Il Ministero del Lavoro ha aggiornato al 15 settembre 2026 le FAQ relative al SIISL, offrendo chiarimenti sulla gestione e sull’iscrizione alla piattaforma dei cittadini stranieri che hanno completato nei Paesi di origine programmi di formazione professionale e civico-linguistica approvati ai sensi dell’arti. 23, D.Lgs. n. 286/1998 (TUI).
Le nuove indicazioni riguardano, in particolare, le modalità di accesso e gli adempimenti dei Soggetti Proponenti e dei loro delegati, e le condizioni necessarie affinché i profili dei lavoratori diventino consultabili da aziende, Agenzie per il Lavoro (APL) e Consulenti del Lavoro.
I Soggetti Proponenti dei programmi formativi, anche in partenariato, possono accedere al SIISL dalla homepage del portale seguendo il percorso “Altri Accessi > Soggetto Proponente – PIF” e autenticandosi mediante SPID o CIE. L’accesso è consentito agli operatori il cui codice fiscale risulti associato a un Soggetto Proponente nel portale Servizi Lavoro; qualora l’operatore sia collegato a più soggetti, dovrà selezionare quello per conto del quale intende operare.
Possono accedere al SIISL per completare l’iscrizione dei cittadini formati all’estero anche gli operatori delegati dal Soggetto Proponente sul portale Servizi Lavoro: le deleghe utilizzate nell’ambito della Piattaforma Ingressi Formati all’Estero (PIF) sono infatti valide anche per il SIISL.
Non tutti i cittadini che hanno partecipato ai programmi formativi sono, tuttavia, automaticamente visualizzati nella piattaforma. Nella sezione “Formati all’estero” compaiono esclusivamente coloro che risultano associati al Soggetto Proponente selezionato, hanno concluso positivamente il percorso formativo, hanno ottenuto esito positivo al controllo di Pubblica Sicurezza e hanno terminato la formazione da non oltre 12 mesi oppure hanno un permesso di soggiorno scaduto da meno di 180 giorni.
Il percorso è considerato concluso positivamente se la classe è stata chiusa, il cittadino ha frequentato almeno l’80% delle ore previste, ha superato l’esame finale ed è presente l’attestato di lingua italiana.
L’elenco degli interessati viene acquisito automaticamente dal portale PIF al momento dell’accesso del Soggetto Proponente o del delegato. Per completare l’iscrizione al SIISL, il Soggetto Proponente o il delegato deve accedere al dettaglio del cittadino, inserire il relativo indirizzo e-mail e selezionare la funzione “Invia link di verifica”. Il sistema trasmette, quindi, all’interessato un collegamento, valido per 72 ore, attraverso il quale il cittadino deve confermare il proprio contatto inserendo nel form la data di nascita. Se il dato è corretto, l’indirizzo e-mail viene validato e il cittadino risulta iscritto al SIISL. La procedura, pertanto, si perfeziona soltanto con la conferma dell’e-mail da parte dell’interessato. In caso di mancata attivazione, il Soggetto Proponente deve verificare la correttezza dei dati di contatto ed eventualmente aggiornarli; trascorsi 15 giorni dalla notifica, deve sollecitare il cittadino a completare l’iscrizione. Se la validazione non viene effettuata entro le 72 ore di validità del link, il profilo assume lo stato “Validazione scaduta”. Il Soggetto Proponente o il delegato può, in questo caso, inviare un nuovo link, operazione che determina automaticamente l’invalidità di quelli precedentemente trasmessi. L’indirizzo e-mail può essere modificato dal Soggetto Proponente soltanto prima del perfezionamento dell’iscrizione, ossia quando il profilo si trova negli stati “Da iscrivere”, “Attesa validazione” o “Validazione scaduta”. Dopo la modifica deve essere trasmesso un nuovo link di verifica. Una volta raggiunto lo stato “Iscritto al SIISL”, invece, il Soggetto Proponente non può più intervenire sul contatto.
Dopo aver ottenuto il codice fiscale definitivo, sarà il cittadino a poter modificare i propri recapiti, accedendo autonomamente mediante SPID o CIE oppure avvalendosi dell’intermediazione di un Patronato o CAF; l’aggiornamento avviene attraverso una procedura di verifica mediante OTP.
Particolare rilievo assume, infine, la disciplina della visibilità dei profili. Il curriculum del cittadino formato all’estero diventa consultabile da aziende, APL e Consulenti del Lavoro soltanto una volta completata l’iscrizione e acquisito lo stato “Iscritto al SIISL”. La possibilità di individuare i profili non è, però, generalizzata, ma dipende dalla corrispondenza tra i settori collegati alla formazione svolta dal lavoratore straniero, indicati nella sezione “Settori di interesse” del curriculum, e quelli associati all’azienda, all’APL o al Consulente del Lavoro che effettua la ricerca.
