Con la sentenza n. 53 dello scorso 27 aprile 2026, il Tribunale di Trento si è pronunciato in tema di legittimazione attiva del sindacato in materia di discriminazione collettiva, a partire da un noto caso di cronaca che ha visto un famoso chef stellato rilasciare dichiarazioni dal contenuto a dir poco provocatorio.
Lo chef, infatti, aveva pubblicato sul proprio profilo Facebook (ma le stesse considerazioni erano state poi dallo stesso confermate sia in un’importante trasmissione radiofonica, sia su testate nazionali) un post in cui riferiva di dover selezionare una brigata per un Hotel del Trentino, precisando come fossero “esclusi comunisti/fancazzisti. Master chef del cazzo ed affini. Persone con problematiche di alcol, droghe e di orientamento sessuale”.
La CGIL del Trentino ricorreva, dunque, in giudizio per vedersi dichiarata la discriminatorietà del comportamento dello chef, pur non essendo rivolta a una persona specifica, ma a una collettività indistinta di lavoratori.
Il Tribunale ha accolto il ricorso del sindacato, in primo luogo, soffermandosi sulla legittimità dello stesso ad agire in giudizio.
Il D.Lgs. n. 216/2003, all’art. 5, comma 1, recante l’“Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”, come modificato dal D.L. n. 59/2008, convertito dalla Legge n. 101/2008, nonché dalla Legge n. 238/2021, prevede, infatti, che «le organizzazioni sindacali, le associazioni e le organizzazioni rappresentative del diritto o dell’interesse leso (…) sono legittimate ad agire ai sensi dell’art. 4, in nome e per conto del soggetto passivo della discriminazione, contro la persona fisica o giuridica cui è riferibile il comportamento o l’atto discriminatorio». Il comma 2 aggiunge che «i soggetti di cui al comma 1 sono altresì legittimati ad agire nei casi di discriminazione collettiva qualora non siano individuabili in modo diretto ed immediato le persone lese dalla discriminazione».
Risulta, pertanto, evidente che lo stesso legislatore, nelle disposizioni citate, abbia inteso attribuire la legittimazione ad processum alle organizzazioni sindacali rappresentative del diritto o dell’interesse leso, non solo quando le stesse agiscano a tutela di discriminazioni perpetrate a danno di soggetti individuabili, ma anche in presenza di discriminazioni collettive.
L’actio popularis, intesa in questo specifico settore quale azione la cui legittimazione ad agire in capo a un’associazione, organismo o persona giuridica è riconosciuta in virtù di un autonomo interesse a garantire che le disposizioni delle Direttive anti-discriminazione siano rispettate, si presta ad essere utile strumento per l’accertamento di discriminazioni collettive, dove sovente le vittime non sono identificabili per una serie di cause quali, per esempio, la scarsa conoscenza del contesto normativo o il timore di subire fenomeni di c.d. vittimizzazione.
Sul punto, poi, la pronuncia è interessante tanto alla luce di quella che sarà la normativa sulla trasparenza salariale quanto, in generale, in tema di discriminazione, poiché potrebbe legittimare l’azione non solo di associazioni strettamente sindacali, ma anche di tutte quelle associazioni che da statuto si prefiggono la tutela di una determinata categoria.
Nel merito, poi, il Tribunale ha riconosciuto il carattere discriminatorio delle frasi pronunciate dallo chef, tenuto oltretutto conto della propria popolarità e della capacità, dunque, di quest’ultimo a «esercitare un’influenza determinante nella politica di assunzioni, ovvero su una decisione di assunzione» di un potenziale datore oppure essere quantomeno suscettibile di essere percepita «dal pubblico o dagli ambienti interessati» come capace di esercitare una simile influenza.
Pertanto, lo chef è stato condannato al risarcimento del danno in favore del sindacato ricorrente e alla pubblicazione della sentenza sulle più rilevanti testate nazionali.
