Condizioni di legittimità del licenziamento disciplinare intimato sulla base di videoriprese

La massima

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 25 maggio 2026, n. 16214, ha ritenuto illegittimo il licenziamento disciplinare intimato sulla base di videoriprese effettuate mediante impianti audiovisivi installati senza il rispetto delle garanzie previste dall’art. 4, Legge n. 300/1970, qualora il datore di lavoro non abbia allegato e provato la sussistenza di un “fondato sospetto” circa la commissione di specifici illeciti da parte della lavoratrice. In tale ipotesi, le immagini acquisite devono ritenersi inutilizzabili e il recesso risulta privo di prova idonea della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo.

Nel caso di specie alla lavoratrice veniva contestato di essersi appropriata e aver consumato prodotti destinati alla vendita all’interno del laboratorio senza averne corrisposto il prezzo, circostanze di cui il datore di lavoro era venuto a conoscenza dapprima mediante riprese video e poi per il tramite di indagini investigative a tal fine disposte.

Il caso

Nella vicenda sottoposta alla Suprema Corte, la dipendente aveva impugnato il licenziamento disciplinare irrogatole per aver sottratto e mangiato prodotti in vendita all’interno del laboratorio senza averli pagati, aver messo a rischio di contaminazione le materie prime presenti all’interno dello stesso e non aver indossato gli indumenti obbligatori. La società aveva potuto appurare tali illeciti mediante le immagini registrate da telecamere installate all’interno del punto vendita di un supermercato tramite un’agenzia investigativa, in assenza dei requisiti previsti dall’art. 4, St. Lav., e di fondato sospetto di illeciti specifici.

La Corte d’Appello, in parziale accoglimento del gravame proposto dalla lavoratrice, aveva accolto le doglianze di quest’ultima, dichiarando estinto il rapporto di lavoro e condannando la società al pagamento dell’indennità risarcitoria prevista dall’art. 3, D.Lgs. n. 23/2015, ed escludendo, tuttavia, il diritto al risarcimento del danno esistenziale, all’immagine e alla personalità morale conseguente alla violazione della normativa in materia di privacy, poiché i fatti oggetto del licenziamento risultavano sostanzialmente non contestati o confermati da altri elementi. I giudici di II grado avevano correttamente individuato il thema decidendum nella disciplina dei c.d. controlli difensivi del datore di lavoro e, richiamando l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, avevano distinto i controlli posti a tutela del patrimonio aziendale e riguardanti la generalità dei dipendenti o categorie di essi nello svolgimento della prestazione lavorativa, soggetti alle prescrizioni dell’art. 4, Legge n. 300/1970, dai controlli difensivi in senso stretto, diretti all’accertamento di specifiche condotte illecite riferibili a singoli lavoratori sulla base di concreti indizi. Soltanto questi ultimi, infatti, possono essere effettuati al di fuori delle procedure previste dall’art. 4, St. Lav., purché il datore di lavoro sia già in possesso di un fondato sospetto circa la commissione dell’illecito, con onere probatorio integralmente su di lui gravante. A seguito dell’istruttoria era emerso che non risultavano dimostrate le asserite e rilevanti differenze inventariali riscontrate nel reparto gastronomia, che, secondo la prospettazione datoriale, avrebbero giustificato l’affidamento dell’incarico all’agenzia investigativa e l’installazione delle telecamere di sorveglianza.

Contro la decisione di II grado avevano, da ultimo, proposto ricorso per Cassazione entrambe le parti in causa. In particolare, la società aveva proposto ricorso incidentale, deducendo l’erroneità della sentenza nella parte in cui non aveva attribuito alcun rilievo alla sostanziale non contestazione, da parte della lavoratrice, dei fatti posti a fondamento dell’addebito disciplinare. Proprio su questo aspetto è intervenuta la Cassazione, che ha rilevato una contraddizione nella motivazione della sentenza d’appello: da un lato, infatti, i giudici di seconde cure avevano negato la validità probatoria delle videoriprese, dall’altro, però, queste ultime venivano di fatto utilizzate indirettamente per fondare la decisione su altri profili del giudizio (il rigetto delle domande risarcitorie). Inoltre, la Corte territoriale aveva preso in considerazione il contenuto delle dichiarazioni rese da altri dipendenti coinvolti nella medesima vicenda nell’ambito di verbali di conciliazione sindacale. Per la Cassazione, l’eventuale inutilizzabilità delle riprese audiovisive non escludeva affatto la possibilità di accertare i medesimi fatti attraverso altri elementi istruttori ritualmente acquisiti al processo, né impediva di attribuire rilievo alla non contestazione degli stessi da parte della lavoratrice, arrivando, pertanto, ad affermare che la non contestazione e gli ulteriori elementi probatori concernenti la sussistenza degli addebiti disciplinari assumono piena rilevanza processuale sia ai fini della domanda risarcitoria sia ai fini della verifica della legittimità del licenziamento.

La Suprema Corte, quindi, ha cassato la sentenza, disponendo un nuovo esame da parte della Corte d’Appello in diversa composizione, che dovrà rivalutare sia la legittimità delle videoriprese sia il loro eventuale valore probatorio nell’ambito del procedimento disciplinare.

La massima è a cura dello Studio Ichino-Brugnatelli

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