Nel corso del presente contributo verranno passate in rassegna le principali novità previste dal rinnovo del CCNL applicato dalle aziende esercenti l’attività industriale di carta, cellulosa, pasta legno, fibra vulcanizzata e presfibra, nonché per le aziende cartotecniche e della trasformazione della carta e del cartone. Verranno, in particolare, esaminati gli istituti interessati dagli interventi e l’impatto rispetto al tessuto contrattuale preesistente.
Rinnovo del CCNL Carta industria: implicazioni generali
In data 10 febbraio 2026 è stato siglato il rinnovo del CCNL applicato dalle aziende esercenti l’attività, in forma industriale, di carta, cellulosa, pasta legno, fibra vulcanizzata e presfibra, nonché per le aziende cartotecniche e della trasformazione della carta e del cartone.
Viene specificato che la validità di tale CCNL abbraccia il periodo compreso tra aprile 2026 e dicembre 2028.
Trattandosi di un contratto collettivo la cui sottoscrizione del rinnovo si colloca nel corso del 2026, troverà verosimilmente applicazione, per le somme riconosciute a titolo di incrementi periodici del trattamento salariale, l’imposta sostitutiva – limitatamente all’anno 2026 – da determinarsi sulle somme a tale titolo erogate.
In questo senso è opportuno fare riferimento all’art. 1, comma 7, Legge n. 199/2025 (Legge di bilancio per l’anno 2026), che prevede per l’anno 2026 l’applicazione di un’imposta sostitutiva pari al 5% sugli importi che costituiscono incrementi riconosciuti da parte di specifiche previsioni di CCNL sottoscritti nell’arco temporale compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026; tutto ciò al fine di accrescere il legame da contrattazione collettiva e produttività e contrastare la perdita di potere di acquisto in capo alle persone.
Di seguito verranno analizzati gli aspetti trattati dalle parti sociali in fase di rinnovo, andando ad analizzare sia la fisionomia delle novità, sia la collocazione che le stesse presentano rispetto al dettato del contratto collettivo.
Gli incrementi retribuitivi previsti
In linea con il tema appena accennato, è opportuno analizzare quelli che sono gli incrementi retributivi previsti in sede di rinnovo, partendo dal presupposto che il consueto ancoraggio parametrico viene effettuato rispetto al livello C1.
Vengono, in particolare, previsti i seguenti incrementi e le relative decorrenze:
- da aprile 2026: 125 euro;
- da gennaio 2027: 45 euro;
- da gennaio 2028: 45 euro;
- da settembre 2028: 60 euro.
Sempre rispetto a questa tematica, viene previsto che gli aumenti sopra esposti comprendono e assorbono la copertura economica dei mesi di vacanza contrattuale (e quindi il periodo compreso tra gennaio 2025 e marzo 2026).
Obblighi retributivi in ipotesi di interruzioni e sospensioni dal lavoro
Tra le varie materie trattate, il rinnovo interviene rispetto al trattamento economico e normativo previsto in ipotesi di sopravvenute interruzioni e sospensioni della prestazione lavorativa.
Anzitutto, viene aggiornato il concetto di interruzione e sospensione, anche rispetto a quelle che possono essere fattispecie legate a cause di forza maggiore, intendendo con tale locuzione anche gli interventi straordinari e non differibili di manutenzione (ivi compresa quella di matrice tecnologica sui macchinari).
Viene, in tal senso, previsto che, in ipotesi di interruzioni e sospensioni che si collocano successivamente all’inizio della prestazione, ovvero in momento immediatamente precedente (e, nel caso di questi ultimi, laddove i lavoratori non siano stati tempestivamente preavvisati), spetta comunque la normale retribuzione, limitatamente alla giornata in corso.
Il CCNL prevede, in ogni caso, che, al ricorrere delle fattispecie sopra esposte, laddove ve ne sia la concreta disponibilità, è necessario fare prioritariamente ricorso a permessi di Riduzione orario di lavoro e per ex festività soppresse.
La volontà delle parti stipulanti il rinnovo va evidentemente nella direzione di fare in modo che tutto ciò che viene a determinare una temporanea impossibilità allo svolgimento della prestazione lavorativa non debba avere effetti nei confronti dei lavoratori, specialmente quando a questi, in concreto, non possano essere imputate responsabilità in ordine a tali eventi, e al contempo – anche per la naturale collocazione delle circostanze – non sia possibile comunicare tempestivamente e preventivamente l’evento impeditivo sopravvenuto.
Previsioni in tema di lavoro straordinario
Il rinnovo del CCNL interviene anche rispetto al tema del lavoro straordinario, andando in particolare a prevedere che non rientrano nel perimetro di tale concetto le ore effettuate in eccesso in determinate settimane, ma che si inseriscono in un più ampio contesto di recupero all’interno di un’organizzazione multiperiodale dell’orario di lavoro.
Viene, poi, ribadito come il lavoro straordinario debba essere conformato a un generale criterio di non obbligatorietà, fatta eccezione per le situazioni nelle quali sia necessario fronteggiare delle emergenze.
Tali scenari, tassativamente connotati da temporaneità, possono concretizzarsi ad esempio in caso di:
- motivi produttivi e/o organizzativi non strutturali;
- salvaguardia manutentiva e non ordinaria dell’efficienza degli impianti (e al netto di eventuali accordi di reperibilità preventivamente definiti a livello aziendale);
- evasione di adempimenti connotati da particolare urgenza e di natura fiscale.
Al ricorre di tali fattispecie, il CCNL Carta industria, coerentemente con il dettato analogamente previsto da altri contratti collettivi, introduce un monte ore di lavoro straordinario – che proprio in fase di rinnovo passa da 70 a 72 ore su base annua per ciascun lavoratore – che si colloca in via ulteriore rispetto a quello già declinato dal punto di vista legale.
Novità in tema di festività e lavoro festivo
Il rinnovo del CCNL interviene anche in merito alla tematica dei giorni di festività, in particolare per quanto concerne l’estensione, già di matrice legale, della gamma dei giorni così considerati, realizzata con la reintroduzione – in essere dal 2026 – della ricorrenza di San Francesco Patrono d’Italia (4 ottobre).
La disciplina complessivamente prevista dal CCNL non si limita a tale previsione in merito al tema delle festività, dal momento in cui era già disciplinata la facoltà di spostamento del godimento del Santo patrono, specie in ipotesi di concomitanza con altra ricorrenza.
Novità in tema di contratto a tempo determinato
Disciplina generale
Il rinnovo del CCNL Carta industria interviene in maniera estremamente importante anche in tema di contratto a tempo determinato. Tale direttrice non è isolata o immotivata e, anzi, molto correttamente le parti firmatarie hanno voluto porsi in coerenza con altri accordi collettivi recentemente sottoscritti, in virtù delle previsioni introdotte dal Legislatore, specie con il D.L. n. 48/2023 e con il c.d. Collegato Lavoro (Legge n. 203/2024).
Ecco, quindi, che in sede di rinnovo del CCNL Carta industria si affrontano anche i temi legati alla declinazione del periodo di prova nei rapporti a termine, alla definizione delle causali e al concetto di stagionalità.
È, anzitutto, possibile effettuare un riepilogo circa le disposizioni di portata generale che riguardano in maniera trasversale tale forma di contratto, a partire dalla durata del periodo di comporto in ipotesi di insorgenza di eventi di malattia; viene, infatti, previsto che il diritto alla conservazione del posto per i lavoratori a tempo determinato più eccedere il rapporto di 1 a 4 determinato con l’arco temporale previsto per la durata del rapporto e, in ogni caso, non può essere oltrepassata la data di scadenza.
Per quanto concerne il c.d. stop & go (gli intervalli tra un rapporto a termine e quello successivamente instaurato a fronte di un rinnovo), viene ripresa la normativa generale, che non trova applicazione in ipotesi di attività stagionali come di seguito definite.
Anche per quanto concerne i limiti numeri di contingentamento per le assunzioni di lavoratori a tempo determinato, il CCNL fa riferimento ai principi di derivazione legale, escludendo, anche in questo senso, i lavoratori assunti in concomitanza dello svolgimento di attività di matrice stagionale.
Da ultimo, giova ricordare come con il concetto di nuova attività si intenda:
- un periodo fino a 12 mesi per l’avvio di una nuova linea di produzione;
- un periodo fino a 24 mesi per l’avvio di una nuova unità produttiva.
Il patto di prova
In sede di rinnovo del CCNL Carta industria viene, anzitutto, traslato all’interno dell’accordo collettivo il dettato normativo previsto dal D.L. n. 48/2023, quale novella all’art. 7, D.Lgs. n. 104/2022, in tema di durata massima del patto di prova all’interno di un rapporto a termine.
In questo senso viene pedissequamente inserito il dettato normativo.
Così facendo, le parti stipulanti hanno di fatto sancito la propria volontà di aderire al principio generale – che prevede la necessità di riparametrare la durata del patto di prova in ipotesi di rapporto a tempo determinato – in maniera del tutto identica al dettato normativo.
La definizione delle causali
Sempre seguendo allo spazio di manovra oggi riconosciuto alla contrattazione collettiva grazie alle novelle introdotte dal D.L. n. 48/2023, in sede di rinnovo del CCNL Carta industria sono, poi, declinate le motivazioni al ricorrere delle quali è possibile legittimamente apporre delle causali che siano sostenibili e coerenti con la situazione fattuale e che, quindi, consentano di scollinare i primi 12 mesi di rapporto a termine, sino a raggiungere i 24.
In questo senso vengono previste le seguenti fattispecie:
- incremento di volumi produttivi;
- incremento dell’attività economica e dell’impresa;
- partenza di nuove attività, e/o sviluppo e lancio di nuovi prodotti;
- investimenti nei processi produttivi aventi l’obbiettivo di ridurre l’impatto ambientale;
- realizzazione di percorsi formativi, anche in modalità on the job legati a processi di innovazione aziendale (anche in ipotesi di contestuale riorganizzazione).
Le motivazioni sopra menzionate, secondo le parti sociali stipulanti l’accordo, rispondono, inoltre, alla finalità di favorire un inserimento nel contesto aziendale che, oltre ad essere graduale, sia anche direttamente proporzionale al bagaglio di competenze acquisito.
L’ipotesi di stagionalità
Molto opportuna appare la declinazione – o più precisamente l’aggiornamento della declinazione – del concetto di lavoro straordinario, nel contesto delle attività che possono applicare il CCNL Carta industria.
Prima di andare ad analizzare l’elenco specifico delle attività che possono essere ricondotte al concetto di stagionalità, è opportuno isolare 2 concetti che incarnano la bontà dell’azione delle parti stipulanti.
Viene, anzitutto, analizzato e individuato il concetto di stagionalità, non limitandosi alle sole caratteristiche interne del settore, ma viene esteso il raggio di indagine al complessivo contesto esterno dal quale possono provenire richieste.
Nei fatti, i datori di lavoro che applicano il CCNL Carta industria sono costituiti in molti casi da realtà che operano in maniera sussidiaria e imprescindibile nei confronti di aziende di altri comparti, le quali, a loro volta, hanno necessità di affidarsi imprescindibilmente alle prime.
Si pensi, ad esempio, alle aziende che producono panettoni, o comunque dolci di stagione, e che necessariamente vedranno un’impennata del fabbisogno di determinati involucri e confezioni in particolari momenti dell’anno. Questo consente di portare al proprio interno vicende che, sebbene esterne, possono avere senza dubbio un impatto concreto e diretto.
Altro aspetto assolutamente opportuno, anche in ordine alla giurisprudenza comunitaria e nazionale, è dato dalla puntuale indicazione delle attività che, per le loro caratteristiche, si inseriscono nel concetto di stagionalità; ciò consente di isolarle e, con esse, di distinguere in maniera netta anche i lavoratori ad essi adibiti (e, quindi, la relativa disciplina da applicare ai rapporti).
Rientrano nella declinazione di attività stagionali fornita dal CCNL le seguenti attività:
- intensificazione dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno;
- produzione di imballaggi in cartoncino litografato, cartone ondulato e imballaggi flessibili destinati:
• alla produzione di specialità dolciarie (nonché prodotti da forno dolciari) collegate a particolari ricorrenze e/o periodi dell’anno (come, ad esempio, prodotti di gelateria e dessert);
• alla produzione di cartone ondulato e di scatole di cartone ondulato destinate al mercato dell’ortofrutta;
• produzione di particolari imballaggi destinati al lancio promozionale di determinati prodotti; in tale ipotesi, per ricadere nel concetto di stagionalità, debbono ricorrere particolari caratteristiche, quali l’identificabilità e, soprattutto, la durata limitata e circoscritta sotto il profilo temporale (massimo 60 giorni); - produzione di imballaggi flessibili per le campagne del settore alimentare già declinate in precedenza;
- produzione di quaderni, blocchi e ricambi per appunti, notes collati, brossurati o spiralati dedicati alla scolastica, relativamente al periodo maggio – settembre.
L’articolo è tratto da “Contratti collettivi e tabelle“
