lavoratore e ai fini della verifica e del controllo delle condizioni previste, possono essere utilizzati i dati disponibili nel Sistema tessera sanitaria e nel fascicolo sanitario elettronico, secondo le modalità definite dalla normativa vigente.
La norma ha anche degli effetti in termini di svolgimento della prestazione, in quanto il comma 3 prevede che «Decorso il periodo di congedo […], il lavoratore dipendente, per lo svolgimento della propria attività lavorativa, ha diritto ad accedere prioritariamente, ove la prestazione lavorativa lo consenta, alla modalità di lavoro agile ai sensi del capo II della Legge 22 maggio 2017, n. 81».
I permessi di lavoro per visite, esami strumentali e cure mediche
Dal 1° gennaio 2026, i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%, previa prescrizione del medico di medicina generale o di un medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, hanno diritto di fruire, in aggiunta alle tutele previste dalla normativa vigente e dai CCNL in relazione alla diversa disciplina dei rapporti di lavoro «di ulteriori dieci ore annue di permesso, con riconoscimento dell’indennità […] e della copertura figurativa, per i periodi utilizzati per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche nonché cure mediche frequenti».
Il diritto è riconosciuto anche ai dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati con figlio minorenne affetto da malattie oncologiche, in fase attiva o in follow-up precoce, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%.
Per i permessi di cui alla norma citata compete un’indennità economica determinata nelle misure e secondo le regole previste dalla normativa vigente in materia di malattia, corrisposta:
- nel settore privato direttamente dai datori di lavoro e successivamente dagli stessi recuperata tramite conguaglio con i contributi dovuti all’ente previdenziale;
- nel settore pubblico, tramite la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche nonché del personale per il quale è prevista la sostituzione obbligatoria nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale.
La circolare esplicativa INPS
Con riferimento al dettato normativo su riassunto, è intervenuta la circolare INPS n. 152/2025 a fornire i chiarimenti necessari per l’attuazione dell’art. 2, Legge n. 106/2025, indicando:
- le disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche;
- le modalità di fruizione dei permessi di lavoro per visite, esami strumentali e cure mediche per i lavoratori del settore privato;
- le indicazioni per la compilazione delle denunce mensili dei datori di lavoro privati e pubblici.
Con riferimento ai requisiti per l’accesso all’indennità previdenziale, per poter fruire dei permessi orari, l’art. 2, comma 1, Legge n. 106/2025, prevede che al lavoratore (o al figlio minorenne) sia stato riconosciuto un grado di invalidità pari o superiore al 74%, per malattia oncologica in fase attiva o in follow-up precoce o per malattia invalidante o cronica, anche rara.
Ai fini dell’applicazione dell’art. 2 per i figli minorenni affetti da patologie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce, invalidanti o croniche, anche rare, il requisito del grado di invalidità pari o superiore al 74% si considera soddisfatto in presenza di un verbale di accertamento dell’invalidità civile che attesti, almeno, il riconoscimento dell’indennità di frequenza.
È richiesto, inoltre, che il medico di medicina generale o il medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata rilasci all’interessato, affetto dalle suddette patologie, apposita prescrizione di visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche o cure mediche.
La norma precisa che il diritto è attribuito ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro pubblici o privati e, pertanto, la disposizione non è applicabile ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata e ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo.
Trattandosi di ore di permesso, inoltre, è richiesta la sussistenza di un rapporto di lavoro in corso al momento della fruizione dello stesso.
Il richiamo operato dal Legislatore alla normativa vigente in materia di malattia si applica con riferimento alla sola quantificazione del beneficio economico, stante la sostanziale differenza tra le 2 tutele, laddove, in caso di assenza dal lavoro per malattia, è prevista un’indennità giornaliera (e non oraria) erogata per incapacità temporanea al lavoro derivante da un evento morboso del solo lavoratore e non anche di un suo familiare.
La circolare precisa, con riferimento al computo dell’indennità economica, che, per calcolare il trattamento economico spettante per ciascuna ora di permesso fruita, il datore di lavoro debba:
- determinare la retribuzione oraria dividendo la RMGG per il numero di ore lavorative previste giornalmente, sulla base del contratto di riferimento;
- applicare la percentuale di indennizzo del 66,66%.
Dopo aver esaminato e riassunto le disposizioni normative, entriamo nel merito di alcuni interventi contrattuali ad opera delle OO.SS. in materia di tutele per i lavoratori pubblici e privati affetti da malattie oncologiche, invalidanti, croniche o rare in possesso di una percentuale di invalidità riconosciuta superiore al 74%.
Il CCNL Metalmeccanica industria (codice CNEL C011)
I permessi e i congedi
La normativa su indicata è stata pienamente integrata all’interno del CCNL Metalmeccanica industria in sede di rinnovo, in data 25 novembre 2025.
Con riferimento al CCNL citato, il Titolo VI – Ambiente di lavoro, all’art. 2 – Trattamento in caso di malattia ed infortunio non sul lavoro, al paragrafo “Comunicazione e certificazione dell’assenza” dispone che: «Ai sensi della Legge n. 106 del 18 luglio 2025, a partire dal 1° gennaio 2026 i lavoratori affetti da malattie oncologiche ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento, previa prescrizione del medico di medicina generale o di un medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, hanno diritto:
– a dieci ore annue di permesso per i periodi utilizzati per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche nonché cure mediche frequenti. Lo stesso numero di ore sarà riconosciuto ai dipendenti con figlio minorenne affetto dalle malattie sopra individuate. Sarà permesso fruire nella stessa giornata di quote di PAR per coprire, in tutto o in parte, la prestazione lavorativa giornaliera;
– ad un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a ventiquattro mesi. Durante il periodo di congedo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo è compatibile con il concorrente godimento di eventuali altri benefici economici o giuridici e la sua fruizione decorre dall’esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, spettanti al dipendente a qualunque titolo. Il periodo di congedo non è computato nell’anzianità di servizio. Decorso il periodo di congedo di cui all’alinea precedente il lavoratore ha diritto ad accedere prioritariamente, ove la prestazione lavorativa lo consenta, alla modalità di lavoro agile».
Il periodo di conservazione del posto di lavoro
Il medesimo art. 2, con riferimento alla “Conservazione del posto di lavoro”, introduce la tutela per cui:
«A decorrere dal 1° gennaio 2026, per lavoratori con disabilità certificata risultante dalla documentazione consegnata al datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 62/2024, Legge 104/1992 e Legge 68/1999 al momento del superamento del periodo di comporto, sia esso breve o prolungato, saranno riconosciuti:
– ulteriori 30 giorni di conservazione del posto per i lavoratori con anzianità di servizio fino a 3 anni;
– ulteriori 45 giorni di conservazione del posto per i lavoratori con anzianità di servizio superiore a 3 anni e fino a 6 anni;
– ulteriori 60 giorni di conservazione del posto per i lavoratori con anzianità di servizio superiore a 6 anni; Per tali periodi sarà riconosciuta un’integrazione a carico azienda fino al raggiungimento dell’80% della normale retribuzione che avrebbe percepito se avesse lavorato».
Il trattamento economico
Per quanto attiene al “Trattamento economico”, il paragrafo di cui all’art. 2, Titolo VI – Ambiente di lavoro, prevede un’esclusione di alcune patologie dal computo ordinario delle assenze; in particolare, il citato testo prevede che i periodi di ricovero ospedaliero di durata superiore a 10 giorni continuativi siano retribuiti con l’intera retribuzione globale in aggiunta al trattamento economico ordinario fino a un massimo di 61 giorni di calendario, ma, altresì, che, indipendentemente da quanto previsto nel caso in cui durante ogni anno (10 gennaio-31 dicembre) si siano verificate assenze per malattia di durata non superiore a 5 giorni per un numero di eventi superiori a 3, i primi 3 giorni della quarta e delle successive assenze di durata non superiore a 5 giorni siano retribuiti al 66% dell’intera retribuzione globale per la quarta assenza e al 50% per la quinta e le successive assenze.
Tuttavia, il CCNL prevede che siano escluse dall’applicazione di tale disposizione: «le assenze dovute a ricovero ospedaliero compreso il day hospital nonché le assenze per malattie insorte durante la gravidanza successivamente alla certificazione della stessa. Sono altresì escluse le assenze dovute a morbo di Crohn o a diabete qualora questi abbiano dato luogo al riconoscimento di invalidità pari almeno al 46%, al morbo di Cooley, a neoplasie, ad epatite B e C, a gravi malattie cardiocircolatorie, a sclerosi multipla nonché all’emodialisi ed a trattamenti terapeutici ricorrenti connessi alle suddette patologie fruiti presso enti ospedalieri o strutture sanitarie riconosciute e risultanti da apposita certificazione».
Le malattie gravi e/o soggette a trattamenti specifici e terapie salvavita
Le Parti sociali hanno posto particolare attenzione alla tutela dei lavoratori affetti da particolari patologie dovute a COVID-19 e ai lavoratori sottoposti a trattamento di emodialisi o affetti da morbo di Cooley nonché dei lavoratori affetti da neoplasie, da epatite B e C ovvero da gravi malattie cardiocircolatorie, nonché casi particolari di analoga gravità.
Per i lavoratori che siano affetti dalle malattie su indicate e/o soggetti ai trattamenti specifici predetti anche per analogia, il CCNL prevede maggiori garanzie in termini di superamento dei limiti di conservazione del posto, infatti, «il lavoratore potrà usufruire, se previamente richiesto in forma scritta, dell’aspettativa per malattia, per un periodo continuativo e non frazionabile, prolungabile fino ad un massimo di 24 mesi per una sola volta nel triennio di riferimento, periodicamente documentata, fino alla guarigione clinica debitamente comprovata, che consenta al lavoratore di assolvere alle precedenti mansioni».
Tale ulteriore possibilità di mantenimento del posto di lavoro non prevede retribuzione diretta o indiretta né decorrenza di anzianità e maturazione dei vari istituti contrattuali; inoltre, sempre in ottica di garantire una maggior tutela al lavoratore affetto da malattie gravi, il CCNL oggetto di disamina prevede la possibilità per il lavoratore in aspettativa con anzianità di servizio superiore a 8 anni di chiedere l’anticipazione del TFR.
Un’ultima importante considerazione viene data dalle Parti sociali ai lavoratori le cui patologie gravi determinino assenze che richiedano terapie salvavita, con conseguente discontinuità nella prestazione lavorativa.
L’attenzione è determinata dalla situazione di fatto in cui si trovino i lavoratori soggetti: una condizione ambigua e di particolare gestione organizzativa in cui le condizioni di salute, da un lato, non fanno venir meno la capacità di prestazione lavorativa, ma, dall’altro, non garantiscono una continuità nella prestazione di lavoro, dal momento che le terapie indispensabili alla sopravvivenza prevedono una somministrazione periodica intervallata nel tempo, spesso ospedaliera e con tempi di recupero non determinabili.
In tali casi, il CCNL prevede che il lavoratore, all’atto del superamento del periodo di conservazione del posto di lavoro, possa fruire dell’aspettativa, anche in maniera frazionata, in rapporto ai singoli eventi terapeutici necessari e, a tali fini, debba fornire all’azienda le dovute informazioni in merito alla condizione patologica e terapeutica.
Tale possibilità favorisce il lavoratore, poiché consente di differire il superamento del periodo di comporto e la conseguente risoluzione del rapporto al decorso del periodo di aspettativa senza la ripresa del servizio.
L’articolo è tratto da “Contratti collettivi e tabelle“
