Pensione tedesca: la quota esente in Germania non è soggetta a IRPEF in Italia

L’Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. 164/E del 24 agosto 2026, ha chiarito che la quota di pensione di sicurezza sociale tedesca certificata come esente dall’Amministrazione finanziaria della Germania non concorre alla formazione del reddito imponibile IRPEF del cittadino italiano residente in Italia, che, prima di trasferirsi nel nostro Paese, sia stato fiscalmente residente in Germania. L’imposta italiana deve, quindi, essere calcolata soltanto sulla parte della prestazione che risulterebbe imponibile secondo la legislazione tedesca, come emerge tenendo conto delle disposizioni della Convenzione tra Italia e Germania contro le doppie imposizioni e del relativo Protocollo aggiuntivo.

Il caso riguarda un cittadino italiano residente in Italia, beneficiario di una pensione erogata dall’ente previdenziale tedesco in relazione a un precedente rapporto di lavoro subordinato svolto in Germania. La prestazione deriva dal versamento di contributi obbligatori per legge e rientra, pertanto, tra le pensioni corrisposte in base alla normativa tedesca sulla sicurezza sociale.

Il contribuente ha prodotto la certificazione rilasciata dal competente ufficio finanziario tedesco di Neubrandenburg, nella quale è indicata la quota annuale della pensione esente da imposizione in Germania. Secondo quanto riportato nel documento, le pensioni e gli altri assegni, periodici o non periodici, percepiti da cittadini italiani residenti in Italia sono tassabili esclusivamente nel nostro Paese. L’imposta italiana, tuttavia, può essere applicata soltanto all’importo che sarebbe assoggettato a tassazione in Germania. Dalla pensione annuale lorda deve, quindi, essere sottratta la quota esente prevista dalla legislazione tedesca.

L’Agenzia delle Entrate ha confermato la possibilità di escludere dalla dichiarazione la parte certificata come esente dall’autorità fiscale tedesca.

La risposta ricorda che, secondo la normativa interna, le persone fiscalmente residenti in Italia sono assoggettate a imposizione sul complesso dei redditi posseduti, indipendentemente dal luogo in cui sono stati prodotti. Inoltre, l’art. 49, TUIR, include tra i redditi di lavoro dipendente imponibili ai fini IRPEF le pensioni di ogni genere e gli assegni a esse equiparati. Sulla base delle sole disposizioni nazionali, pertanto, la pensione estera percepita da un residente dovrebbe essere tassata in Italia. Tuttavia, quando il reddito coinvolge più Stati occorre considerare anche le convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, le cui disposizioni prevalgono sulla disciplina tributaria interna: nel caso esaminato trova applicazione la Convenzione tra Italia e Germania. In linea generale, l’art. 18 del Trattato stabilisce che le pensioni derivanti da una precedente attività di lavoro dipendente nel settore privato sono tassate esclusivamente nello Stato di residenza del beneficiario. La Convenzione contiene regole specifiche per le pensioni e gli assegni corrisposti in base alla legislazione sulla sicurezza sociale di uno degli Stati contraenti. Se la pensione tedesca è percepita da un residente in Italia con cittadinanza italiana, la potestà impositiva spetta esclusivamente all’Italia. A questa regola si aggiunge, tuttavia, la disposizione contenuta nel paragrafo 14, lett. e), Protocollo aggiuntivo alla Convenzione. Per i beneficiari che in precedenza siano stati residenti in Germania, la norma prevede che l’imposta italiana sia prelevata soltanto sull’ammontare che risulterebbe imponibile secondo la legislazione tedesca. Di conseguenza, pur essendo l’Italia l’unico Stato autorizzato a tassare la pensione, non può assoggettare a IRPEF la parte della prestazione che la Germania considera esente.

La corretta applicazione di tale principio è stata ulteriormente precisata dall’accordo amichevole sottoscritto dalle autorità italiane e tedesche il 15 e il 17 novembre 2025, con efficacia dal 1° gennaio 2025. L’accordo stabilisce che le pensioni di sicurezza sociale percepite da cittadini italiani residenti in Italia sono imponibili esclusivamente nel nostro Paese, ma limitatamente alla quota che sarebbe tassabile in base all’art. 22 della Legge federale tedesca sull’imposta sul reddito delle persone fisiche. A questo scopo, l’ufficio delle imposte di Neubrandenburg rilascia ai pensionati interessati una certificazione utilizzabile davanti alle Autorità fiscali italiane, contenente l’indicazione della quota esente secondo il diritto tedesco. L’Agenzia conclude, quindi, che la parte di pensione certificata come esente in Germania non dev’essere inclusa nel reddito da pensione fiscalmente rilevante in Italia. Resta imponibile soltanto la quota residua, corrispondente all’importo che sarebbe tassato in Germania. La soluzione presuppone, in ogni caso, che il beneficiario sia cittadino italiano, fiscalmente residente in Italia e sia stato effettivamente residente in Germania prima del trasferimento nel nostro Paese. L’accertamento della residenza fiscale costituisce infatti una questione di fatto, non valutabile in sede di interpello, e resta soggetto agli ordinari poteri di verifica dell’Amministrazione finanziaria.

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