In data 26 marzo 2026 è stata sottoscritto il rinnovo del CCNL per i dipendenti delle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e delle altre organizzazioni associative e degli enti, organismi e soggetti ad esse correlati, che siano promossi, costituiti, partecipati o controllati dalle medesime associazioni.
Minimi tabellari
Sono stabiliti aumenti retributivi con decorrenza 1° gennaio 2026, 1° gennaio 2027 e 1° gennaio 2028.
Permessi personali
In caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o di convivente (purché la stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica) il lavoratore ha diritto a un permesso retribuito di 5 giorni lavorativi all’anno, fruibili anche frazionatamente.
Lavoro a termine
Sono regolamentate le ipotesi nelle quali è possibile stipulare un contratto a tempo determinato per 12 mesi, con possibilità di estensione a 24 mesi.
Aspettative
Al lavoratore a tempo indeterminato, che ne faccia motivata richiesta, può essere concesso un periodo di aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità ad alcun effetto, pari a un massimo di 12 mesi.
Malattia
Viene garantita al lavoratore non in prova la conservazione del posto per massimo 200 giorni continuativi o frazionati in un biennio solare (730 giorni a ritroso dall’ultimo evento morboso).
Infortunio
Il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto di lavoro fino alla guarigione clinica.
Maternità
Viene stabilito che, durante il periodo di congedo di maternità, la lavoratrice ha diritto, entro il limite massimo di 5 mesi, a un’integrazione dell’indennità, a carico del datore di lavoro, sino al raggiungimento del 100% della retribuzione.
Paternità
Al padre lavoratore sono riconosciuti 3 giorni retribuiti, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa, da fruire entro il primo mese dalla nascita del bambino.
