La massima
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 5 maggio 2026, n. 12815, ha stabilito che, in tema di elezione delle RSU, l’Accordo Interconfederale 27 luglio 1994 non consente alcun potere di revoca o sospensione della procedura elettorale all’organizzazione sindacale che ha avviato la competizione elettorale.
La vicenda nasce dal ricorso di una nota società della grande distribuzione avverso la decisione che ha confermato l’antisindacalità della sua condotta in base all’art. 28, St. Lav. Un’organizzazione sindacale ha indetto le elezioni per il rinnovo della RSU, per poi comunicarne la revoca poche settimane dopo; la società, prendendo atto di tale “ritiro”, ha considerato decaduta la RSU uscente e ha smesso di collaborare con il comitato elettorale, negando l’elenco dei dipendenti e i locali per il voto a un’altra sigla, la quale aveva invece regolarmente presentato le proprie liste, secondo le previsioni dell’accordo interconfederale.
Il caso
La vicenda origina dal ricorso promosso da una società della grande distribuzione contro la decisione della Corte d’Appello di Firenze, che aveva confermato la natura antisindacale del comportamento tenuto dall’azienda ai sensi dell’art. 28, St. Lav. In particolare, dopo che la Filcams-Cgil aveva indetto le elezioni per il rinnovo della RSU e, successivamente, comunicato la revoca della procedura, la società aveva ritenuto decaduta la RSU e rifiutato di fornire all’organizzazione USB Lavoro Privato di Firenze, che nel frattempo aveva regolarmente presentato una propria lista di candidati, l’elenco dei dipendenti aventi diritto al voto e i locali necessari allo svolgimento delle operazioni elettorali. Secondo la società, il sindacato promotore delle elezioni, essendo titolare dell’iniziativa, avrebbe conservato anche il potere di interrompere la procedura, con la conseguenza che l’azienda non sarebbe stata tenuta a proseguire gli adempimenti richiesti dall’Accordo interconfederale del 27 luglio 1994. +
La Suprema Corte respinge integralmente tale impostazione e conferma la decisione dei giudici di merito, ricostruendo in modo sistematico la disciplina contenuta nell’Accordo interconfederale che regola la costituzione e il rinnovo delle RSU. La Corte osserva, innanzitutto, che l’art. 2, Accordo, attribuisce alle organizzazioni sindacali firmatarie il potere di promuovere le elezioni e riconosce anche ad altre organizzazioni sindacali, purché in possesso dei requisiti previsti, il diritto di presentare proprie liste di candidati. Una volta che la procedura elettorale viene avviata, tuttavia, essa non rimane nella disponibilità del sindacato promotore, ma viene affidata a un organismo autonomo e imparziale, il Comitato elettorale, cui l’Accordo attribuisce tutti i compiti necessari per garantire il corretto svolgimento della consultazione. Tale organismo riceve le liste, ne verifica la regolarità, costituisce i seggi, sovraintende alle operazioni di voto, esamina gli eventuali ricorsi e proclama i risultati. Di conseguenza, il sindacato che ha dato impulso iniziale al procedimento esaurisce il proprio ruolo con l’indizione delle elezioni e non conserva alcun potere di incidere successivamente sullo svolgimento della procedura. La Corte evidenzia come questa interpretazione trovi fondamento non solo nel dato letterale delle clausole contrattuali, ma anche nella struttura complessiva del sistema delineato dall’Accordo, ispirato al principio costituzionale del pluralismo sindacale. Consentire al sindacato promotore di interrompere unilateralmente la procedura significherebbe, infatti, compromettere i diritti delle altre organizzazioni sindacali, che, confidando nell’avvio della consultazione, abbiano deciso di partecipare presentando proprie liste. Una volta che la competizione elettorale è stata avviata, l’interesse tutelato non appartiene più esclusivamente al sindacato che l’ha promossa, ma coinvolge tutte le organizzazioni legittimate a partecipare e, più in generale, l’intera platea dei lavoratori chiamati a eleggere i propri rappresentanti. La Cassazione sottolinea, inoltre, che l’Accordo non contiene alcuna disposizione che attribuisca espressamente ai sindacati il potere di revocare o sospendere il procedimento elettorale e che tale facoltà non può essere ricavata in via interpretativa dalla circostanza che l’indizione delle elezioni costituisca una facoltà e non un obbligo. La natura facoltativa dell’iniziativa riguarda esclusivamente la scelta iniziale di promuovere il rinnovo della RSU in alternativa alla costituzione delle RSA, ma non implica la possibilità di arrestare una procedura ormai validamente iniziata.
Nella motivazione viene assegnato un ruolo di rilievo anche al Comitato elettorale. Secondo la Suprema Corte, una volta costituito, esso rappresenta l’unico interlocutore del datore di lavoro per tutto ciò che riguarda lo svolgimento delle elezioni. L’impresa è, quindi, tenuta a collaborare con il Comitato fornendo l’elenco dei dipendenti aventi diritto al voto, mettendo a disposizione i locali destinati ai seggi e assicurando tutti gli strumenti necessari al corretto svolgimento della consultazione. Né assume rilievo il fatto che alcuni componenti del Comitato designati dalla CGIL siano stati successivamente ritirati. L’Accordo, infatti, prevede soltanto la facoltà per ciascuna organizzazione sindacale di designare un proprio rappresentante nel Comitato, senza subordinarne l’esistenza o il funzionamento alla presenza di tutti i componenti originariamente individuati. Pertanto, il Comitato elettorale continua a operare validamente anche se alcuni sindacati decidono di non partecipare più ai suoi lavori. Nel caso concreto, il Comitato risultava regolarmente costituito e aveva già iniziato a svolgere le proprie funzioni; pertanto, il rifiuto dell’azienda di fornire la documentazione e i mezzi necessari allo svolgimento delle elezioni ha impedito illegittimamente la prosecuzione della procedura elettorale, integrando una condotta antisindacale lesiva dei diritti dell’USB, che aveva esercitato legittimamente il proprio diritto a concorrere alle elezioni mediante la presentazione di una lista.
La Cassazione respinge anche l’argomento secondo cui il comportamento dell’azienda sarebbe stato giustificato dall’incertezza interpretativa dell’Accordo e dal contrasto insorto tra le organizzazioni sindacali. Secondo i giudici, il datore di lavoro non può sostituirsi agli organi competenti nella gestione della procedura elettorale né assumere iniziative che incidano sul regolare svolgimento della consultazione. Una volta avviata la procedura, egli deve limitarsi ad adempiere agli obblighi di collaborazione previsti dall’Accordo e rapportarsi esclusivamente con il Comitato elettorale. Di particolare rilievo è il principio di diritto formulato dalla Suprema Corte, secondo cui, in tema di elezione delle RSU, l’Accordo interconfederale del 27 luglio 1994 non attribuisce all’organizzazione sindacale che ha promosso la competizione elettorale alcun potere di revocare o sospendere la procedura. Tale principio rafforza la stabilità e l’imparzialità del procedimento elettorale, impedendo che possa essere condizionato da ripensamenti o iniziative unilaterali dei soggetti che ne hanno promosso l’avvio. La decisione assume particolare importanza pratica per i datori di lavoro e per i consulenti del lavoro, poiché chiarisce che l’impresa non può ritenere inefficace la procedura elettorale sulla base della sola comunicazione di revoca proveniente dal sindacato promotore, ma deve continuare a collaborare con il Comitato elettorale sino alla conclusione delle operazioni di voto. Ogni comportamento volto a ostacolare lo svolgimento delle elezioni, come il mancato rilascio dell’elenco degli aventi diritto al voto o la mancata messa a disposizione dei locali necessari, può integrare una condotta antisindacale ai sensi dell’art. 28, St. Lav.
La Corte rigetta, quindi, il ricorso della società, confermando integralmente la decisione della Corte d’Appello.
