Il Parlamento e il Consiglio europeo, in data 20 maggio 2026, hanno adottato il Regolamento (UE) 2026/1139, che modifica il Regolamento (UE) 2021/691 estendendo l’ambito di applicazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) anche ai lavoratori di imprese in fase di ristrutturazione la cui espulsione dal lavoro è imminente.
Pertanto, gli interventi saranno finanziabili non solo per i lavoratori già disoccupati, ma anche per quelli a rischio di licenziamento imminente, nonché per fornitori e produttori della filiera coinvolti nei processi di ristrutturazione.
L’iniziativa si inserisce nel quadro delle politiche europee volte a rafforzare la tutela occupazionale in occasione di eventi di ristrutturazione aziendale su larga scala, con l’obiettivo di accompagnare i lavoratori nei percorsi di transizione professionalee favorirne il rapido reinserimento nel mondo del lavoro attraverso l’acquisizione di nuove competenze e opportunità occupazionali.
Il contributo finanziario del FEG, pari all’85% dei costi complessivi, viene concesso quando si verifica una delle seguenti condizioni:
- la cessazione dell’attività di almeno 200 lavoratori dipendenti o autonomi nell’arco di 4 mesi in un’impresa o nel relativo indotto (fornitori e produttori a valle);
- la cessazione dell’attività di almeno 200 lavoratori dipendenti o autonomi nell’arco di 6 mesi in imprese (soprattutto PMI) operanti nello stesso settore economico e localizzate in una, 2 o più Regioni contigue, a condizione che il numero di lavori interessati sia 200 in almeno 2 Regioni;
- la cessazione dell’attività di almeno 200 lavoratori dipendenti o autonomi nell’arco di 4 mesi in imprese (soprattutto PMI) appartenenti a uno stesso settore economico o a settori diversi e localizzate nella stessa Regione;
- ipotesi di licenziamenti collettivi previsti per quanto riguarda almeno 200 lavoratori in un’impresa in fase di ristrutturazione in un unico Stato membro la cui espulsione dal lavoro è imminente;
- casi particolari: nei mercati del lavoro di dimensioni ridotte o in caso di circostanze eccezionali il contributo FEG può essere concesso anche se le condizioni sopra descritte non sono interamente soddisfatte, purché si rilevi che gli esuberi hanno un’incidenza molto grave sull’occupazione e sull’economia locale.
Il pacchetto coordinato di misure di politica attiva destinato ai lavoratori la cui espulsione dal lavoro è imminente può comprendere:
- attività di formazione e riqualificazione;
- certificazione delle conoscenze e delle competenze acquisite;
- servizi individuali di assistenza nella ricerca di lavoro e attività mirate per gruppi;
- orientamento professionale;
- servizi di consulenza;
- tutoraggio;
- assistenza al ricollocamento;
- promozione dell’imprenditorialità;
- attività di cooperazione.
La Regione/Provincia autonoma in cui si verificano gli esuberi, ovvero l’impresa richiedente interessata dal processo di ristrutturazione, chiedono all’Autorità di gestione (AdG) di presentare una domanda di contributo finanziario del FEG, attivando la Cabina di Regia FEG. L’impresa può presentare la richiesta di contributo entro 14 settimane a decorrere dalla data in cui ha trasmesso all’autorità pubblica competente la prima comunicazione scritta ai rappresentanti dei lavoratori, contenente, tra l’altro, il numero e le categorie di lavoratori da licenziare.
