CCNL Legno e arredamento industria: le novità del rinnovo

In data 3 settembre 2026 Federlegno Arredo, Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil hanno rinnovato il CCNL per i dipendenti dalle industrie del legno e arredamento.

Le principali novità riguardano:

  • un incremento sui minimi tabellari da erogare in 2 tranches:
    – 95 euro da settembre 2026;
    – 34 euro da gennaio 2027.
  • corresponsione con la retribuzione di dicembre 2026 di una somma una tantum di 100 euro, uguale per tutte le categorie, a copertura del periodo 1° gennaio 2026 – 31 agosto 2026, ai lavoratori in forza alla data di erogazione;
  • incrementi degli importi degli scatti di anzianità a decorrere dal 1° gennaio 2027;
  • in merito alla classificazione del personale, viene introdotto il diritto automatico al passaggio di livello superiore, al realizzarsi di un prolungato periodo di permanenza nel livello classificatorio di ingresso (24 mesi – livello AE1);
  • sono modificate alcune maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo;
  • sono fissati nuovi limiti percentuali nell’utilizzo dei lavoratori a termine e in somministrazione a termine, che non potranno superare, per ciascuno dei 2 istituti, il 30% dei dipendenti a tempo indeterminato. In caso di utilizzo di entrambe le fattispecie il limite è pari del 35%.
    Inoltre, vengono introdotte specifiche causali per il superamento del limite dei 12 mesi per i contratti a termine, nel limite di legge dei 24 mesi;
  • a decorrere dal 3 settembre 2026, ai lavoratori con disabilità certificata, nonché ai lavoratori affetti da patologie tumorali, leucemiche, da deficienza immunitaria conclamata e da trapianti di organi primari, che comportino terapie salvavita, superato il comporto, sono riconosciuti ulteriori 45 giorni di calendario di comporto, con il trattamento economico previsto per la malattia;
  • in relazione al congedo parentale, è prevista un’integrazione economica fino al sesto anno del bambino: la sommatoria tra il trattamento INPS e il trattamento integrativo a carico azienda non potrà superare il 100% della retribuzione;
  • dal 1° gennaio 2027 la contribuzione al Fondo di assistenza sanitaria ALTEA è elevata a 18 euro mensili, per 12 mensilità;
  • in tema di previdenza complementare, il contributo a carico azienda al Fondo ARCO è elevato alle seguenti percentuali della retribuzione utile per il computo del TFR:
    – 2,40% dal 1° gennaio 2027;
    – 2,60% dal 1° gennaio 2028.

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