Condotta antisindacale: rileva la lesione degli interessi collettivi

La massima

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 18 maggio 2026 n. 14776 ha stabilito che sono da considerare come antisindacali gli atti e comportamenti del datore di lavoro che impediscono, compromettono in vario modo, limitano l’esercizio delle libertà e attività garantite al sindacato, con l’ulteriore precisazione che rileva esclusivamente la lesione oggettiva degli interessi collettivi di cui il sindacato è portatore, restando privo di rilievo, ai fini della concessione della tutela inibitoria, l’intento del datore di lavoro. (Nello specifico la Corte di Cassazione ha affermato che l’interdizione dal lavoro straordinario del rappresentante sindacale non configura una condotta antisindacale).

Il caso

La controversia traeva origine dal ricorso presentato da un’organizzazione sindacale nei confronti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. In particolare, erano state contestate alcune decisioni riguardanti un rappresentante sindacale, tra cui l’interdizione dal lavoro straordinario e il ritardo nella trasmissione del verbale di una riunione nella quale lo stesso rappresentante aveva sollevato alcune criticità proprio in materia di lavoro straordinario. Il Tribunale aveva riconosciuto la natura antisindacale esclusivamente del divieto assoluto imposto al rappresentante di trattenersi in ufficio oltre le ore 18.00, respingendo le ulteriori contestazioni; decisione successivamente confermata dalla Corte d’Appello.

La Cassazione ha ricordato che l’articolo 28 dello Statuto dei lavoratori costituisce uno strumento processuale diretto a contrastare comportamenti del datore di lavoro che impediscano, compromettano o limitino l’esercizio della libertà e dell’attività sindacale o del diritto di sciopero. In tale prospettiva assume rilievo l’effetto oggettivamente prodotto dal comportamento datoriale sugli interessi collettivi tutelati, mentre non è necessario accertare uno specifico intento del datore di lavoro diretto a danneggiare il sindacato. Allo stesso modo, l’esistenza di un intento lesivo non è sufficiente a configurare una condotta antisindacale quando non risulti concretamente pregiudicato un interesse collettivo.

Da tale principio deriva la distinzione tra prerogative sindacali e diritti individuali del lavoratore. La violazione di diritti individuali derivanti dalla legge o dalla contrattazione collettiva non integra, di per sé, una condotta antisindacale. La tutela dell’articolo 28 può operare qualora alla lesione individuale si accompagni anche un effettivo pregiudizio per gli interessi collettivi del sindacato, come può verificarsi, ad esempio, in presenza di reazioni disciplinari collegate all’esercizio dell’attività sindacale.

Nel caso esaminato, l’ordine di servizio relativo al lavoro straordinario riguardava il rapporto individuale del dipendente e non risultava oggettivamente idoneo a incidere sulle prerogative dell’organizzazione sindacale. La circostanza che il provvedimento potesse essere considerato pregiudizievole per il singolo lavoratore non era quindi sufficiente per ricondurlo nell’ambito dell’articolo 28 dello Statuto dei lavoratori.

Quanto al ritardo nell’invio del verbale della riunione, la Corte ha confermato l’assenza di effetti durevoli e lesivi delle prerogative sindacali. Anche una condotta ormai esaurita può infatti giustificare l’intervento del giudice quando, valutata complessivamente, risulti ancora idonea a produrre effetti nel tempo, ad esempio per la sua portata intimidatoria o perché determina una situazione capace di ostacolare il libero esercizio dell’attività sindacale. Tali condizioni non erano state riscontrate nel caso concreto.

Sulla base di tali considerazioni, la Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte territoriale.

La massima è a cura dello Studio Ichino-Brugnatelli

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