L’Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. 112/E del 29 maggio 2026, ha offerto chiarimenti sul trattamento ai fini IRPEF di una pensione ENPAM erogata a un ex medico, in possesso della doppia cittadinanza italiana e lussemburghese, residente in Lussemburgo e iscritta all’AIRE. L’istante percepisce una pensione ENPAM erogata dall’INPS, derivante sia da attività libero‑professionale sia da attività di medico ambulatoriale presso ASL svolte in Italia; sull’intero importo l’INPS applica una ritenuta IRPEF del 23%, mentre la pensione è assoggettata a tassazione anche in Lussemburgo, con conseguente rischio di doppia imposizione. La contribuente chiede pertanto:
- se la pensione debba essere tassata esclusivamente in Lussemburgo, ai sensi dell’art. 18, Convenzione Italia‑Lussemburgo;
- la restituzione delle ritenute IRPEF applicate in Italia e la cessazione delle stesse per il futuro.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che la pensione ENPAM dev’essere distinta in base alla natura delle attività che l’hanno generata:
- le quote derivanti da libera professione e iscrizione all’albo sono qualificabili come “redditi diversi”, ai sensi dell’art. 22, Convenzione, e risultano imponibili esclusivamente nello Stato di residenza, cioè il Lussemburgo;
- le quote derivanti dall’attività di medico ambulatoriale presso ASL, invece, sono assimilate a redditi di lavoro dipendente, rientrano tra le pensioni pubbliche (art. 19, Convenzione), e sono imponibili esclusivamente in Italia, in quanto Stato della fonte, trattandosi di una prestazione corrisposta da un ente pubblico (INPS) per attività svolta presso un ente pubblico a favore di una contribuente che possiede anche la cittadinanza italiana.
Di conseguenza:
- l’INPS deve applicare le ritenute IRPEF soltanto sulla quota “pubblica”;
- qualora siano state applicate ritenute anche sulla quota non imponibile in Italia, la contribuente può richiederne il rimborso all’Agenzia delle Entrate (Centro Operativo di Pescara).
