La massima
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 27 aprile 2026, n. 11266, ha ritenuto illegittimo il recesso intimato al lavoratore per asserito svolgimento di attività libero-professionale in concorrenza con il datore di lavoro qualora la contestazione disciplinare, fondata su informazioni sommarie e priva di indicazioni specifiche circa le condotte addebitate e i soggetti coinvolti, non consenta un effettivo esercizio del diritto di difesa, in violazione dell’art. 7, Legge n. 300/1970. Tale vizio non può ritenersi sanato da giustificazioni generiche rese dal lavoratore.
Nel caso di specie, la lettera di contestazione era stata redatta sulla scorta di alcune informazioni che l’amministratore delegato aveva ricevuto da un consulente esterno; solo dopo la consegna della stessa la società aveva affidato a un tecnico le indagini sugli strumenti informatici in uso al dipendente.
Il caso
La controversia trae origine dall’asserito svolgimento, da parte di un dipendente di una società di un’attività professionale in concorrenza con lo stesso datore di lavoro, tramite l’utilizzo di strumenti aziendali. In ragione di tali circostanze, il datore di lavoro provvedeva a consegnare al dipendente una lettera di contestazione disciplinare, nella quale il predetto comportamento gli veniva addebitato in termini generici, senza una puntuale indicazione degli elementi fattuali posti a fondamento della contestazione. Il medesimo giorno il lavoratore trasmetteva le proprie controdeduzioni scritte, contestando integralmente gli addebiti a lui mossi ed escludendo genericamente di aver mai svolto attività in concorrenza con il datore di lavoro, senza, tuttavia, formulare una richiesta di audizione orale. All’esito della valutazione delle controdeduzioni formulate dal lavoratore, il datore di lavoro, reputandole non idonee a escludere la sussistenza della condotta contestata, irrogava la sanzione disciplinare del licenziamento per giusta causa. Il lavoratore impugnava il relativo recesso datoriale nelle compenti sedi. Tuttavia, in primo grado il Tribunale aveva ritenuto legittimo il recesso datoriale, valorizzando la gravità delle condotte contestate e, pertanto, rigettato il ricorso presentato dal lavoratore. Di diverso avviso era, invece, la Corte d’Appello che aveva integralmente riformato la decisione di primo grado, dichiarando illegittimo il licenziamento e, per l’effetto, aveva condannato la società al pagamento di un’indennità risarcitoria pari a 24 mensilità dell’ultima retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR. Nello specifico, la Corte territoriale aveva individuato 3 principali criticità nel procedimento disciplinare:
- in primo luogo, aveva ritenuto tardiva la contestazione disciplinare, osservando che il datore di lavoro era da tempo a conoscenza dello svolgimento dell’attività libero-professionale da parte del dipendente;
- in secondo luogo, la Corte territoriale aveva ritenuto la contestazione disciplinare affetta da genericità, in quanto priva delle necessarie indicazioni circa le concrete attività asseritamente svolte in concorrenza e i soggetti in favore dei quali esse sarebbero state espletate. Le informazioni poste a fondamento della contestazione erano, infatti, pervenute all’amministratore delegato da un consulente esterno e solo successivamente alla formalizzazione della stessa la società avviava un’indagine interna sugli strumenti informatici in uso al lavoratore, nominando un tecnico incaricato;
- infine, la Corte territoriale aveva ritenuto tardivo anche il licenziamento, osservando che la disciplina collettiva applicabile al rapporto di lavoro in questione prevedeva l’irrogazione del provvedimento entro 6 giorni dalla presentazione delle giustificazioni.
Nel caso di specie, il licenziamento era stato comunicato 8 giorni dopo la ricezione delle controdeduzioni. La Corte d’Appello aveva affermato che il termine di 6 giorni previsto per l’adozione della sanzione decorresse dal momento in cui il lavoratore aveva trasmesso le proprie giustificazioni scritte, senza formulare alcuna richiesta di audizione né riserva di ulteriori difese. Poiché il licenziamento era stato comunicato oltre tale termine, il relativo potere disciplinare doveva ritenersi consumato.
La società proponeva quindi ricorso per Cassazione avverso la suddetta sentenza della Corte d’Appello.
La Suprema Corte ha condiviso solo in parte tale impostazione. Da un lato, ha confermato la valutazione di genericità della contestazione disciplinare, ribadendo il consolidato orientamento secondo cui la previa contestazione dell’addebito deve consentire al lavoratore di individuare con precisione i fatti contestati, affinché possa esercitare efficacemente il proprio diritto di difesa. Il nucleo innovativo della decisione ha riguardato, invece, la questione della tempestività del provvedimento espulsivo. La Cassazione ha richiamato i principi elaborati dalle Sezioni Unite, secondo cui il termine di 5 giorni previsto dall’art. 7, St. Lav., è posto esclusivamente a tutela del diritto di difesa del lavoratore e non anche a garanzia di un periodo di riflessione per il datore di lavoro. Ne consegue che, qualora il dipendente abbia già esercitato compiutamente il proprio diritto di difesa, la sanzione può essere irrogata anche prima della scadenza del termine. Muovendo da tale premessa, la Corte ha affermato un principio di particolare rilievo sistematico: le giustificazioni del lavoratore possono determinare la decorrenza del termine successivo previsto dal CCNL soltanto se costituiscono espressione di un effettivo e completo esercizio del diritto di difesa. Tale condizione, però, presuppone necessariamente che la contestazione disciplinare sia sufficientemente specifica. In presenza di una contestazione generica, il lavoratore non è posto nelle condizioni di comprendere pienamente gli addebiti e, conseguentemente, le difese eventualmente formulate non possono considerarsi idonee a consumare il diritto di difesa. E nel caso di specie è del tutto evidente che anche le controdeduzioni del lavoratore fossero generiche e limitate a mere asserzioni La Corte di Cassazione rileva, dunque, una contraddizione logico-giuridica nella motivazione della sentenza d’appello. Quest’ultima, pur avendo riconosciuto che la genericità della contestazione impediva un’adeguata difesa, aveva contemporaneamente attribuito alle giustificazioni rese dal lavoratore l’effetto di far decorrere il termine decadenziale per l’esercizio del potere disciplinare (dato che il termine di 6 giorni per l’adozione del licenziamento decorre dal momento in cui il lavoratore rende le proprie giustificazioni, e non dalla scadenza del termine concesso per la loro presentazione). In altri termini, il giudice di merito aveva considerato come “consumato” un diritto di difesa che esso stesso aveva ritenuto concretamente inesercitabile.
La Suprema Corte ha, pertanto, cassato la decisione della Corte d’Appello, evidenziando che la contestazione disciplinare iniziale era viziata da genericità, non permettendo al lavoratore di difendersi adeguatamente.
La massima è a cura dello Studio Ichino-Brugnatelli
