La massima
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 14 maggio 2026, n. 14150, ha stabilito che, in tema di licenziamento disciplinare, è priva del requisito di specificità, ai sensi dell’art. 7, Legge n. 300/1970, la contestazione con cui il datore di lavoro addebiti al dipendente, addetto a un appalto di servizi presso una struttura ospedaliera, una generica condotta di sottrazione di un bene appartenente alla farmacia del presidio sanitario, senza indicare in modo puntuale le modalità del fatto contestato. In tale ipotesi, la violazione delle garanzie procedimentali determina l’illegittimità del recesso e, per i lavoratori assunti successivamente al 7 marzo 2015, comporta l’applicazione della tutela indennitaria prevista dall’art. 4, D.Lgs. n. 23/2015, restando la tutela reintegratoria riservata alla diversa fattispecie di totale omissione della contestazione disciplinare.
Il caso
La Suprema Corte è chiamata a giudicare una controversia riguardante il licenziamento disciplinare intimato da una società a un dipendente, al quale era stato contestato di essersi reso protagonista, durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, della sottrazione di un bene di proprietà di un presidio ospedaliero presente negli uffici della farmacia.
La Corte d’Appello di Napoli, confermando sul punto la decisione di primo grado, aveva ritenuto illegittimo il licenziamento, giudicando la contestazione disciplinare priva del requisito della specificità e ravvisando un “radicale difetto di contestazione dell’infrazione” tale da determinare l’inesistenza dell’intero procedimento disciplinare. I giudici di merito avevano, pertanto, riconosciuto al dipendente, assunto nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 23/2015, la tutela reintegratoria attenuata prevista dall’art. 3, comma 2, con conseguente reintegrazione nel posto di lavoro e condanna della società al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, entro il limite massimo di 12 mensilità.
La società ha impugnato la decisione dinanzi alla Cassazione, contestando, da un lato, la valutazione di genericità della contestazione disciplinare e, dall’altro, l’equiparazione operata dai giudici di merito tra la carenza di specificità della contestazione e la totale insussistenza del fatto, con conseguente applicazione della reintegrazione anziché della sola tutela indennitaria. La Suprema Corte ha ritenuto fondate le censure nei limiti precisati nella motivazione. Pur ricordando che l’interpretazione della contestazione disciplinare e la valutazione della sua specificità spettano al giudice di merito, la Cassazione ha ribadito il principio secondo cui, quando la contestazione finalizzata al licenziamento non contiene una descrizione sufficientemente specifica della condotta attribuita al dipendente, il vizio attiene alla procedura disciplinare e determina l’applicazione della tutela prevista per le violazioni procedurali, restando impregiudicato il successivo accertamento circa l’effettiva sussistenza o insussistenza del fatto addebitato.
Il principio, già affermato con riferimento all’art. 18, comma 6, St. Lav., nella formulazione risultante dalla Legge n. 92/2012, trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori assunti a decorrere dal 7 marzo 2015 e soggetti alla disciplina delle tutele crescenti. L’art. 4, D.Lgs. n. 23/2015, contiene, infatti, una disposizione analoga per il licenziamento intimato in violazione della procedura prevista dall’art. 7, Legge n. 300/1970, disposizione alla quale deve essere ricondotto anche il requisito della specificità della contestazione disciplinare. Ne deriva che la genericità o insufficiente specificità dell’addebito non può essere assimilata alla diversa ipotesi in cui il datore di lavoro abbia adottato il licenziamento disciplinare senza effettuare alcuna contestazione. Solo in quest’ultimo caso, secondo l’orientamento richiamato dalla Cassazione, può trovare applicazione la tutela reintegratoria prevista per l’assenza della contestazione. In presenza, invece, di una contestazione effettivamente formulata, ma non sufficientemente specifica, opera la tutela prevista per la violazione della procedura disciplinare, ferma restando la necessità di verificare separatamente se il fatto posto alla base del recesso sia o meno sussistente e se ricorrano gli ulteriori presupposti di legittimità del licenziamento.
A seguito dell’accoglimento del ricorso della società, la Cassazione ha esaminato anche il ricorso incidentale condizionato del lavoratore, con il quale erano state sollevate, tra l’altro, questioni relative all’utilizzabilità delle prove acquisite dal datore di lavoro e alla conseguente eventuale insussistenza del fatto contestato, nonché al riconoscimento subordinato della tutela indennitaria prevista dall’art. 4, D.Lgs. n. 23/2015. Tali motivi sono stati dichiarati inammissibili, perché riguardanti questioni sulle quali la sentenza impugnata non si era pronunciata, avendole implicitamente assorbite dopo aver riconosciuto direttamente la tutela reintegratoria. La Suprema Corte ha, tuttavia, precisato che tali questioni potranno essere riproposte nel giudizio di rinvio: la declaratoria di illegittimità del licenziamento derivante dalla violazione dell’art. 7, St. Lav., infatti, non può assorbire le ulteriori domande dirette a ottenere la declaratoria di illegittimità del recesso per insussistenza del fatto o per carenza della giusta causa, alle quali potrebbe essere collegata una tutela più ampia.
La Cassazione ha, quindi, accolto il ricorso principale della società, dichiarato inammissibile quello incidentale del lavoratore e cassato la sentenza impugnata, rinviando la controversia alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione.
La massima è a cura dello Studio Ichino-Brugnatelli
