La massima
Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 14 maggio 2026 n. 14191, ha stabilito che sono fatti costitutivi del diritto soggettivo del lavoratore a riprendere l’attività e, sul piano processuale, dell’azione di impugnazione del licenziamento, esclusivamente l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato e l’illegittimità dell’atto espulsivo, mentre le dimensioni dell’impresa, inferiori ai limiti stabiliti dall’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, costituiscono, insieme al giustificato motivo del licenziamento, fatti impeditivi che devono, perciò, essere provati dal datore di lavoro. L’assolvimento di un siffatto onere probatorio consente a quest’ultimo di dimostrare, ex articolo 1218 del codice civile, che l’inadempimento degli obblighi derivatigli dal contratto non è a lui imputabile e che, comunque, il diritto del lavoratore a riprendere il suo posto non sussiste, con conseguente necessità di ridurre il rimedio da lui esercitato al risarcimento pecuniario, perseguendo, inoltre, la finalità di non rendere troppo difficile l’esercizio del diritto del lavoratore, il quale, a differenza del datore di lavoro, è privo della “disponibilità” dei fatti idonei a provare il numero dei lavoratori occupati nell’impresa.
Il caso
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con ordinanza 14 maggio 2026, n. 14191, è intervenuta sul regime sanzionatorio applicabile in caso di licenziamento illegittimo, soffermandosi in particolare sull’onere della prova relativo alle dimensioni dell’impresa e alla configurabilità di una sede aziendale come autonoma unità produttiva.
La controversia traeva origine dal licenziamento disciplinare di una lavoratrice, rispetto al quale i giudici di merito avevano accertato la mancata osservanza delle garanzie procedimentali previste dall’art. 7 della L. n. 300/1970. In particolare, la contestazione disciplinare era stata formulata oralmente e con contenuto generico. Ritenuto altresì sussistente il requisito dimensionale, era stato applicato il regime previsto dall’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 23/2015.
La società aveva contestato tale conclusione, sostenendo che la stazione di servizio presso la quale era occupata la lavoratrice costituisse una struttura autonoma e che il numero dei dipendenti, tenuto conto anche dei lavoratori part-time e degli apprendisti, fosse inferiore alla soglia di 15 unità. A sostegno dell’autonomia della sede venivano richiamati, tra gli altri elementi, la presenza di un responsabile incaricato della gestione dei turni e delle contestazioni disciplinari e l’indicazione della struttura quale specifico centro di costo.
La Cassazione, dichiarando inammissibile il ricorso, richiama il principio secondo cui, ai fini dell’individuazione della tutela applicabile, le dimensioni dell’impresa inferiori ai limiti previsti dall’art. 18 dello Statuto dei lavoratori costituiscono un fatto impeditivo che deve essere provato dal datore di lavoro. Al lavoratore compete, invece, dimostrare l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato e l’illegittimità del licenziamento. Tale ripartizione dell’onere probatorio tiene conto anche della circostanza che è il datore di lavoro a disporre degli elementi necessari per dimostrare il numero dei lavoratori occupati.
La dimensione dell’organico deve quindi essere tempestivamente allegata e successivamente provata dal datore di lavoro. In mancanza di sufficienti allegazioni e prove, in presenza di un licenziamento invalido trova applicazione il regime generale della tutela reale. La Corte ricorda che le soglie dimensionali sono riferite a 60 dipendenti complessivamente ovvero a più di 15 dipendenti nell’unità produttiva. Quest’ultima deve essere caratterizzata da una propria autonomia sotto il profilo organizzativo e amministrativo.
Particolare rilievo assume, quindi, la corretta qualificazione dell’unità produttiva. Nel caso esaminato, la Corte d’appello aveva rilevato che dalla documentazione non emergevano elementi idonei a dimostrare l’autonomia tecnica e amministrativa delle nove unità aziendali. La semplice indicazione della stazione di servizio come “centro di costo” nelle buste paga non è stata considerata sufficiente a dimostrarne l’autonomia organizzativa, in assenza di specifiche allegazioni e di adeguati elementi probatori.
La Cassazione precisa inoltre che l’eccezione relativa all’inapplicabilità della tutela reale costituisce un’eccezione in senso lato e che il giudice può esercitare i propri poteri istruttori d’ufficio ai sensi dell’art. 421 c.p.c. Tuttavia, tali poteri possono operare esclusivamente con riferimento a fatti che siano stati allegati dalle parti e siano emersi nel processo nel rispetto del principio del contraddittorio.
Analoga rilevanza assume il principio di non contestazione: esso può essere invocato soltanto quando il fatto che si pretende di considerare pacifico sia stato preventivamente oggetto di una specifica allegazione. Nel caso concreto, la società non aveva dimostrato di avere tempestivamente e specificamente dedotto gli elementi necessari a qualificare come autonoma l’unità produttiva presso la quale lavorava la dipendente.
La Corte ha pertanto dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione impugnata e condannando la società al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
La massima è a cura dello Studio Ichino-Brugnatelli
