Diritto di critica del sindacalista: legittima la sanzione disciplinare in assenza di continenza formale e sostanziale

La massima

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 9 febbraio 2026, n. 2844, ha stabilito che la manifestazione di opinioni e del diritto di critica in esercizio di attività sindacale, la quale può estendersi anche al piano “politico” delle questioni, è legittima purché siano rispettati, quanto ai modi, i criteri di continenza formale e, quanto ai contenuti, i criteri di continenza sostanziale, che consistono, oltre che nella sempre lecita espressione di giudizi di valore purché non offensivi, nella liceità di argomentare l’esistenza di fatti in sé ignoti, ma soggettivamente desumibili sulla base dei restanti fatti noti e del contesto, secondo parametri di razionalità sufficiente, ovverosia in espressione di una tra le evenienze pronosticabili e comunque in osservanza del principio di pertinenza.

Nel caso di specie, il datore di lavoro aveva avviato un procedimento disciplinare nei confronti di una dirigente sindacale per alcune affermazioni rese nel corso di un’intervista televisiva, ritenute eccedenti i limiti della critica legittima.

Il caso

La Suprema Corte si è espressa sulla vicenda di una dirigente sindacale, partecipante a un concorso presso l’Agenzia delle Dogane, la quale, insieme ad altri candidati, aveva proposto impugnazione presso il giudice amministrativo, lamentando irregolarità nello svolgimento della procedura concorsuale. Il giudice aveva accolto parzialmente il ricorso per violazione del principio di collegialità nella correzione delle prove. Nel 2016 si sviluppava un’indagine in relazione alle predette irregolarità concorsuali, in seguito alla quale, nel 2021, l’Agenzia delle Dogane annullava d’ufficio il concorso, in ragione della diffusività dei comportamenti illeciti.

Nel corso delle indagini, la dirigente aveva rilasciato un’intervista a un programma televisivo, imputando le irregolarità della procedura all’intento aziendale di assumere una classe dirigente fedele al mantenimento di un sistema di accertamenti fiscali vessatori nei confronti dei piccoli contribuenti. A seguito della sanzione conservativa irrogata alla dipendente per tali affermazioni, era stata promossa da parte del sindacato un’azione, ex art. 28, St. Lav., respinta sia in fase sommaria che in fase di opposizione, con sentenza confermata dalla Corte d’Appello di Roma. La Corte, in particolare, aveva ritenuto che, nonostante le dichiarazioni della ricorrente riguardo alle irregolarità dei concorsi fossero in sé lecite, l’ulteriore affermazione secondo cui tali concorsi sarebbero stati manipolati con l’obiettivo di danneggiare i piccoli creditori non aveva ricevuto alcun concreto elemento di riscontro, rendendo legittima la sanzione irrogata. A fronte di questa pronuncia, il sindacato ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che la condotta tenuta da parte dell’Agenzia delle Dogane fosse di natura ritorsiva e intimidatoria, finalizzata a ostacolare il libero esercizio dell’attività sindacale e che le opinioni espresse rientrassero nei limiti del diritto di cronaca e fossero tutelate dalla normativa sul whistleblowing.

I Supremi giudici hanno rilevato, in primo luogo, che la valutazione sulla ritorsività della condotta datoriale è competenza del giudice di merito. In relazione alle dichiarazioni rese dalla lavoratrice, la Corte ha ritenuto che:

  • alla luce dei criteri di continenza formale, le espressioni utilizzate nell’intervista non eccedevano i limiti della correttezza e non risultavano improprie rispetto agli usi sociali;
  • alla luce dei criteri di continenza sostanziale, le dichiarazioni avessero finalità meramente denigratoria. Infatti, è necessario non solo che i giudizi di valore non risultino offensivi, ma anche che “i fatti ipotizzati in ragione di tali opinioni siano da ritenersi soggettivamente desumibili sulla base dei restanti fatti noti e del contesto, secondo parametri di razionalità sufficiente”, in linea con quanto previsto dall’art. 16, D.Lgs. n. 24/2023, in materia di tutela del whistleblower. Tale requisito è stato ritenuto non soddisfatto dalla Cassazione. La Corte ha, inoltre, escluso la pertinenza di tali dichiarazioni, ritenendole avulse da ogni correlazione con il rapporto contrattuale e idonee a “minare il rapporto di fiducia tra cittadino e Stato, su un tema particolarmente sentito quale l’imposizione fiscale”.

Di conseguenza, non ravvisando né il requisito di pertinenza e né quello di continenza sostanziale, la Corte ha rigettato il ricorso, escludendo la legittimità del diritto di critica e la conseguente tutela sotto il profilo della disciplina del whistleblowing.

La massima è a cura dello Studio Ichino-Brugnatelli

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