Consulenti del lavoro: dichiarazione obbligatoria ENPACL entro il 30 settembre

ENPACL, con news sul proprio sito, informa che, nell’area riservata ENPACL online, è attiva la procedura per la presentazione della dichiarazione obbligatoria relativa al volume d’affari IVA e al reddito professionale per l’anno 2025.

La comunicazione, da presentare entro il 30 settembre 2026, dev’essere effettuata da tutti i Consulenti del lavoro iscritti, anche per frazione d’anno, all’Albo professionale, anche in assenza di reddito professionale, volume d’affari o partita IVA.

L’omissione della dichiarazione obbligatoria comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 50 del Regolamento di previdenza e assistenza e, in caso di reiterazione, l’inadempimento costituisce infrazione disciplinare e può essere segnalato al competente Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro.

Entro il 30 settembre 2026, inoltre, i Consulenti del lavoro dovranno anche versare il contributo soggettivo e il contributo integrativo.

Il contributo soggettivo è determinato applicando l’aliquota del 12% al reddito professionale prodotto, in forma individuale o associata, nell’anno 2025. Per il calcolo della contribuzione, il reddito imponibile minimo è fissato in 21.835 euro, mentre quello massimo in 122.016 euro. Il contributo è dovuto da tutti i Consulenti del Lavoro iscritti all’Ente, compresi i pensionati che mantengono l’iscrizione.

Si ricorda che il Regolamento di previdenza e assistenza riconosce, tuttavia, la possibilità di applicare l’aliquota ridotta del 6% per i neo iscritti di età inferiore a 35 anni, limitatamente all’anno di iscrizione e ai 4 anni solari successivi, nonché per i pensionati di vecchiaia, anzianità e vecchiaia anticipata.

Per l’anno 2026 il contributo soggettivo minimo è pari a 2.620 euro, ridotto a 1.310 euro per coloro che si avvalgono dell’aliquota agevolata. L’importo è versato in 4 rate, con scadenza:

  • 30 aprile 2026;
  • 30 giugno 2026;
  • 30 settembre 2026;
  • 30 novembre 2026.

L’eventuale contribuzione eccedente il minimo, determinata a seguito della dichiarazione obbligatoria, può essere versata in un massimo di 4 rate mensili consecutive di pari importo, con scadenza entro l’ultimo giorno di ciascun mese da settembre a dicembre 2026.

Il contributo integrativo, invece, è determinato applicando l’aliquota del 4% a tutti i compensi che concorrono alla formazione del volume d’affari ai fini IVA. Gli iscritti sono tenuti a versare il relativo importo all’Ente indipendentemente dall’effettivo pagamento del compenso da parte del debitore.

È, in ogni caso, dovuto un contributo integrativo minimo pari a 380 euro, da versare entro la scadenza prevista per settembre 2026.

Anche per il contributo integrativo, l’eventuale eccedenza risultante dalla dichiarazione obbligatoria può essere frazionata in un massimo di 4 rate mensili consecutive di pari importo, da versare entro l’ultimo giorno di ciascun mese da settembre a dicembre 2026.

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