Il Ministero del Lavoro ha inserito una nuova Faq nella sezione “Adesione automatica alla previdenza complementare e destinazione del TFR” del Portale della Previdenza complementare.
Viene chiarito che, in caso di nomina a dirigente senza soluzione di continuità di un lavoratore aderente a Fondo pensione negoziale cui aveva conferito il TFR, opera l’adesione automatica al nuovo Fondo collettivo di riferimento in qualità di dirigente, che è diverso da quello cui era precedentemente iscritto.
Resta fermo che il lavoratore può rinunciare all’adesione automatica nei 60 giorni e versare il TFR maturando a una forma di previdenza complementare di sua scelta in modo esplicito. Se, invece, il lavoratore chiede il riscatto integrale al Fondo pensione in cui era precedentemente iscritto, il TFR resta in azienda (o presso il Fondo di tesoreria INPS, a seconda delle dimensioni dell’organico aziendale), salvo scelta esplicita diversa a favore della previdenza complementare, e non scatta l’adesione automatica.
Viene chiarito che si procede analogamente in caso di cambio di CCNL applicato in azienda, con perdita dei requisiti di iscrizione al precedente Fondo di previdenza complementare negoziale.
